TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-06-08, n. 201100840
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N. 00840/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00167/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da C L e C F, rappresentate e difese dagli avv. T D G e M D, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. N P, con domicilio eletto presso l’avv. Felice Eugenio Lorusso, in Bari via Amendola 166/5;
Comune di Conversano;
Comune di Gioia del Colle;
nei confronti di
Medicol S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. F M, con domicilio eletto in Bari, via Marchese di Montrone, 47;
Povia Sergio, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Tecniche Mediche Avanzate S.p.A, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Astolfi e Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Piccinni, 150;
per l'annullamento
della delibera di Giunta regionale n. 813 del 13 giugno 2006 nella parte in cui, con riferimento alla Casa di cura Villa L di Gioia del Colle, non tiene conto delle richieste nosologiche delle ricorrenti e ritiene ammissibile il trasferimento dell’attività sanitaria in altra struttura, nonché di tutti gli atti regionali e comunali che hanno autorizzato il trasferimento della Casa di cura Villa L (di cui non si conosce data e numero), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente,
nonché (giusta atto di motivi aggiunti depositato il 1° febbraio 2008),
della delibera di Giunta regionale n. 2292 del 29 dicembre 2007 avente ad oggetto: "Medicol s.r.l. - Casa di Cura Villa L - Gioia del Colle (BA). Autorizzazione all'esercizio di n. 40 posti letto di cui alla D.G.R. n.813/06 presso la nuova sede di Conversano".
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Medicol s.r.l.;
Visto l’atto di intervento ad opponendum della Tecniche Mediche Avanzate S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Ignazio Lagrotta, per delega dell'avv. T D G, N P, F M e Luca Galli, per delega dell'avv. Andrea Astolfi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le signore L e F C impugnano la delibera di Giunta regionale n. 813 del 13 giugno 2006 nella parte in cui, con riferimento alla Casa di cura Villa L di Gioia del Colle, non tiene conto delle richieste nosologiche delle ricorrenti e ritiene ammissibile il trasferimento dell’attività sanitaria in un’altra struttura sita in Conversano (di proprietà della Tecniche Mediche Avanzate S.p.A.), nonché degli eventuali ulteriori atti autorizzativi del trasferimento.
Con atto recante motivi aggiunti depositato il 1° febbraio 2008 le istanti domandano altresì l’annullamento della delibera di Giunta regionale n. 2292 del 29 dicembre 2007, avente ad oggetto: "Medicol s.r.l. - Casa di Cura Villa L - Gioia del Colle (BA). Autorizzazione all'esercizio di n. 40 posti letto di cui alla D.G.R. n.813/06 presso la nuova sede di Conversano".
Si sono costituite la Regione Puglia e la Medicol s.r.l.;ha spiegato intervento ad opponendum la Tecniche Mediche Avanzate S.p.A. Le parti hanno tutte eccepito l’inammissibilità del ricorso e hanno chiesto che comunque esso sia rigettato nel merito.
La domanda incidentale di sospensione è stata respinta con ordinanza della Sezione 14 febbraio 2008 n. 97 (confermata dal Consiglio di Stato, Sezione quinta, 20 marzo 2009 n. 1453), per i seguenti motivi:
“Considerato che ad un esame sommario proprio della fase cautelare, difetterebbe in capo alle ricorrenti, la legittimazione e l’interesse all’azione, essendo stata dimessa da tempo, mediante cessione alla Medicol S.p.A., la gestione della casa di cura che successivamente è stata effettuata dalla Medicol in base a proprio titolo autorizzatorio;
Ritenuto che non è nemmeno ravvisabile pregiudizio grave e irreparabile”.
All’udienza del 6 aprile 2011 la causa è stata riservata per la decisione.