TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2017-03-21, n. 201701544
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Pubblicato il 21/03/2017
N. 01544/2017 REG.PROV.COLL.
N. 10140/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10140 del 2002, proposto da:
V A rappresentata e difesa dagli avv. F C e F P, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. F P in Napoli, Centro Direz.Is.E/4 Palazzo Fadim;
contro
Comune di Anacapri, in persona del Sindaco p.t. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provv.to prot.n. 9532 del 25.6.2002 di rigetto istanza di concessione in sanatoria assunta al prot.n. 3547 del 5.3.2001 pratica n. 3188;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2017 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 10140/2002 V A esponeva che:
con atto prot. n. 2527 del 2.03.1994 era stata inviata, dalla sua genitrice al Comune di Anacapri, una comunicazione per la sistemazione di un terrapieno all’interno della sua proprietà che arrecava pregiudizio alla sicurezza e stabilità della stessa, e il Comune, con la pratica n. 2590, aveva ritenuto di non sottoporre l’intervento né ad autorizzazione, né a concessione (rapporto V.U.U. 15.08.1998);
la copertura, come rilevato dai Vigili Urbani in data 15.08.1998, non necessitava di concessione edilizia;
per mero tuziorismo, con istanza del 5.03.2001 prot. n.3547 richiedeva la sanatoria dell’intervento di risanamento edilizio eseguito, ove qualificato come di ristrutturazione edilizia, che veniva respinta con atto n. 1707 del 31.01.2002;
il Comune di Anacapri in data 14.06.2002, visti i pareri della Commissione edilizia e della Commissione edilizia integrata, revocava il precedente provvedimento, e, in data 26.06.2002, notificava il provvedimento di rigetto n.9532, richiamando il rapporto n.569 del 15.08.1998 dell’Ufficio Polizia Municipale, e la relazione di sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Comunale n. prot. 12632 del 7.09.2000.
A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:
A-1) In relazione al provvedimento della Commissione Edilizia di cui al verbale n. 1 del 5.06.2002: violazione degli artt. 5 e 6 del regolamento edilizio, violazione delle regole del procedimento, mancata convocazione;
Non vi è prova della convocazione di tutti i componenti, né della convocazione dell’ordine del giorno contenente l’esame della richiesta della ricorrente, per cui l’adunanza della Commissione è invalida.
2) Violazione degli artt. 6 e 7 del regolamento edilizio, mancanza di istruttoria, straripamento, violazione del procedimento;
Non risulta l’ora in cui si è riunita la Commissione e, tenuto conto delle quattro ore lavorative della riunione, i singoli membri non hanno avuto alcuna possibilità di esaminare la pratica considerato tutto ciò che c’era da esaminare.
3) Violazione dell’art. 7 del regolamento edilizio, mancato esame della richiesta, contraddittorietà, sviamento;
La Commissione non ha assolto il suo compito perché si è limitata a recepire acriticamente un dato, ossia l’assoggettabilità dell’intervento a concessione, che è fortemente contestato dalla ricorrente. La Commissione edilizia non ha tenuto conto che la domanda aveva ad oggetto un intervento di risanamento conservativo e doveva verificare se esso era soggetto ad autorizzazione o concessione.
La Commissione ha travisato la domanda esaminandola come se si trattasse di di un intervento di nuova edificazione.
B 1) In ordine al provvedimento della Commissione edilizia integrata riportato nel verbale n. 1 del 5.06.2002: violazione dell’art. 8 e dell’art. 6 del regolamento edilizio, violazione delle regole del procedimento, mancata convocazione;
La Commissione non è stata convocata dal Presidente con un ordine del giorno che includesse la domanda della ricorrente.
2) Violazione degli artt. 6 e 7 del regolamento edilizio, mancanza di istruttoria, straripamento, violazione del procedimento;
3) Violazione dell’art. 8 del regolamento edilizio, mancanza di istruttoria, straripamento, violazione del procedimento;
La Commissione edilizia avrebbe dovuto verificare se era necessario il nulla osta previsto dalla legge di tutela, invece ha esaminato un’altra pratica.
C) In ordine al provvedimento n.9532 del 25.06.2002 del funzionario responsabile del settore.
1) Vizi derivanti dai vizi denunciati sub A) e B), illegittimità derivata.
2) Violazione dell’art. 13 della legge n. 47/1985, violazione del giusto procedimento;
Il Comune ha malamente istruito la pratica perché, pur condividendo la qualificazione di risanamento edilizio data dalla ricorrente all’abuso, ha qualificato la pratica come richiesta di concessione in sanatoria.
La ricorrente ribadisce che la sua è una domanda di autorizzazione.
3) Violazione dell’art. 4 della legge n. 47/1985, violazione dell’art. 4 del d.l. n. 510/1993 n. 398, violazione dell’art. 152 del d.lgs. n. 490/1999, difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà con precedente provvedimento;
Dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 398/1993 conv. in l. 493/1993, e della legge regionale n. 19/2001, art. 2, gli interventi oggetto di sanatoria restano assoggettati a denuncia di inizio attività, con autorizzazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo ai sensi del d.lgs. n. 490/1999. Nel caso in esame l’autorizzazione non è prescritta, dato che il fabbricato non è assoggettato ad alcun vincolo, e l’art. 152 del t.u. stabilisce che l’autorizzazione non è richiesta per gli interventi di consolidamento statico e restauro conservativo.
4) Violazione dell’art. 4 della legge n. 47/1985, contraddittorietà con precedente provvedimento, mancanza assoluta di motivazione;
Il Comune, con la comunicazione ricevuta, aveva accertato che l’intervento (rapporto di servizio dell’8.09.1994), eseguito in zona interna e non visibile da nessuna parte, non aveva nessuna rilevanza né dal punto di vista urbanistico (si tratta di un’area di soli 35 m.q.) né da quello edilizio, né da quello ambientale.
Il Comune non spiega le ragioni per cui ha inserito nell’ordinanza di demolizione del 12.12.2000 opere che aveva già ritenuto irrilevanti nel 1994. Rispetto alla pratica del 1994 all’esame della Commissione edilizia, il Comune aveva richiesto un’integrazione con nota del 20.10.1998 evidentemente mai recapitata a M G all’epoca già deceduta.