TAR Trento, sez. I, ordinanza cautelare 2009-06-19, n. 200900056

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, ordinanza cautelare 2009-06-19, n. 200900056
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 200900056
Data del deposito : 19 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00099/2009 REG.RIC.

N. 00056/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 00099/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 99 del 2009, proposto da:
P A, rappresentato e difeso dagli avv.ti A e M G, con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, viale Rovereto, n. 67

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti N P, M D S e V B, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della P.A.T. in Trento, Piazza Dante, n. 15

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione del Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile della Provincia Autonoma di Trento n. 417 di data 27.4.2009, con cui è stata disposta la revisione della patente di guida cat. "B" mediante nuovo esame di idoneità psicofisica.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Trento in Persona del Presidente pro tempore;

Visti gli artt. 19 e 21, ultimo comma., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18.6.2009 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato:

- che l'art. 128 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce che “gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il Prefetto nei casi previsti dall’art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la Commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente”;

- che l'art. 320 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) individua le malattie ed affezioni (riportate nell'appendice II) che escludono la possibilità del rilascio del certificato di idoneità alla guida e che, fra queste, alla lettera F) è prescritto che la patente di guida non debba essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli;

- che l’atto che ha disposto la revisione della patente di guida del ricorrente, tramite accertamento medico da richiedersi presso il locale centro per i servizi sanitari, è stato assunto nell’esercizio dei poteri attribuiti dal menzionato art. 128;

- che l’istante assume l’illegittimità del suddetto provvedimento, documentando di essere stato a suo tempo assolto dall’imputazione di spaccio di sostanze stupefacenti, avendo il Tribunale di Forlì reputato che la risalente detenzione di esse fosse finalizzata al solo consumo personale;

Ritenuto:

- che dal decreto 240/2006/ID.9655/Area IV/NOT della Prefettura di Forlì - Cesena si evince che il ricorrente, titolare della patente di guida U17276431P, ha detenuto per farne uso personale, sostanza stupefacente del tipo "cocaina, hashish e marijuana";

- che le viste disposizioni del Codice della strada non configurano la revisione della patente come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale, volto ad evitare che la conduzione di autoveicoli sia affidata a soggetti che siano comunque incapaci od inidonei;

- che il disposto accertamento sanitario appare, dunque, strumento di verifica sul piano istruttorio della persistente idoneità fisica dell’istante e, in particolare, del fatto che non faccia attualmente consumo di droga;

- che l’eventuale ritiro della patente di guida è allo stato prospettabile nelle sole ipotesi che il ricorrente ometta di sottoporsi ai protocolli sanitari nel termine stabilito, ovvero che l’esito del ridetto accertamento sia se del caso negativo per l’interessato;

- che in tale contesto non sembrano quindi sussistere i presupposti per accordare l’invocata tutela cautelare

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