TAR Trieste, sez. I, sentenza 2020-10-27, n. 202000374

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2020-10-27, n. 202000374
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202000374
Data del deposito : 27 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2020

N. 00374/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00041/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 41 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Friul Medica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L D P e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - ASUFC, succeduta all’ ASS n. 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli e all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine - ASUID, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri e Ettore Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Puntosalute S.r.l., Punto Salute S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Paola Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di Lgf S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Marando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- quanto al ricorso introduttivo:

a) dell’Autorizzazione prot, 053484 dd. 18.11.2019, rilasciata dal Commissario Straordinario dell’Azienda per l'assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli” alla società PUNTOSALUTE S.r.l. (P.IVA 02967410305) per l’apertura di una struttura sanitaria a media complessità, sita in Codroipo (UD), Via dei Carpini n. 25;

b) del presupposto parere favorevole espresso dalla Commissione di Vigilanza delle strutture sanitarie private dell'ASUID, reso con verbale prot. N. 0086401/D.S.2 del 18.11.2019;

c) del presupposto parere reso dal Comune di Codroipo;

d) della presupposta autorizzazione alla realizzazione della struttura;

e) di tutti gli atti a tali provvedimenti comunque connessi, presupposti e/o conseguenti, anche non conosciuti, e ove occorra per l’annullamento e/o la disapplicazione in parte qua della delibera della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 3586 del 30.12.2004;

- quanto ai motivi aggiunti successivamente presentati:

f) del Decreto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità n. 569/SPS del 3.04.2020, recante “D.G.R. 1763/2019. Accreditamento con riserva per la struttura Puntosalute s.r.l.”;

g) dell'Ordinanza n. 84085 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale d.d. 15.07.2020 con la quale è stata modificata l'autorizzazione rilasciata dal Commissario straordinario dell'AAS n. 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli n. 053484 d.d. 18.11.2019 alla società PUNTOSALUTE S.r.l., relativamente al soggetto titolare che, a seguito di atto di fusione del notaio L S del 22.06.2020, è divenuto PUNTO SALUTE S.r.l. con sede a Codroipo in via Latisana n. 34, p.i. e c.f. 02973580307.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di Puntosalute S.r.l., di Punto Salute S.r.l. e di Lgf S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2020 il dott. L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il presente ricorso è diretto contro l’autorizzazione rilasciata dall’azienda sanitaria resistente alla controinteressata società Puntosalute S.r.l. per l’insediamento di una struttura sanitaria a media complessità (un poliambulatorio per attività terapeutica e diagnostica) in Codroipo.

Il ricorso è affidato a più censure di violazione di legge e di eccesso di potere, in particolare incentrate sull’asserita violazione dell’art. 48 della L.R. 17/2014 per vizi di omessa verifica da parte della Regione circa la compatibilità della nuova struttura con il fabbisogno complessivo e con la localizzazione territoriale.

Con successivi motivi aggiunti, nell’ordine cronologico primi e terzi, sono stati impugnati altri atti connessi del procedimento di autorizzazione.

Con i secondi motivi aggiunti è stato impugnato l’atto regionale di accreditamento, con riserva, della nuova struttura sanitaria privata.

Si sono costituite per resistere al ricorso l’azienda sanitaria, la Regione e le controinteressate società Puntosalute (titolare dell’autorizzazione sanitaria, poi trasformata in Punto Salute) e LGF, proprietaria dell’immobile dove è insediata la nuova struttura sanitaria.

Va premesso che il difensore di parte ricorrente ha chiesto che la trattazione del presente ricorso sia rinviata ad una udienza successiva, essendo intenzionato a proporre ulteriori motivi aggiunti contro il provvedimento regionale di accreditamento definitivo della società controinteressata, di cui ha avuto conoscenza solo di recente.

Il difensore dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con istanza depositata in limine e con insistita argomentazione svolta all’odierna udienza pubblica, ha chiesto invece che il Collegio si pronunci subito, con sentenza parziale, sul ricorso e sui motivi aggiunti con cui sono stati impugnati esclusivamente atti dell’Azienda stessa, rinviando ad un’udienza successiva la decisione sui restanti motivi aggiunti, compresi quelli che saranno proposti, relativi agli atti del procedimento regionale di accreditamento.

Il Collegio ritiene di assecondare tale richiesta in quanto l’autorizzazione rilasciata alla controinteressata, per l’apertura di una struttura sanitaria di media complessità, ha valenza autonoma, benché presupposta, rispetto al successivo procedimento regionale di accreditamento della struttura, sicché - per il principio di economia processuale e di ragionevole durata del giudizio - si può nel frattempo decidere, ex art. 36, co. 2, c.p.a., sull’impugnativa svolta con il ricorso introduttivo e con i primi ed i terzi motivi aggiunti avverso tale provvedimento, rinviando ad un’udienza successiva la decisione sull’impugnativa diretta contro il conseguente accreditamento regionale.

All’odierna udienza di discussione i difensori delle parti, avvertiti di tale divisamento del Collegio, hanno perciò discusso la causa.

Ciò premesso, vanno pregiudizialmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso.

Ebbene, reputa il Collegio che tra dette eccezioni sia assorbente e fondata quella di difetto di legittimazione della ricorrente ad impugnare l’autorizzazione sanitaria rilasciata ad una concorrente.

E’ anzitutto da escludere la legittimazione ad agire della ricorrente per quanto attiene al profilo edilizio-urbanistico, anche se comunque il difensore ha precisato di non aver inteso impugnare il permesso di costruire. Invero, la distanza intercorrente tra gli immobili di “qualche centinaio di metri” (così testualmente afferma il difensore di parte ricorrente) esclude che vi sia il necessario requisito della “vicinitas” ai fini dell’impugnazione dei provvedimenti di natura edilizia.

Circa il più rilevante profilo sanitario, l'interesse fatto valere dalla ricorrente è quello di evitare, indipendentemente dall'intervento edilizio in quanto tale, l’insediamento di un nuovo poliambulatorio abilitato all’effettuazione di prestazioni terapeutiche e diagnostiche in una pluralità di discipline medico-chirurgiche, che diverrebbe concorrenziale rispetto all’analoga attività già esercitata nel medesimo Comune di Codroipo dalla ricorrente.

Si tratta, dunque, dell'interesse economico ed imprenditoriale della ricorrente a contrastare l’iniziativa di un soggetto concorrente ed è su questo interesse che va giudicata la sussistenza della legittimazione ad agire in capo ad essa.

Ebbene, ritiene il Collegio che, seppure non si possa negare alla società ricorrente di essere titolare di una posizione differenziata nei confronti dell’azione amministrativa in controversia, rispetto a quella della generalità dei cittadini, manchi tuttavia una - altrettanto necessaria ai fini della legittimazione ad agire - posizione qualificata, cioè direttamente tutelata dalle norme che disciplinano il potere dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione sanitaria di cui trattasi, le quali non tutelano né contemplano affatto il nominato interesse di valenza imprenditoriale ed economica.

Osserva, anzi, il Collegio che la norma (art. 48 della L.R. 17/2014) sulla verifica della compatibilità della nuova struttura rispetto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti (asseritamente inosservata), rivela che detto potere è funzionale a garantire pienezza ed effettività del diritto alla salute dei cittadini, prescindendo da interessi privatistici di profitto, propri dell'esercizio delle attività economiche, che non sono considerati dalla norma stessa (cfr. anche: T.A.R. Lombardia sez. I - Milano, 14/12/2018, n. 2799).

Sono, eventualmente, i pazienti destinatari delle prestazioni sanitarie, sia come singoli che in quanto appartenenti a determinate categorie, ad essere titolari di una posizione qualificata e non gli imprenditori, ai cui interessi economici e patrimoniali la norma anzidetta è indifferente.

Il ricorso, nonché i primi motivi aggiunti (recanti integrazione di censure contro il presupposto parere favorevole espresso dalla Commissione di Vigilanza delle strutture sanitarie private dell’ASUFC) ed i terzi motivi aggiunti (diretti contro la modifica all'autorizzazione sanitaria a seguito della fusione societaria della titolare) vanno perciò dichiarati inammissibili, restando precluso l’esame nel merito.

Infine, il Collegio dispone la prosecuzione del giudizio per la definitiva statuizione sui motivi aggiunti relativi al provvedimento regionale di accreditamento, fissando fin d’ora l’udienza pubblica del 24 marzo 2021.

Le spese del giudizio, per la parte presentemente decisa, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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