TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-02-15, n. 202403113

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-02-15, n. 202403113
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202403113
Data del deposito : 15 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2024

N. 03113/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05666/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5666 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da A M, rappresentata e difesa dagli avvocati S F, F L e R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez P.A., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Commissione Esaminatrice del Concorso, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Cultura e l’Avvocatura Generale dello Stato, non costituiti in giudizio;

nei confronti

di Luca Congia, Anna Longo, Davide Laurato e Alessandro Melis, non costituiti in giudizio

per l'annullamento

- del provvedimento del 24 febbraio 2023, pubblicato sul sito web dell'amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso note la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 2617, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i titoli in suo possesso;

- della graduatoria dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa della mancata valutazione dei titoli in suo possesso;

- della graduatoria dei vincitori del concorso de quo , nella parte in cui non include l'odierna ricorrente, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i diplomi di laurea in suo possesso;

- del punteggio complessivo (prova + titoli) riportato nella graduatoria finale da parte ricorrente, pari a 27,25, inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla mancata valutazione del titolo di laurea;

- del punteggio numerico, pari a 1,5 punti, assegnato a parte ricorrente per i titoli dalla stessa dichiarata in sede di domanda di partecipazione, viziato dalla mancata attribuzione di almeno +1 punti per il diploma di laurea magistrale in giurisprudenza e +1 punti per la ulteriore laurea triennale in scienze dell'amministrazione, per un totale di +2 punti (da ridurre a +1,5 ai fini del rispetto del tetto massimo di 3 punti attribuibile ai titoli, previsto dall'art. 7, comma 3, del bando);

- dell'esito della prova scritta del concorso de quo , sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza di un quesito errato;

- del punteggio numerico pari a 25,75 assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla erronea somministrazione del quesito n. 24;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare

riferimento al quesito n. 24 del correttore e del foglio risposte;

- dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 24 del questionario di parte ricorrente;

- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;

- ove esistenti, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

- ove occorra, delle istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;

- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo ;

-ove occorra e per quanto di interesse, dell'art. 7 del bando di concorso, nella misura in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

- del verbale n. 15 del 5 ottobre 2022 con cui l'Amministrazione ha stabilito i criteri per la valutazione dei titoli di studio dei candidati, con particolare riferimento ai diplomi di laurea;

- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla valutazione dei diplomi di laurea;

- del bando del concorso de quo , ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

per l'accertamento

- dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, nella graduatoria dei vincitori del concorso de quo ;

per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate

- al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli e per la prova scritta, conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella spettante posizione della graduatoria dei vincitori del concorso de quo.

nonché, con motivi aggiunti del 16/6/2023, per l'annullamento :

- in parte qua , della graduatoria finale di merito e della graduatoria finale di merito dei vincitori (profilo AMM), come risultante a seguito della rettifica del 19/04/2023, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n.

2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021;

- dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, adottati dall'Amministrazione attinenti alla fase di scelta sedi dei vincitori di concorso, laddove non includono la ricorrente;

- di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Formez Pa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2024 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha partecipato, per il “profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)”, al concorso “per il reclutamento di complessive n.

2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell''Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”, indetto con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021.

Detta procedura concorsuale era articolata in due fasi: I) avente ad oggetto una prova selettiva scritta differente per ognuno dei profili professionali banditi, regolata dall’art. 6 del bando e consistente nella somministrazione di un questionario composto da 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, per un punteggio massimo conseguibile di 30 punti e idoneità fissata a 21;
II) valutazione dei titoli, disciplinata dall’art. 7 del bando, il quale, al comma 3, stabiliva: Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
1 punto per ogni dottorato di ricerca;
0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.
”.

1.1. Espone la ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di aver superato la prova scritta e di essersi collocato nella graduatoria finale di merito (profilo AMM) nella posizione n. 2.617, quale idoneo non vincitore, con un punteggio pari a 27,25, così ripartito: a) 25,75 punti per la prova preselettiva scritta;
b) 1,5 punti per i titoli di merito dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso (Laurea Triennale in Scienze dei servizi giuridici;
Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza;
Master di I Livello in Criminologia e Studi Giuridici Forensi;
Master di I livello in Discipline Economiche Statistiche e Giuridiche).

1.2. Ha quindi impugnato la graduatoria finale di merito e gli atti prodromici e consequenziali, contestando l’erronea formulazione del quesito di inglese n. 18 e l’attribuzione di soli 1,5 punti per i titoli di merito posseduti.

1.3. Con il primo motivo di ricorso, la stessa deduce l’illegittimità della valutazione assegnata alla prova scritta a causa della presenza nel questionario di un quesito di inglese asseritamente errato;
nel dettaglio, la ricorrente indica il quesito in questione in quello contraddistinto dal numero 18 del test somministrato al medesimo, che recitava: “ What's a synonym of the adjective "honest "? 1° Truthfull (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione);
Memorable ;
Proper ;
l'errore sarebbe individuabile nella circostanza che il vocabolo inglese corretto non è “ Truthfull ”, termine indicato nella risposta al quiz ritenuta esatta dalla P.A., ma “ Truthful ”, e ciò avrebbe indotto il ricorrente a non rispondere stante l’ambigua formulazione del quesito.

1.4. Con il secondo motivo di ricorso, deduce altresì i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando l’attribuzione di un solo punto per la Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici e la Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza laddove, secondo la lettera del bando, con particolare riguardo alla previsione di cui all’articolo 7, comma 3, avrebbe dovuto essergli attribuito un punto per la laurea triennale e due punti per la laurea magistrale quinquennale (ciò consentirebbe alla ricorrente di raggiungere il punteggio complessivo per i titoli di merito di 3,5 punti, da ridurre a 3 punti indicato dal bando quale punteggio massimo attribuibile).

2. Le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso ritenendo, quanto al quesito di inglese, che il termine truthfull sarebbe equipollente a quello di truthful e, quanto alla valutazione dei titoli di merito, che la commissione si sarebbe attenuta alla lettera del bando.

3. Con atto di motivi aggiunti del 16 giugno 2023 la ricorrente ha impugnato la graduatoria rettificata del bando di concorso de quo pubblicata il 19 aprile 2023, nella quale col medesimo punteggio la stessa è risultato nella posizione n. 2.692, reiterando le censure avanzate con il ricorso.

4. Con ordinanza collegiale del 27 settembre 2023 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, tempestivamente eseguita, come da documentazione in atti e fissata l’udienza pubblica del 30 gennaio 2024.

5. Con memoria conclusiva ha ribadito le ragioni poste a sostegno del ricorso citando i precedenti favorevoli di questo Collegio (sentenza n. 18905/2023) sulla questione concernente la valutazione dei titoli di merito.

6. All’udienza pubblica del 30 gennaio 2024 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.

7. Nel merito, il ricorso è fondato.

7.1. Con riguardo al primo profilo di doglianza, relativo alla erronea formulazione del quiz n. 18, va preliminarmente rilevato che il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, in relazione alla scelta elaborativa della P.A. riferita ai quiz sottoposti ai candidati nelle prove concorsuali ed alle relative risposte, è limitato a manifesta illogicità, irrazionalità, travisamento e/o errato apprezzamento di circostanze/o elementi di fatto.

Invero, come più volte ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, “ sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato;
ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché - quanto al parametro-limite logico “inferiore” di tale sfera di discrezionalità - della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità
” (Cons. Stato. Sez. VI, n, 2302 del 29.03.2022).

Sennonché manifesto è il profilo di erroneità recato nel quesito oggetto di contestazione che, in ragione dell’errore materiale presente in una delle tre risposte elencate, ha evidentemente assunto un carattere equivoco, decettivo e fuorviante per il concorrente. L’errore materiale presente nella trascrizione della risposta corretta individuata dalla P.A. era tale da indurre in inganno il ricorrente, al quale non poteva essere richiesto di scegliere, quale risposta esatta, quella recante un termine non esistente nel dizionario della lingua inglese (siccome evidentemente male trascritto nel testo del quesito).

La regola dettata dal bando di concorso prevede, invero, la individuazione dell’unica “esatta”, ossia precisa e veritiera, nel presupposto indispensabile che ve ne sia una in possesso di tali caratteristiche.

Il quesito in parola, di contro, si mostra illegittimo perché, a causa della sua non puntuale formulazione, non può condurre ad un’unica risposta “oggettivamente” corretta. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, la Commissione “ non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile , per così dire, anziché quella - l'unica, incontestabilmente - corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo ” (così Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2022, n. 6756, e in senso analogo Sez. II, 5 ottobre 2020, n.5820).

La circostanza che l’odierno ricorrente abbia scelto di non rispondere, per l’evidente timore di incorrere nella penalità (-0,25), non toglie dunque nulla all’erroneità insita nella formulazione del quesito in contestazione, con conseguente fondatezza del gravame.

Alla luce della rilevata erroneità del quesito, e fermo restando il divieto del giudice amministrativo di sostituirsi all’Amministrazione, spetterà a quest’ultima provvedere sulla posizione del ricorrente, per evitare che quest’ultimo possa essere pregiudicato dall’agire illegittimo dell’Amministrazione;
e ciò mediante una serie di possibili correttivi che rientrano nell’alveo delle proprie valutazioni discrezionali (a mero titolo di esempio: annullare il quesito in contestazione e rimodulare la soglia massima di punteggio o attribuire il punteggio invocato dalla ricorrente come se anche la risposta da quest’ultima fornita fosse corretta).

7.2. Il Collegio ritiene altresì fondato il motivo di ricorso relativo all’errata interpretazione dell’art. 7 del bando, evidenziando che la questione è stata già affrontata da questa Sezione in cause di contenuto identico alla presente, definite con esito favorevole alla tesi qui sostenuta dal ricorrente in molteplici sentenze, ivi citate con valore di precedenti conformi ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d) , c.p.a (n. 18808 del 12 dicembre 203;
nn. 18904 e 18905 del 12 dicembre 2023;
n. 19550 del 22 dicembre 2023).

Deve perciò ritenersi che l’indirizzo della Sezione in materia si sia ormai consolidato, né le Amministrazioni resistenti hanno fornito alcun elemento che possa indurre il Collegio a rimeditare tale indirizzo ed a discostarsene.

Per completezza si riportano i passaggi motivazionali di una delle decisioni di questa Sezione sopra citate (n. 18905 del 14 dicembre 2023), vista la loro pregnanza ai fini anche del presente giudizio:

La questione posta all’esame del Collegio attiene, dunque, alla legittimità dell’art. 7 del bando di concorso, in epigrafe indicato, relativo ai criteri di valutazione dei titoli, nella parte in cui dispone l’assegnazione del medesimo punteggio (un punto) per la laurea (c.d. laurea triennale) e la laurea magistrale a ciclo unico posseduta dalla ricorrente.

Preliminarmente deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza prevalente, condivisa dal Collegio, in mancanza di criteri legali tipizzati, per i provvedimenti amministrativi occorre richiamare i criteri di interpretazione propri dei contratti di cui agli artt. 1362-1371 c.c. Ciò posto, deve riconoscersi preminenza al criterio di interpretazione letterale, il quale, riferito alla clausola del bando gravata, non può che condurre a un giudizio di irragionevolezza del criterio di valutazione dei titoli di laurea ivi contenuto. D’altronde la chiarezza della disposizione non consente il ricorso ai criteri sussidiari di interpretazione dell’atto giuridico.

Al riguardo deve evidenziarsi che i titoli di studio indicati nell’art. 7, comma 3, che menziona la “laurea”, il “diploma di laurea” la “laurea specialistica” e la “laurea magistrale”, rinvengono una specifica corrispondenza, sotto il profilo letterale, nella normativa primaria e secondaria richiamata dal bando.

In particolare:

- la Legge del 19 novembre 1990, n. 341, contempla il “diploma di laurea (DL)” di “durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei, che aveva lo scopo di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore” (art. 3).

- il D.M. del 03 novembre 1999, n. 509, riformando l’ordinamento didattico universitario, ha poi introdotto la “laurea (L)”, dalla durata normale di tre anni (art. 8), che “ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali” e la “laurea specialistica (LS)”, dalla durata normale di due anni dopo la laurea (art. 8), che “ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici” (art. 8);

- il successivo D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270, modificando sensibilmente la previgente disciplina, ha previsto la “laurea (L)”, dalla durata normale di tre anni (art. 8), che “ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali” e la “laurea magistrale (LM)”, dalla durata normale di due anni dopo la laurea (art. 8), che “ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali” (art. 3).

Con la riforma dell’ordinamento didattico universitario, pertanto, il percorso di studi propedeutico al conseguimento del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento è stato “sostituito” da un percorso di studi a struttura bifasica (c.d. 3 + 2) o articolato in 5 anni (c.d. laura magistrale a ciclo unico).

Tale corrispondenza di valore è del resto confermata dall’art. 1 del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009, n 233, che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, equipara i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M..509/99 alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali delle classi di cui ai Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009.

Dall’esame della normativa su richiamata, dunque, si evince la maggiore valenza della laurea magistrale a ciclo unico, quale quella del ricorrente, rispetto alla sola laurea triennale. Tale principio è già stato affermato in numerose pronunce di questo Tribunale, invocate dalla parte ricorrente, secondo cui “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (ex multis, 

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