TAR Genova, sez. I, sentenza 2010-01-25, n. 201000191

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2010-01-25, n. 201000191
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201000191
Data del deposito : 25 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00879/2007 REG.RIC.

N. 00191/2010 REG.SEN.

N. 00879/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 879 del 2007, proposto da:
D C, rappresentato e difeso dall'avv. R D, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 10/4;

contro

Comune di Leivi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti R R e F R, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Palestro 2/11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota comunale 14.7.2007, prot. 3604, avente ad oggetto diniego dell’istanza di variante in sanatoria.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Leivi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2010 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 11.10.2007 il signor D C ha impugnato il provvedimento del comune di Leivi 14.7.2007, prot. 3604, avente ad oggetto diniego dell’istanza di variante in sanatoria al permesso di costruire n. 39 del 12.8.2004, concernente un nuovo fabbricato di civile abitazione.

Egli espone che, con provvedimento 12.8.2004, n. 39, il comune di Leivi gli rilasciava permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo manufatto da adibire a civile abitazione (doc. 3 delle produzioni 14.11.2009 di parte resistente).

Iniziati subito i lavori, in data 13.9.2006 egli presentava un’istanza di variante in sanatoria, avendo eseguito le opere in parziale difformità rispetto al progetto approvato “in particolare per quanto riguarda le opere di sistemazione e di finitura esterna”.

Con provvedimento 19.12.2006, n. 6102 il comune comunicava al ricorrente il parere negativo della commissione edilizia, ed il provvedimento veniva impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

In data 21.6.2007 il ricorrente presentava una istanza di riesame della pratica edilizia di variante in sanatoria, predisponendo una nuova soluzione alternativa delle opere di completamento, volta a superare il parere contrario della C.E..

Con la nota impugnata 14.7.2007, prot. 3604 il comune di Leivi ha comunicato il parere della C.E., che da un lato ha richiesto la produzione di documentazione integrativa (particolari tecnici riguardanti il rivestimento esterno) in vista della definizione della pratica, dall’altro ha chiarito che la tettoia non potrà essere realizzata “in quanto non conforme al P.d.F. vigente”.

A sostegno del gravame deduce due motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241. Difetto di motivazione e di istruttoria. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca.

2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 comma 1 lett. i) del P.D.F. del comune di Leivi. Difetto di presupposto.

All’azione di annullamento accede anche azione di risarcimento del danno.

Si è costituito in giudizio il comune di Leivi, controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2010 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Giova premettere, in punto di ammissibilità del ricorso, che la comunicazione del parere sfavorevole della commissione edilizia costituisce rigetto della relativa domanda ed è pertanto immediatamente impugnabile, e ciò perché, se è vero che la comunicazione del parere favorevole della commissione edilizia non ha valore di rilascio della concessione, non altrettanto può dirsi della comunicazione del parere contrario che, se effettuata – come nel caso di specie - da parte dell'organo competente a rilasciare il titolo abilitativo richiesto, costituisce manifestazione della volontà di aderire alla decisione negativa della commissione e, quindi, avendo tutti gli elementi necessari del diniego, costituisce atto immediatamente lesivo ed autonomamente impugnabile (così, tra le tante, T.A.R. Campania-Salerno, II, 30.7.2009, n. 4229).

Ciò posto, si osserva che il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato è scindibile in due parti: 1) la richiesta di documentazione tecnica integrativa relativa al rivestimento esterno;
2) il diniego relativo alla tettoia.

Per quanto riguarda la prima parte, il ricorso è infondato.

A fronte di una tempestiva richiesta istruttoria di produzione di documentazione integrativa ex art. 20 comma 5 D.P.R. n. 380/2001, relativa alla nuova progettazione alternativa proposta, era infatti preciso onere del ricorrente, in caso di contestazione, provare la completezza e la congruità della documentazione presentata ex art. 20 comma 1 D.P.R. n. 380/2001.

Nel caso di specie, il comune afferma che la rappresentazione grafica non consentirebbe una corretta valutazione complessiva del progetto, in quanto la tavola n. 7 allegata all’istanza del 21.6.2007 rappresenta l’edificio con pareti in legno, difformemente da quanto menzionato nella parte descrittiva dell’istanza (rivestimento in pietra a spacco).

Sul punto il ricorrente, al di là di una generica censura di carenza di istruttoria, non ha però fornito la necessaria prova contraria, e cioè che le tavole grafiche allegate all’istanza fossero effettivamente coerenti con la descrizione dell’intervento, consentendo la valutazione complessiva del progetto: la documentazione di cui al doc. 7 delle produzioni 24.9.2009 di parte ricorrente non contiene infatti le copie delle tavole prodotte a corredo dell’istanza.

Donde la genericità della censura, che ne impone il rigetto.

Per quanto riguarda la seconda parte del provvedimento impugnato, concernente la tettoia, il ricorso è invece fondato, sotto il profilo del dedotto difetto di motivazione.

Difatti, il diniego di concessione edilizia deve essere congruamente motivato, sì da far comprendere le ragioni ostative al rilascio: in particolare non è sufficiente allegare una generica contrarietà con lo strumento urbanistico, dovendosi invece indicare le prescrizioni urbanistiche rispetto alle quali il progetto presentato dal richiedente sia contrastante e che, quindi, ostano all'accoglimento dell'istanza di concessione stessa (così T.A.R. Campania, III, 19.11.2007, n. 14088).

La domanda di risarcimento del danno deve essere invece rigettata.

Il rigetto impugnato attiene infatti ad una istanza di riesame della variante in sanatoria al permesso di costruire n. 39 del 12.8.2004.

Tutti i danni allegati dal ricorrente non discendono dunque in via immediata e diretta dal diniego qui impugnato, ma trovano il loro necessario antecedente nella decisione, imputabile esclusivamente al signor C, di realizzare l’intervento in difformità da quanto inizialmente autorizzato.

Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite si possono integralmente compensare tra le parti.

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