TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-07-20, n. 202300554

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-07-20, n. 202300554
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300554
Data del deposito : 20 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2023

N. 00554/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00077/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 77 del 2021, proposto da
M B P, rappresentato e difeso dagli avvocati S P, M A, M B P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S P in Cagliari, via San Lucifero n. 65;

contro

Comune di Alghero, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F M, V P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Gfs Costruzioni S.r.l.S., rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Tecs S.R.L in persona del Suo Legale Rappresentante, Sig. Ortu Pierangelo, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Giordo, Rosanna Patta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Rosanna Patta in Cagliari, via Sonnino n. 84;

per l'annullamento

1) del provvedimento unico prot. n.2751 del 29.11.2020 con cui il Responsabile del Servizio SUAPE del Comune di Alghero ha rilasciato il titolo edilizio impugnato alla società controinteressata GFS Costruzioni S.r.l.s., relativo all'intervento edilizio di demolizione e ricostruzione, con aumento volumetrico, di un edificio residenziale sito in Alghero, via Don Minzoni n. 8 e 10;

2) del verbale della conferenza di servizi 25.6.2020 del competente ufficio del Comune di Alghero contenente i pareri favorevoli dei diversi organi coinvolti rispetto all'intervento edilizio proposto dalla contro interessata;

3) del silenzio serbato a seguito di formale istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 25.6.2020;

4) nonché degli atti conseguenti o comunque connessi, anche non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Alghero e di Gfs Costruzioni S.r.l.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con il ricorso in epigrafe, l’Avv.to M B P ha impugnato il provvedimento unico prot. n.2751 del 29.11.2020 con cui il Responsabile del Servizio SUAPE del Comune di Alghero ha rilasciato il titolo edilizio alla società controinteressata GFS Costruzioni S.r.l.s., relativo all’intervento di demolizione e ricostruzione, con aumento volumetrico, di un edificio residenziale sito in Alghero, via Don Minzoni n. 8 e 10, oltre agli atti correlati.



2. Espone la ricorrente di essere proprietaria dell’immobile posto al terzo e quarto piano del fabbricato residenziale sito in via Don Minzoni n. 12, confinante con il fabbricato oggetto dell’intervento edilizio in questione.



3. All’esito di una prima fase istruttoria, nel corso della quale la ricorrente ha potuto partecipare alla conferenza di servizi volta all’eventuale rilascio del provvedimento autorizzatorio, evidenzia l’Avv. P di essere venuta a conoscenza, a seguito della pubblicazione all’albo pretorio del Comune in data 30 ottobre 2020 dell’adozione del gravato

provvedimento Unico n°2751 del 29.10.2020 con cui è stato autorizzato l’intervento di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico, ai sensi dell’art. 39 L.R. 8/2015.



4. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso.



4.1. Con il primo profilo di gravame la ricorrente censura la violazione degli artt. 9 e 10 della legge 7.8.1990 n°241 e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento.



4.1.1. Rappresenta l’esponente che il provvedimento impugnato sarebbe stato emanato in violazione del diritto di partecipazione del privato al procedimento amministrativo. In particolare, nel verbale della conferenza di servizi del 25 giugno 2020 non emergerebbe alcun riferimento alle osservazioni formulate dalla ricorrente e acquisite agli atti del procedimento. L’amministrazione, quindi, sarebbe venuta meno all’obbligo previsto dalla normativa di cui all'art. 10 della Legge n. 241/1990 di esaminare le memorie e i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo e di motivare l'atto conclusivo in modo da rendere percepibile le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative e, anzi, avrebbe estromesso dal procedimento il soggetto portatore di interessi contrari al fine di emarginare gli elementi di fatto e di diritto dal medesimo rappresentati.



4.2. Con un secondo motivo di impugnativa, l’esponente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 D.P.R. 380/2001 e del P.R.G. del Comune di Alghero nonchè dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento.



4.2.1. Evidenzia l’Avv. P che l’immobile in questione è sottoposto al vincolo di cui al D.M. 04.07.1966, ricadendo nella zona di tutela estesa a tutto l’abitato di Alghero. Tale circostanza avrebbe dovuto precludere la possibilità di rilasciare un’autorizzazione per l’intervento di demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma preesistente e incremento volumetrico in quanto il citato DPR 380/2001 prescrive all’art. 3 che, con riguardo agli immobili sottoposti a tutela, gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.



4.3. Con un terzo ordine di censure la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968 e delle norme civilistiche in materia di distanze legali.



4.3.1. Evidenzia l’esponente che l’art. 9 del Decreto Ministeriale n°1444 del 1968 prevede espressamente la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Sostiene la ricorrente che l’immobile della ricorrente è dotata di parete finestrata con diritto di veduta acquisito e pacificamente confermato da una sentenza resa dal Tribunale di Sassari. Pertanto, l’impugnato provvedimento sarebbe stato adottato in aperta violazione della richiamata normativa in materia di distanze.



4.4. Con il quarto e ultimo motivo viene, infine, dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 68 del Regolamento Edilizio del Comune di Alghero in ragione del fatto che sarebbero stati autorizzati balconi aggettanti per mt. 2,90 superiore al limite massimo di mt.

1.50 fissato da detto regolamento edilizio.



5. Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione Comunale di Alghero e la controinteressata GFS Costruzioni srls che hanno controdedotto sul ricorso instando per la reiezione del gravame in ragione della sua infondatezza.



5.1. La controinteressata ha, altresì, eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa per carenza di legittimazione ed interesse ad agire.



6. Con Ordinanza n° 66 del 25 marzo 2021 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta rilevando la non consistente probabilità di esito favorevole del ricorso.



7. Con atto depositato in data 10 maggio 2023, interveniva ad opponendum la TECS srl, nella sua qualità di acquirente del titolo edilizio sull’immobile in questione sulla scorta della voltura del P.U. n. 2751 del 29/10/2020.



8. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche.



9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 28 giugno 2023.

DIRITTO



1. Il ricorso è infondato.

Tale rilevata infondatezza nel merito esonera il Collegio dal soffermarsi “ex professo” sull’eccezione preliminare formulata dalla controinteressata riguardante la legittimazione e l’interesse al ricorso. E’ oramai consolidato il principio in base al quale " ove sussistono cause che impongono di disattendere il ricorso, il giudice è esentato, in applicazione del 'principio della ragione più liquida', dall'esaminare le questioni processuali” (cfr, tra le tante CdS V, 27 maggio 2022, n° 4279);

Ritiene, sul punto, il Collegio di potersi limitare ad osservare come, con specifico riferimento alla riduzione del panorama, la giurisprudenza sia consolidata nel ritenere che tale circostanza non integri il requisito dell'interesse al ricorrere, radicando di regola un interesse di mero fatto non azionabile in giudizio, a meno che la visuale panoramica non assuma valore economico, il che però va specificamente dimostrato (Cons. Stato, Sez. IV, 14 giugno 2021 n. 4557, Cons. Stato, Sez. VI 18 ottobre 2017 n. 4830;
Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016 n. 383).

Va ricordato, infatti, che " quanto specificamente al danno da perdita di panorama, di visuale, di luce, di riservatezza, di maggior carico urbanistico (…), il semplice asserito pregiudizio (asserita riduzione del panorama, di luce, di veduta, ecc.) dovuto a intervento edilizio su fondo vicino, ma non supportato dalla prova di tale pregiudizio economico subito dal bene, non è per definizione sufficiente a radicare un effettivo interesse qualificato al ricorso, accedendo piuttosto ad una sorta di inammissibile controllo a tutela di un interesse di mero fatto ." (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 2 febbraio 2022, n. 343).

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