TAR Bari, sez. I, decreto cautelare 2011-11-08, n. 201100867

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, decreto cautelare 2011-11-08, n. 201100867
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201100867
Data del deposito : 8 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01883/2011 REG.RIC.

N. 00867/2011 REG.PROV.CAU.

N. 01883/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)


Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1883 del 2011, proposto da:
Briareo S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. L V, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Emanuele Petronella in Bari, via Principe Amedeo n. 165;

contro

Comune di Pietramontecorvino, rappresentato e difeso dall'avv. R G, con domicilio eletto presso l’avv. F E Lusso in Bari, via Amendola n. 166/5;
Regione Puglia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza di rimessa in pristino della stato dei luoghi n. 5572 del 27.10.2011;

- dell'ordinanza di sospensione dei lavori n.4410 del 09.09.2011, del Comune di Pietramontecorvino;

- del provvedimento n. 4379 del 08.09.2011, del Comune di Pietramontecorvino con il quale è stato annullato parzialmente il provvedimento n. 4092 del 23.08.2011;

- del provvedimento n. 4092 del 23.08.2011, del Comune di Pitramontecorvino e della relazione istruttoria del 18.08.2008, allegata, con i quali è stata disposta l'inneficacia della DIA n. 4445 del 01.09.2008;

- della nota del 23.08.2011, n. 4097 del Comune di Pietramontecorvino inviata alla Regione Puglia di comunicazione dei provvedimenti di inneficacia della DIA della ricorrente e di altre società;

- della nota del 16.09.2011, n. 4515 del Comune di Pietramontecorvino di sospensione dell'istruttoria per il rilascio del nulla osta alle linee elettriche, ai sensi della L.R. n. 25/2008 e del RD n. 1175/1933;

- della nota del 13.09.2011, n. 10828 della Regione Puglia con la quale è rinviato all'ente comunale l'esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori;

- della deliberazione di Consiglio Comunale del 04.07.2011, n. 26 avente ad oggetto "L.R. n. 1/2008 e L.R. 31/2008, impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili tramite DIA, Adempimenti - Presa atto Parere pro-veriate Determinazioni";

- della circolare del 01.08.2008, n. 38/8763 della Regione Puglia, avente ad oggetto "L'art. 27 della Legge Regionale n. 1 del 19.02.2008, "Disciplina DIA per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica nominale fino a 1 Mw da realizzare nella Regione Puglia";

- e di ogni atto presupposto connesso e conseguenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;

Considerato che dalla parte non é prospettato un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire la dilazione fino alla camera di consiglio della decisione collegiale sulla domanda cautelare e considerato comunque il disposto dell’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi