TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-06-16, n. 202310304

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-06-16, n. 202310304
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310304
Data del deposito : 16 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2023

N. 10304/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08979/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8979 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
E F, L M, T M, E D B, N D T, P P, S V, G D S, G P, R P, F C, E M, S M, T L, V C, E C, D M, B F, A G, C C, P F, Veronica D'Aguanno, A F, K R, A P, F M, M C, M P, F L, L V, E R, A R, F L, M F, A R B, M V, Sonia Fiorini, Tamara Salvatore, Alice Armellino, Ramona Basile, Valentina Baldassarre, Aurora Pereno, Marilena Nicoletti, Domenica Mazza, Tiziana Di Folco, Sara De Ciantis, Sabrina Raponi, Sonia Valeri, Loredana Mancone, Valentina Bortone, Sara Petreccia, Stefania Di Fruscia, Assunta Colella, Franca Conti, Lucia Abatecola, Maria Domenica Marcucci, Monia Urbano, Alessandra Altobelli, Sarah Benacquista, Maria Grazia Dragone, Marina Cima, Anna Cipriani, Lorella Palombo, Valentina Messerola, Federica Campoli, Rita Cardone, Anna Simeone, Cristina Zanacchi, Tatiana Gemma, Arianna Cianchetti, Danila De Benedictis, Elena Rotondo, Antonella Fraioli, Maria Giuseppa Morelli, Fausto Panaccione, Nadia Petrucci, Giuseppina Abatecola, Federica Abatecola, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Sala, con domicilio eletto presso lo studio Amedeo Boscaino in Roma, via Carlo Mirabello,23;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lazio, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Roberta Rufini, Michela Collepardo, Anna Argento, Anna Rita Di Caro, Sonia Lisi, Anna Maria Di Fabio, Carolina Debarnot, Giovanna Mancini, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, n. 235 del 01.04.2014, nella parte in cui non consente l'inserimento nelle graduatorie aggiuntive ad esaurimento (GAE) degli aspiranti all'insegnamento nella scuola elementare e dell'infanzia a coloro che sono in possesso del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

con atto per motivi aggiunti consegnato per la notifica in data 8.8.2016 e depositato in data 12.8.2016:

a) Decreto MIUR n. 325 del 3 giugno 2015, recante disposizioni relativamente "all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo - operazioni di carattere annuale", nella parte in cui, pur prevedendo l'inclusione a pieno titolo di docenti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 30 giugno 2015 e, quindi, prevedendo sostanzialmente una riapertura delle graduatorie in favore di tali soggetti, non contempla la possibilità di far effettuare equivalente dichiarazione e/o di presentare domanda di inserimento in graduatoria ai ricorrenti, in qualità di docenti abilitati, avendo conseguito il diploma magistrale entro 1' a.s. 2001/2002, ciò, nonostante la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/15 abbia annullato il D. M. 235/2014, in parte qua;

b) delle graduatorie ad esaurimento definitive di III fascia, ripubblicate, ai sensi del D.M. 325/2015 e successivi decreti, come da ultimo il D.M. 495/2016, pubblicate dai vari Ambiti Territoriali del MIUR, per la scuola primaria e scuola dell’infanzia;

c) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, che impediscono I' inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, in violazione della L .n. 143/2004, ivi comprese, per quel che occorra, la Circolare prot. 2198 del 30 giugno 2015 e la nota ministeriale del 20 maggio 2015 n. 15457, nella parte in cui tali atti limitano 1'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento soltanto ai diplomati magistrali ante 2001/2002 beneficiari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;

d) del D.M. n. 495 del 22 giugno 2016, nella parte in cui, ulteriormente, di fatto, riapre le GAE, per lo scioglimento delle riserve, in attesa del conseguimento del titolo abilitante e per altre ipotesi, non contemplando, ancora una volta, la possibilità di inserimento dei diplomati magistrali ante 2001/2002, richiamando, peraltro, ove nulla è previsto, il contenuto del D.M. 235/2014, già impugnato dai ricorrenti a suo tempo, annullato dal Consiglio di Stato.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 giugno 2023 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, titolari di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001-2002, hanno impugnato gli atti di cui in epigrafe nella parte in cui non permettono il loro inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

All’udienza di smaltimento del 9 giugno 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato sulla base della giurisprudenza costante, rispetto alla quale il Collegio non individua elementi utili per giustificare un mutamento, alla luce degli insegnamenti provenienti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ed in particolare delle sentenze 27 febbraio 2019, n. 5 e 20 dicembre 2017, n. 11.

In estrema sintesi, ma sufficiente a poter chiarire le ragioni in base alle quali l’odierno ricorso non può trovare accoglimento, possono essere richiamati, come individuati dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, 15 giugno 2020, n. 3802, i seguenti passaggi delle suindicate sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato:

- il D.M. n. 235 del 2014 disciplina - come emerge chiaramente dal tenore letterale di ciascuno degli articoli di cui si compone - i criteri di massima per la permanenza, l’aggiornamento e la conferma dell’ inclusione di coloro che sono già iscritti nella graduatoria. Il decreto si rivolge, pertanto, a soggetti determinati o, comunque, facilmente determinabili e i destinatari del D.M. sono esclusivamente i docenti già inseriti nelle graduatorie, i quali, evidentemente, sono gli unici soggetti che possono ottenere l’aggiornamento della posizione o la conferma della stessa. Ne consegue che i destinatari del D.M. sono determinati sin dal momento della sua adozione e rappresentano una categoria chiusa, attesi che i criteri di aggiornamento hanno, peraltro, efficacia limitata nel tempo perché valgono solo per il triennio 2014- 2017 ;

- sotto altro profilo il D.M. n. 235 del 2014 presenta caratteristiche sono incompatibili con una eventuale sua riconducibilità nell’alveo dei provvedimenti a natura normativa, perché mancano gli elementi essenziali della norma giuridica, ovvero: l’astrattezza (intesa come capacità della norma di applicarsi infinite volte a tutti i casi concreti rientranti nella fattispecie descritta in astratto), la generalità (intesa come indeterminabilità, sia ex ante che ex post, dei destinatari della norma) e l’ innovatività (ovvero la capacità di modificare stabilmente l’ordinamento giuridico). Il suddetto D.M., infatti, ha ad oggetto una vicenda amministrativa specifica e temporalmente circoscritta (l’aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017), ha destinatari determinati e non innova l’ordinamento giuridico, limitandosi a fissare criteri di massima per l’aggiornamento della graduatorie la cui applicazione è limitata nel tempo, oltre alla significativa circostanza che il suo procedimento di approvazione non è quello dei regolamenti ministeriali di cui all’ art. 17 , comma 4, L. 23 agosto 1988, n. 400 ;

- il ridetto D.M. non è neppure iscrivibile nell’ambito della categoria degli atti amministrativi a contenuto generale che, sebbene privi (a differenza dell’atto normativo) dell’astrattezza, si caratterizzano per la generalità dei destinatari, intesa come indeterminabilità dei destinatari ex ante, ma non ex post, poiché il D.M. n. 235 del 2014, come si è già precisato, si rivolge a destinatari già noti al momento dell’adozione, ovvero tutti coloro e solo coloro che sono già inseriti nelle gae.;

- l’accoglimento della domanda di annullamento del D.M. n. 235 del 2014 intervenuto ad opera della sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015 non ha prodotto effetti erga omnes, perché è lo stesso dispositivo della sentenza di annullamento che si premura di specificare che gli effetti dell’annullamento operano solo a vantaggio di coloro che hanno proposto il ricorso (e così è accaduto per le ulteriori sei sentenze che hanno accolto i relativi ricorsi, circoscrivendo però solo a quegli appellanti gli effetti favorevoli delle decisioni giudiziali), oltre alla applicabilità ai relativi giudicati dei principi generali del processo in tema di limiti soggettivi del giudicato amministrativo ;

- quanto al contenuto, il D.M. n. 235 del 2014 non contiene alcuna disposizione lesiva o escludente nei confronti dei diplomati magistrati non inseriti nelle gae dal momento che, trattandosi di un decreto che detta criteri e procedure per aggiornare le graduatorie, il D.M. non si rivolge a coloro che, per qualsiasi motivo, non sono stati inseriti in dette graduatorie. Da ciò consegue che coloro che erano in possesso del diploma magistrale avrebbero dovuto far valere tale titolo partecipando ad almeno una delle varie procedure bandite dal Ministero per l’inserimento nelle graduatorie (permanenti prima e ad esaurimento poi) ed eventualmente, a fronte del mancato accoglimento della domanda presentata, avrebbero poi dovuto far valere le loro ragioni impugnando tempestivamente il provvedimento con cui si negava detto inserimento. Ciò non è accaduto per la semplice ragione che i ricorrenti non hanno mai partecipato alle procedure bandite per l’inserimento nelle graduatorie, nella convinzione (dagli stessi ammessa) di non aver titolo all’ inserimento in base al solo diploma magistrale;

- sicché il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via "strumentale", nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione, istituito con D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471 (in tal modo, la richiamata disciplina transitoria ha mostrato di tenere in debito conto la posizione di chi avesse conseguito il titolo del diploma magistrale precedentemente alla riforma operata con la L. 19 novembre 1990, n. 341 e non fosse già immesso in ruolo alla data di entrata in vigore del D.M. 10 marzo 1997 , consentendogli la partecipazione a procedure selettive riservate ai fini del conseguimento di un titolo idoneo a consentire l’ iscrizione nelle graduatorie);

- non ha rilievo in senso contrario, rispetto a quanto si è appena precisato, la previsione di cui all’ art. 1 D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla L. 27 luglio 2004, n. 186 e poi successivamente modificata secondo la quale è sufficiente per accedere alla graduatoria il titolo abilitante comunque posseduto, in quanto detta disposizione non fa alcun riferimento al valore abilitante del solo diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Né, successivamente, l’art.

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