TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-04-29, n. 202205292

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-04-29, n. 202205292
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202205292
Data del deposito : 29 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2022

N. 05292/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04902/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4902 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Carlo D'Orta, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;



contro

l'Università degli Studi “Link Campus University, rappresentato e difeso dall'avvocato C A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Link Campus University sull'atto stragiudiziale di Invito e Diffida, trasmesso a mezzo pec in data 17.02.2021, con cui il ricorrente ha chiesto all'Università resistente di concludere - con provvedimento espresso - la procedura selettiva indetta con D.R. n. 430/2019, disponendo la chiamata del Prof. d'Orta, quale Ricercatore per il Settore concorsuale 12/A1 (Diritto privato) – Settore Scientifico Disciplinare IUS/01 (Diritto privato), e stipulando con lo stesso il relativo contratto ex art. 24 co. 3 lett.b L.n.240/2010;

e di conseguenza per l'accertamento del susseguente obbligo della Link Campus University a provvedere con provvedimento espresso motivato sulla suddetta istanza

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da D'Orta Carlo il 21/9/2021:

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti:

1) del verbale Rep.n. 4/2021 del 22.04.2021 con cui il Comitato Esecutivo dell'Università degli Studi “Link Campus University” ha respinto la proposta di chiamata del Prof. Carlo d'Orta, vincitore della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato con contratto di diritto privato di durata triennale, ex art. 24 co. 3 lett.b L.n.240/2010, per il Settore Concorsuale 12/A1 – Settore Scientifico Disciplinare IUS/01, conosciuto indirettamente in data 21.06.2021 a seguito del deposito in giudizio a cura di controparte;

2) del verbale Rep. 7/2021 dell'11.06.2021, con cui il Comitato Esecutivo dell'Università degli Studi “Link Campus University” ha deliberato di attivare il procedimento di revoca della procedura di cui sub 1), dando mandato al Rettore di procedere alla revoca, conosciuto solo in data 23.06.2021 a seguito di accesso agli atti;

3) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente ivi compresi, in particolare – se ed in quanto lesivo – della delibera n.23/2020 - verbale n. 6/2020 del 02.09.2020 del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi “Link Campus University” e il successivo Decreto Rettorale n. 772 del 15.06.2021 con cui veniva disposto l'avvio del procedimento di revoca del D.R. n. 430/2019 e del provvedimento conclusivo.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da D'Orta Carlo il 25/11/2021:

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti:

1) del Decreto Rettorale n. 777 prot.n. 419 del 16.07.2021 - comunicato al ricorrente a mezzo pec in data 24.09.2021 - con cui l'Università degli Studi “Link Campus University” ha disposto la revoca della procedura selettiva, indetta con D.R.n. 430/2019, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato con contratto di diritto privato di durata triennale, ex art. 24 co. 3 lett.b L.n.240/2010, per il Settore Concorsuale 12/A1 – Settore Scientifico Disciplinare IUS/01;

2) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Dell'Università degli Studi “Link Campus University e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con i ricorsi all’esame del Collegio, il prof. Carlo D’orta, docente in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di II^ fascia nel Settore disciplinare IUS/02 (Diritto comparato), esponeva di aver partecipato alla selezione, indetta con Decreto Rettorale n. 430 prot.n. 689 del 09.10.2019, dalla resistente Link Campus University finalizzata alla copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato con contratto di diritto privato di durata triennale, ex art. 24 co. 3 lett. b L.n.240/2010, per il Settore Concorsuale 12/A1 – Settore Scientifico Disciplinare IUS/01(Diritto privato);

2. All’esito della predetta procedura, con Decreto n. 505 prot. n. 130 del 25.02.2020, il Rettore p.t. dell’Università resistente approvava gli atti della Commissione Esaminatrice e nominava il ricorrente vincitore della selezione, sottoponendo la proposta di chiamata all’approvazione del Comitato esecutivo dell’Università;

3. Poiché l’Università resistente non provvedeva a concludere la procedura selettiva non addivenendo al sopracitato atto di approvazione e alla conseguente chiamata in servizio e stipula del contratto, il ricorrente, all’esito dell’infruttuosa interlocuzione con l’Ateneo, inoltrava atto stragiudiziale di invito e diffida in data 17.02.2021, intimando l’Università resistente a concludere, entro il termine di 30 giorni, la procedura selettiva indetta e a stipulare con lo stesso il relativo contratto;

4. Trascorso inutilmente tale termine, il prof. D’Orta proponeva un primo ricorso ai sensi dell’art. 117 cpa, con il quale instava per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Link Campus University rispetto alla predetta diffida volta ad ottenere la conclusione della procedura selettiva di chiamata con assunzione del ricorrente quale ricercatore per il sopra citato Settore concorsuale e per l’accertamento del conseguente obbligo a provvedere;

5. In vista della Camera di consiglio del 7 luglio 2021, fissata per la discussione del giudizio avverso il silenzio promosso dal ricorrente, l’Università resistente, produceva una serie di provvedimenti medio tempore adottati e, segnatamente, la delibera del Comitato Esecutivo del 22.4.2021, verbale rep. 4/2021, con cui era stata respinta la predetta “la proposta di chiamata” scaturita dall’approvazione degli atti della procedura selettiva, in quanto la stessa risultava in contrasto con le superiori determinazioni del Consiglio di Amministrazione adottate con la delibera 23/2020 del 02/09/2020, la delibera assunta dal Comitato Esecutivo in data 11.6.2021 di attivazione del procedimento di revoca della Procedura e di tutti gli atti nella medesima disposti, dando all’uopo mandato al Rettore di adottare i pertinenti Decreti e fornire relativa comunicazione all’interessato affinché presentasse eventuali osservazioni e documenti, nonché il successivo Decreto Rettorale n. 772 del 15 giugno 2021 di effettiva attivazione del procedimento di revoca della procedura selettiva.

6. Avverso tali provvedimenti, insorgeva con motivi aggiunti il ricorrente, lamentando l’illegittimità degli stessi sotto vari profili.

7. Successivamente, con Decreto Rettorale n° 777, prot. 419 del 16.7.2021, trasmesso via pec in data 24.9.2021 al ricorrente, l’Università resistente portava a conclusione l’iter di revoca della procedura selettiva in questione.

8. Contro tale ultimo provvedimento, il ricorrente proponeva ulteriori motivi aggiunti.

9. All’esito della camera di consiglio del 12.1.2022, fissata per la discussione della domanda cautelare, il ricorrente formulava istanza di abbinamento al merito.

10. In vista della trattazione del merito, le parti depositavano memorie e rispettive repliche.

11. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 23 marzo 2022.



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