TAR Genova, sez. I, sentenza 2020-12-21, n. 202000945

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2020-12-21, n. 202000945
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202000945
Data del deposito : 21 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2020

N. 00945/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00179/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 179 del 2020, proposto da
V B, M C, rappresentati e difesi dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 21;

contro

Comune di Bargagli non costituito in giudizio;

nei confronti

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’Ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 21 del 28.12.2019 prot. n. 7112, notificata il 9.1.2020 al sig. Bay e il 14.1.2020 alla sig.ra Costa, avente ad oggetto l’ingiunzione ai Signori Bay e Costa di: 1) pagare le spese di ripristino della viabilità e della messa in sicurezza della strada comunale denominata via Monte Sabotino in seguito al crollo parziale di un muro di contenimento;

2) ricostruire a loro spese il suddetto muro di contenimento del terreno di proprietà (catastalmente identificato al F. 4, mapp. 547);
3) mettere in sicurezza e pulire l’area.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I sigg. ri V B e M C hanno impugnato l’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 21 del 28.12.2019 prot. n. 7112, notificata il 9.1.2020 al sig. Bay e il 14.1.2020 alla sig.ra Costa avente ad oggetto l’ingiunzione ai coniugi Bay di pagare le spese di ripristino della viabilità e della messa in sicurezza della strada comunale denominata via Monte Sabotino in seguito al crollo parziale di un muro di contenimento, di ricostruire a loro spese il suddetto muro di contenimento del terreno di proprietà (catastalmente identificato al F. 4, mapp. 547), di mettere in sicurezza e pulire l’area.

I ricorrenti esponevano, nella narrativa in fatto, di essere proprietari della casa rurale situata in Via Monte Sabotino n. 2/b con annessa area pertinenziale a verde sul lato ovest della quale si trova la strada comunale, denominata Via Monte Sabotino, realizzata in passato dal Comune unitamente ad un muro di sostegno in cemento adiacente alla collina per contenere il terreno in seguito allo scavo effettuato dall’ amministrazione civica per realizzare il tracciato stradale in piano.

Il 21 dicembre 2019, in seguito ad una forte pioggia il suddetto muro di sostegno è parzialmente crollato sulla strada comunale.

Il giorno seguente il Comune, ha liberato la strada dai detriti e ha messo in sicurezza il terrapieno adiacente alla viabilità pubblica mediante la posa di blocchi di cemento, riservandosi di effettuare le ulteriori opere di ripristino del muro.

Il 23 dicembre 2019 è stato comunicato ai ricorrenti che, poiché il muro di sostegno crollato è situato su un mappale a loro intestato, le spese di ripristino sarebbero state imputate ad essi.

Il 9 gennaio 2020 i ricorrenti seguendo le indicazioni del Comune, hanno presentato alla Regione istanza di rimborso per i danni causati dall’evento atmosferico.

Il medesimo giorno è stata notificata ai coniugi Bay l’ordinanza contingibile ed urgente n. 21 del 28 dicembre 2019, con cui il Sindaco, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del TUEL, ha ingiunto ai ricorrenti di pagare le spese di messa in sicurezza della strada comunale denominata via Monte Sabotino, di ricostruire a proprie spese il suddetto muro di contenimento adiacente alla strada comuna, nonché di mettere in sicurezza e pulire l’area.

A seguito di istanza di autotutela in data 28 dicembre 2020 rimasta inevasa i ricorrenti hanno proposto la presente impugnazione.

A fondamento del ricorso la parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54, comma 4, del TUEL e dell’art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, dei presupposti e conseguente travisamento.

L’ordinanza impugnata sarebbe illegittima perché il Comune ha ingiunto ai ricorrenti di effettuare a loro spese il ripristino del muro di sostegno crollato e della strada sottostante unicamente perché tali strutture sono situate sul mappale n. 547, catastalmente intestato ai coniugi Bay, senza, tuttavia, accertare la disponibilità di tali opere in capo ai ricorrenti;

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 54, TUEL sotto ulteriore profilo. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto dei presupposti (oggettivi) e di istruttoria. Sviamento.

I ricorrenti lamentano l’illegittimità del provvedimento impugnato perché l’ordinanza sarebbe stata adottata in difetto dei presupposti oggettivi che legittimano il ricorso al potere contingibile e urgente.

III. Violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990. L’ordinanza impugnata sarebbe altresì illegittima per essere stata emanata senza la previa comunicazione di avvio del procedimento.

I ricorrenti hanno concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.

Con ordinanza 17 aprile 2020 n. 119 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

All’udienza pubblica del 2 dicembre 2020 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è rivolto contro l’Ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 21 del 28 dicembre 2019 prot. n. 7112 avente ad oggetto l’ingiunzione ai coniugi Bay di pagare le spese di ripristino della viabilità e della messa in sicurezza della strada comunale denominata via Monte Sabotino in seguito al crollo parziale di un muro di contenimento, di ricostruire a loro spese il suddetto muro di contenimento del terreno di proprietà (catastalmente identificato al F. 4, mapp. 547), di mettere in sicurezza e pulire l’area.

Il ricorso è fondato solo in parte.

Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 54, comma 4, del TUEL e dell’art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. Si sostiene che il muro di sostegno crollato non sarebbe nella disponibilità dei ricorrenti.

Il motivo è infondato.

In primo luogo, il muro di sostegno crollato e la strada sottostante sono situate sul mappale n. 547 catastalmente intestato ai ricorrenti.

In secondo luogo l’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992 dispone che “ La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere ”.

La norma disciplina l’ipotesi astratta, perfettamente sovrapponibile al caso che occupa il Collegio, della realizzazione di opere di sostegno necessarie a difendere i fondi adiacenti in occasione della costruzione di nuove strade. La norma prevede che gli oneri di realizzazione delle opere di sostegno siano posti a carico dell’ente cui appartiene la strada. E tuttavia, una volta realizzate le opere di sostegno gli oneri di manutenzione e di riparazione e ricostruzione delle stesse resta a carico dei proprietari dei fondi al cui sostegno le opere sono preordinate.

Nel caso di specie emerge in maniera chiara dalla documentazione versata in atti come il muro crollato fosse preordinato al sostegno del sedime dei ricorrenti.

Ne consegue l’infondatezza del motivo.

Con il secondo motivo si censura il difetto dei presupposti che legittimano l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente.

Il secondo motivo è parzialmente fondato.

I presupposti per l’esercizio da parte del Sindaco del potere contingibile ed urgente sono la contingibilità, intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza ai casi pericolo attuale o imminente per la tutela di un interesse pubblico, ed l’urgenza, ossia, l’esigenza di un intervento immediato ed indilazionabile.

Nel caso di specie, le piogge torrenziali e i forti venti hanno provocato il crollo del muro a monte della strada comunale.

Al fine di evitare un cedimento a valle della strada e di contenere il movimento franoso che ha causato il crollo del muro, sono necessari ulteriori lavori. Inoltre una volta spezzata, come è avvenuto nel caso di specie, l’unità del muro di sostegno emerge il pericolo di ulteriori e nuovi crolli dovuti alla infiltrazione delle acque e al movimento franoso.

È evidente quindi la sussistenza di un pericolo per la pubblica utilità che giustifica l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente da parte del Sindaco ai sensi dell’art. 54, comma, 4 T.U.E.L.

Ciò non vale ovviamente per quella parte del provvedimento impugnato che pone a carico dei ricorrenti le spese per il ripristino della viabilità già sostenute dal Comune. Invero il recupero delle spese già sostenute non riveste carattere contingibile ed urgente.

Con il terzo motivo parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 7 l. 241/90.

Il motivo è infondato in quanto sono gli stessi ricorrenti a evidenziare nella narrativa in fatto di essere stati convocati, in data 23 dicembre 2019, da funzionari comunali i quali avrebbero loro comunicato l’intenzione del Comune di recuperare da loro gli oneri già sostenuti e di onerarli della ricostruzione del muro, suggerendo di formulare alla Regione Liguria istanza di rimborso, istanza poi effettivamente formulata dai ricorrenti lo stesso giorno in cui è stata notificata l’ordinanza impugnata.

Da altro punto di vista stante il chiaro disposto dell’art. 30, comma 6, d.lgs. 285/92 rende evidente come il contenuto dell’ordinanza non avrebbe potuto essere diverso da quello assunto in concreto, onde l’applicazione dell’art. 21 octies l. 241/90.

In conclusione il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente al punto n. 1 del dispositivo.

Le spese possono essere compensate stante la soccombenza parziale.

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