TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2021-04-20, n. 202100279

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2021-04-20, n. 202100279
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202100279
Data del deposito : 20 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2021

N. 00279/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00520/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 520 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DETTORI MARKET S.R.L., ABC DISCOUNT S.R.L., TURRIS MARKET S.R.L., SMERALDA SUPERMERCATI S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati D F, G C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Debora Urru in Cagliari, via Genneruxi n. 5;

contro

-COMUNE DI SANTA TERESA GURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sassari, viale Umberto i n. 106/G;

-REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Murroni, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, SOPRINTENDENZA PER I BB.AA.PP.SS.AA. DI SASSARI E NUORO non costituito in giudizio;

nei confronti

-LA SPESA INTELLIGENTE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianmarco Poli, Paolo Urbani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Urbani in Roma, via Giuseppe Marchi 3;

-FABER COSTRUZIONI S.R.L. e ITS – INIZIATIVE TURISTICHE SARDE non costituiti in giudizio;

CON IL RICORSO INTRODUTTIVO:

per l'annullamento

e previa adozione delle opportune misure cautelari:

a) del <provvedimento unico>
n. 32 del 28.2.2020 avente ad oggetto la “REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA in Santa Teresa Gallura, Via Della Marina – C.T. Foglio 3 Mappali 2680 (parte) – 2682 (parte) – 2685 (parte) 2687 (parte) – 2690 (parte) – 2186 parte) – richiedente F Costruzioni srl P.I. 01794980902)”, rilasciato dal Comune di Santa Tersa Gallura – Settore Edilizia Privata – Urbanistica, S.U.A.P.E. e Commercio – Ufficio S.U.A.P.E;

b) di ogni altro atto e/o documento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi tutti i pareri citati nel predetto provvedimento ed acquisiti in sede di Conferenza di Servizi, nonché i relativi verbali, in parte qua ;

c) di tutti gli atti deliberativi, provvedimenti, Convenzioni relativi alla proroga, rinnovo, variante e/o estensione di efficacia del Piano di Lottizzazione denominato “ Piano Particolareggiato del Porto ”, tra cui, per quanto occorrer possa:

- dell' “ Atto aggiuntivo ” alla Convenzione di lottizzazione del 20.10.1997, Rep. 447, firmato in data 20.9.2001;

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.4.2011 avente ad oggetto <
Variante al Piano di Lottizzazione convenzionato denominato “ Piano Particolareggiato del Porto ” – Soc. I.T.S. e più zone ex G5.1, G5.2 e G5.3 del previgente P.d.F., ora classificate zona “C4.1, C4.2 e C4.3” del vigente PUC – Adozione definitiva >;

- della determinazione N. 2846 Prot. 37259 del 27.6.2011 della Regione Autonoma della Sardegna– Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio Tutela Paesaggistica per la provincia di Olbia- Tempio avente ad oggetto “ POS 309/95 - Approvazione ex art. 9, comma 5 della L.R. 12.8.1998 n. 28. Variante al Piano di Lottizzazione convenzionato denominato Piano Particolareggiato del Porto – zone C4.1, C4.2, C4.3 del PUC vigente. Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2011 (adozione definitiva). Comune Santa Tersa Gallura. Proponenti soc I.T.S. e più”;

- della “ Convenzione Urbanistica Integrativa ” del 14.06.2018 relativa all'area portuale nel piano di lottizzazione denominato Piano Particolareggiato del Porto del 14.06.2018 con Repertorio numero 1784;

d) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.11.2018 avente ad oggetto “ Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR e al PAI , adottato con deliberazione di C.C. n° 33 del 27.11.2014 - Modifica dell'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione” ;

e) per quanto occorrer possa, deliberazione del C.C. n. 5 del 19.3.2010, delibera C.C. n. 9 del 28.3.2008;
delibera C.C. n. 22 del 13.05.2009, delibera C.C. n. 55 del 20.11.2009, delibera C.C. n. 54 del 5.09.2008 e di tutti gli atti identificati e citati negli atti di cui sopra.

^^

*Con i MOTIVI AGGIUNTI , depositati il 3\11\2020 , per l’annullamento:

a) del provvedimento unico n. 32 del 28.2.2020 avente ad oggetto la “realizzazione di una media struttura di vendita in Santa Teresa Gallura, Via Della Marina – C.T. Foglio 3 Mappali 2680 (parte) – 2682 (parte) – 2685 (parte) 2687 (parte) – 2690 (parte) – 2186 parte) – richiedente F Costruzioni srl P.I. 01794980902)” rilasciato dal Comune di Santa Tersa Gallura – Settore Edilizia Privata – Urbanistica, S.U.A.P.E. e Commercio – Ufficio S.U.A.P.E.;

b) di ogni altro atto e/o documento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi tutti i pareri citati nel predetto provvedimento ed acquisiti in sede di Conferenza di Servizi, nonché i relativi verbali, in parte qua;

c) di tutti gli atti deliberativi, provvedimenti, convenzioni relativi alla proroga, rinnovo, variante e/o estensione di efficacia del Piano di Lottizzazione denominato “Piano Particolareggiato del Porto ”, tra cui, per quanto occorrer possa:

- dell' Atto aggiuntivo alla convenzione di lottizzazione del 20.10.1997, Rep. 447, firmato in data 20.9.2001;

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.4.2011 avente ad oggetto “ Variante al Piano di Lottizzazione convenzionato denominato “Piano Particolareggiato del Porto” – Soc. I.T.S. e più zone ex G5.1, G5.2 e G5.3 del previgente P.d.F. , ora classificate zona C4.1, C4.2 e C4.3 del vigente PUC – Adozione definitiva.” ;

- della determinazione N. 2846 Prot. 37259 del 27.6.2011 della Regione Autonoma della Sardegna– Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio Tutela Paesaggistica per la provincia di Olbia- Tempio avente ad oggetto “ POS 309/95 - Approvazione ex art. 9, comma 5 della L.R. 12.8.1998 n. 28. Variante al Piano di Lottizzazione convenzionato denominato Piano Particolareggiato del Porto – zone C4.1, C4.2, C4.3 del PUC vigente. Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2011 (adozione definitiva). Comune Santa Tersa Gallura. Proponenti soc I.T.S. e più”;

- della Convenzione Urbanistica Integrativa del 14.06.2018 relativa all'area portuale nel piano di lottizzazione denominato Piano Particolareggiato del Porto del 14.06.2018 con Repertorio numero 1784;

d) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.11.2018 avente ad oggetto “Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR e al PAI , adottato con deliberazione di C.C. n° 33 del 27.11.2014 - Modifica dell'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione”;

e) per quanto occorrer possa, deliberazione del C.C. n. 5 del 19.3.2010, delibera C.C. n. 9 del 28.3.2008;
delibera C.C. n. 22 del 13.05.2009, delibera C.C. n. 55 del 20.11.2009, delibera C.C. n. 54 del 5.09.2008 e di tutti gli atti identificati e citati.

^^

*Con il RICORSO INCIDENTALE presentato da LA SPESA INTELLIGENTE S.P.A., depositato il 4\11\2020, per l'annullamento, in parte qua e nei limiti del proprio interesse:

- della Delibera del C.C. n. 33 del 27 novembre 2014, con la quale Comune adottava una nuova versione del P.U.C. redatta in adeguamento al P.P.R. e al P.A.I., limitatamente all'art. 18 delle N.T.A. allegate, nella parte in cui riporta la previsione limitativa della possibilità di realizzare medie strutture di vendita con superficie superiore a 250 mq nelle zone residenziali e di completamento;

- della proposta di deliberazione consiliare n. 37 del 18 novembre 2014;

- dell'art. 15 N.T.A. del P.P.R., adottato con Delibera della Giunta Regionale n. 22/3 del 24 maggio 2006 e approvato con Delibera della G.R. n° 36/7 del 5 settembre 2006, se, e nella parte in cui, contiene un divieto di rinnovare convenzioni scadute e/o adottare varianti a convenzioni urbanistiche (in essere ovvero scadute) e/o ripianificare , con strumento urbanistico comunale (generale o attuativo), i comparti inattuati ricadenti nel piano attuativo di iniziativa privata denominato “ Piano particolareggiato del Porto ”;

– nonché, per quanto occorrere possa, di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Santa Teresa Gallura e di Regione Autonoma della Sardegna e di La Spesa Intelligente S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021 la dott.ssa G F e uditi, da remoto, i difensori delle parti (regime speciale Covid), come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Le 4 società ricorrenti Dettori Market s.r.l., Turris Market s.r.l., ABC Discount s.r.l. e Smeralda Supermercati s.r.l. sono proprietarie di Medie Strutture di Vendita per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari nel Comune di Santa Teresa Gallura.

Dopo aver constato l’avvio di un intervento edilizio nella Via della Marina ed avendo appreso, informalmente, che i lavori (in quel momento limitati agli scavi preparatori) potevano essere finalizzati a realizzare un edificio avente destinazione commerciale, nel medesimo settore in cui operano le predette società, chiedevano al Comune di Santa Teresa Gallura di poter accedere, mediante estrazione di copia, a tutti gli atti e documenti, titoli autorizzativi rilasciati a favore della società costruttrice F (istanza di accesso del 21.07.2020).

Venivano richiesti non solo i provvedimenti emessi dal SUAPE, nei confronti della società committente/costruttrice (in quel momento sconosciuta), concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie, autorizzazioni paesaggistiche, e tutti gli atti detenuti dal Settore Edilizia privata, urbanistica, SUAPE, commercio in relazione all’intervento di cui sopra, ma anche tutti atti relativi al “ Piano particolareggiato del Porto ”.

Con nota prot. 12120 del 24.8.2020 il Comune di Santa Teresa richiedeva alle società di allegare “idonea motivazione, che dimostri la titolarità di situazioni meritevoli di tutela ai fini dell’esercizio di accesso” .

Le odierne ricorrenti, nonostante ritenessero che la richiesta di integrazione dei motivi avesse finalità meramente dilatoria, con nota del 25.08.2020, allegavano le visure camerali dalle quali si confermava come le stesse operassero nel Comune di Santa Teresa nel settore del commercio di generi alimentari e altro. Con ciò dimostrando di avere piena legittimazione all’accesso essendo dirette concorrenti rispetto alla società che aveva avviato i lavori per la realizzazione di una MSV all’interno del medesimo Comune, operando all’interno dello stesso contesto territoriale e nell’identico ambito imprenditoriale/merceologico.

Con nota prot. 12407 del 31.08.2020 il Comune di Santa Teresa trasmetteva le pratiche edilizie relative all’edificazione della MSV;
non venivano invece inviati (l’ufficio preposto rilevava difficoltà nella trasmissione telematica a causa della mole e formato degli stessi) i restanti atti richiesti ed in particolare quelli relativi al “Piano particolareggiato del porto”, né la Convenzione di lottizzazione e sue varianti, proroghe e/o rinnovi, relative al lotto ove si stavano eseguendo i lavori.

La produzione di tali atti veniva sollecitata con pec del 10 e 11 settembre 2020.

Solo in data 21.09.2020 è stato possibile, per i ricorrenti, prendere visione della documentazione richiesta in formato cartaceo presso gli uffici comunali.

Permanendo alcune carenze, in particolare, non venivano consegnati (perché non in possesso dell’amministrazione e/o perché si trattava di atti non esistenti) proroghe e rinnovi della Convenzione di lottizzazione, atti relativi al collaudo e la “presa in carico” delle urbanizzazioni primarie e altri atti e documenti rilevanti.

Dall’esame di tali atti e della situazione complessiva i ricorrenti ritenevano che il provvedimento principalmente impugnato fosse illegittimo:

-in via derivata, perché l’intervento ricadeva all’interno di un Piano attuativo ormai decaduto e viziato sotto svariati profili;

-in quanto esisteva un divieto, previsto all’art. 18 delle NTA del piano urbanistico vigente, che il Comune aveva tentato di abrogare, ma che risultava ancora vigente (e che, comunque, non avrebbe potuto essere espunto dall’Amministrazione Comunale con le modalità poste in essere).

L’ iter di approvazione ed esecuzione del Piano di Lottizzazione denominato “Piano Particolareggiato del Porto” (al cui interno era in corso di realizzazione la MSV) è stato articolato in più fasi.

Con atto pubblico del 20.10.1997, Rep. 447, registrato a Tempio Pausania il 29.10.1997 al n. 2498, il Comune di Santa Teresa ed il Consorzio del Comprensorio del Porto di Santa Teresa stipulavano Convenzione urbanistica per la realizzazione del Piano di Lottizzazione delle zone G5.1, G5.2, G5.3 dell’area portuale .

Successivamente, con Atto Aggiuntivo del 20.09.2001 gli stessi soggetti (preso atto della riqualificazione delle originarie sottozone G5.1, G5.2, G5.3 come sottozone C4.1, C4.2 C4.3 in virtù del PUC definitivamente approvato con delibera CC n. 40 del 19.6.2000) stabilivano che sarebbero state consentite “tutte le destinazioni residenziali, commerciale e alberghiera” previste per le zone urbane di espansione.

In data 14.6.2018 il Comune e la società I.T.S. Iniziative Turistiche Sarde, società principale lottizzante del “Consorzio del Comprensorio del Porto di Santa Teresa di Gallura”, stipulavano una ulteriore Convenzione urbanistica integrativa con la quale la società I.T.S. srl proponeva un progetto finalizzato alla costruzione di edifici residenziali e connessi con la residenza.

In pari data veniva stipulato il “Contratto di compravendita degli immobili ubicati nell’area portuale nel Piano di Lottizzazione denominato Piano Particolareggiato del Porto” con il quale il Comune vendeva alla I.T.S. srl. gli immobili (identificati in atti) dotate di una potenzialità edificatoria di circa 1.494 mc e 6.305 mq..

Lamentano i ricorrenti che tale Convenzione, del 2018 non è stata approvata, sotto il profilo paesaggistico, nonostante comportasse una variante al perimetro del Piano.

Negli atti assunti nel 2018 si attestava che il Piano di Lottizzazione risultava, a quella data, interamente urbanizzato.

Inoltre, nella premessa della Convenzione e del Contratto del 2018 veniva richiamata la Delibera C.C. n. 8 del 28.4.2011 con la quale era stata approvata la variante richiesta dalla società ITS al Piano di Lottizzazione.

Nell’atto deliberativo del 2011 viene richiamata la delibera del C.C. n. 5/2010 con la quale era stata adottata, ai sensi degli articoli 20 e 21 della L.R. n. 45/1989, la variante al Piano di Lottizzazione, nonché la nota n. 2190 del 6.8.2020 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna (Servizio Tutela Paesaggistica) presentava le osservazioni preordinate alla successiva approvazione paesaggistica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, 5 comma , della L.R. 28/1998 .

Il Servizio Tutela del Paesaggio regionale, nel rendere il predetto parere sul Piano di lottizzazione, evidenziava che le previsioni volumetriche relative al comparto C4.2 determinavano un “forte impatto visivo percepibile dall’area portuale e dalla collina antistante il porto”.

Al contempo si suggeriva di trasferire la volumetria, sempre all’interno del Piano, su aree meno caratterizzate sotto il profilo paesaggistico.

Con determinazione n. 2846 del 27.6.2011, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, 5° comma, della L.R. 28/1998, la Regione - Servizio Tutela Paesaggistica “approvava” la variante al Piano di Lottizzazione, ad esclusione del comparto C4.2 (lotto 1, fabbricato 1 e 2 ), rilevando che “il Consiglio Comunale nell’adottare definitivamente la Variante, non ha accolto le osservazioni a suo tempo presentate da questo ufficio”.

Le osservazioni presentate erano finalizzate ad “ introdurre necessarie misure di tutela e mitigazione degli impatti, indicando soluzioni alternative di localizzazione dei volumi stante la presenza di acclarate criticità che possono compromettere le caratteristiche non solo dell’area interessata dal piano attuativo, ma del più ampio contesto paesaggistico circostante ”.

La determinazione regionale non approva, quindi, il Piano nella sua interezza, ma lo autorizzava solamente in parte.

Oltre alla parziarietà dell’approvazione parte ricorrente ritiene che l’autorizzazione, ex art. 9, 5° comma, della L.R. 28/1998, sarebbe stata illegittimamente rilasciata senza il preventivo coinvolgimento (e relativa espressione di parere) della Soprintendenza.

Con la variante al PdL approvata nel 2011 e con la stipula della Convenzione, il 14/06/2018, si è pervenuti alla definizione del presupposto essenziale per l’approvazione finale del progetto della MSV.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.11.2018, avente ad oggetto “ Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR e al PAI , adottato con deliberazione di C.C. n° 33 del 27.11.2014 - MODIFICA DELL’ART. 18 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ”, si accoglieva la proposta di deliberazione n. 57 del 29.10.2018 finalizzata a <modificare l’art.18 delle NTA>
del Piano Urbanistico Comunale

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