TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2024-10-16, n. 202405480

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2024-10-16, n. 202405480
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202405480
Data del deposito : 16 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2024

N. 05480/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03952/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3952 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
ROAN Costruzioni s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B1572CA61E, rappresentata e difesa dall'avvocato L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via P. Colletta n. 12;



contro

Comune di Frattamaggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A D B dell'Avvocatura civica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Crispano, non costituita in giudizio;
ASMEL Soc. Consortile a r.l. per la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Crispano, non costituita in giudizio;



nei confronti

GIEMME LAVORI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Achille Buffardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia (ricorrente incidentale) ;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero per la Transizione Ecologica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;



per l'annullamento

- (quanto al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti depositati il 23/9/2024):

1. del disciplinare di gara, se e in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;

2. della determina di indizione della procedura e del Bando di Gara;

3. del Capitolato Speciale d’Appalto;

4. dei verbali nn. 1, 2, 3 e 4 redatti dalla Commissione di Gara, in relazione alla gara di appalto indetta dalla Stazione Appaltante per i “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VARIE STRADE CON IMPLEMENTAZIONE DELLA SICUREZZA DEI PEDONI E DEI CICLISTI. - Fase 1.”;

5. del provvedimento di comunicazione dell’aggiudicazione della gara di appalto;

6. della determinazione n. 497 dell’1/8/2024 a favore del controinteressato e contestuale approvazione della graduatoria, comunicata alla ricorrente il giorno 7.8.2024;

7. di ogni altro atto, provvedimento, determina, delibera propedeutica, connessa o consequenziale agli atti impugnati e se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;

8. del provvedimento di approvazione della graduatoria formulato dalla Stazione Appaltante;

9. dei verbali di gara;

10. della determina CUC n° di settore 10/24-R.G. n° 10/2024 con cui sono stati approvati i verbali di gara del 09.05.2024 prot. n° 13281, del 10.05.2024 prot. n° 13326 e del 17.05.2024 prot. n° 13977, dai quali è risultata la proposta di aggiudicazione a favore della GIEMME LAVORI s.r.l., che ha offerto il ribasso del 36,213% e quindi per un importo netto di € 783.597,80 oltre € 25.284,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, e che la seconda in graduatoria è la ditta ROAN Costruzioni s.r.l.s., con il ribasso offerto del 36,211%;

11. della nota con la quale il RUP ha dichiarato congrua l’offerta della controinteressata;

12. del rigetto della istanza presentata dalla ricorrente di rettifica della graduatoria di cui alla determina dirigenziale n. 195 del 14/09/2023 di presa d’atto dei verbali di gara redatti dall’organo preposto alla valutazione delle offerte, contenenti la proposta di aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, primo periodo, del d.lgs. n. 36/2023;

13. di ogni altro provvedimento propedeutico, connesso o consequenziale a quelli impugnati;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ai sensi degli artt. 121 e ss. d.lgs. n. 104/2010, ove medio tempore stipulato tra l’Amministrazione Appaltante e l’eventuale ulteriore aggiudicataria in via definitiva alla gara;

e con espressa richiesta della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara, per essere in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi e per essere subito disponibile e all’immediata stipula del contratto – subentrando, quindi, in luogo dell’aggiudicataria – e all’immediato avvio di lavori messi a gara;

- (quanto al ricorso incidentale depositato il 2/10/2024):

per la declaratoria di nullità o, in subordine, per l’annullamento della clausola di cui al punto 22 rubricato “VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE” del bando e disciplinare di gara, pubblicato sul sito del Comune di Frattamaggiore, sulla piattaforma e sul sito dell’ASMEL Consortile s.c. a r. l. e sulla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Crispano, per individuare l’operatore economico a cui affidare lo svolgimento dei lavori di riqualificazione di varie strade ubicate nel Comune di Frattamaggiore con implementazione della sicurezza dei pedoni e dei ciclisti (gara CIG B1572CA61E), nella parte in cui al primo periodo afferma che: “ Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, ai sensi dell’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, si applicherà l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari …alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’Allegato II.2 ”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Frattamaggiore, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero per la Transizione Ecologica;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della GIEMME LAVORI s.r.l. e il ricorso incidentale proposto, con i relativi allegati;

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