TAR Napoli, sez. V, sentenza 2016-07-06, n. 201603403

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2016-07-06, n. 201603403
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201603403
Data del deposito : 6 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05529/2015 REG.RIC.

N. 03403/2016 REG.PROV.COLL.

N. 05529/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5529 del 2015, proposto da:
Gesap S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. V A, con domicilio eletto presso V A in Napoli, Via Roberto Bracco, 15/A;

contro

Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano, rappresentata e difesa dall'avv. L P, con domicilio eletto presso L P in Napoli, Via G. Porzio, 4 Cdn Isola G8;

per l'annullamento

a) della nota prot. n. 20150013244/U del 2 settembre 2015;

b) della nota prot. 20140015820/U del 29 settembre 2014;

c) della nota prot. 6881 del 25 giugno 2013;

d) di ogni altro presupposto, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto della ricorrente;

In ogni caso per l'accertamento del diritto della ricorrente alla revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 4 del contratto di appalto rep. n. 221 dell'8 febbraio 2011;

E per la condanna dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" al pagamento delle somme dovute a tale titolo anche, in subordine, ai sensi dell'art. 34 del codice del processo amministrativo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2016 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. La ricorrente, affidataria del servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere nonché della manutenzione delle aree verdi dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, impugna le note con le quali la medesima Azienda ha denegato l’adeguamento dei canoni mensili. Chiede, conseguentemente, l’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi contrattuali per il periodo dall’1.03.2012 al 31.12.2013, per un ammontare complessivo di € 403.808,43, nonché per quello successivo, a partire dall’1.01.2014 sino all’attualità, da calcolarsi con condanna ai criteri.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:

a) violazione dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 4 del contratto di appalto rep. n. 222 dell’8.02.2011;

b) eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

III. Si è costituita l’Azienda ospedaliera intimata eccependo l’irricevibilità ed inammissibilità del ricorso e concludendo in subordine per il suo rigetto.

IV. All’udienza pubblica del 19.04.2016, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Si premette in fatto che:

1) la ricorrente è affidataria del servizio in virtù di contratto di appalto, rep. n. 222 dell'8 febbraio 2011, avente una durata iniziale per un biennio, rinnovabile per un ulteriore anno e successivamente prorogato alle medesime condizioni contrattuali con le delibere n. 440 del 30.05.2014, n. 130 del 3.07.2015 e n. 174 del 22.07.2015;

2) il contratto ha previsto all'art. 4 che "il prezzo di aggiudicazione si intende fisso ed invariabile per la durata contrattuale, fatta salva la possibilità di una revisione periodica ai sensi degli artt. 7, comma 4, lett. c) e co. 5 e dell'art. 115 del D. Lgs n. 163/2006. Si precisa che eventuali revisioni del prezzo saranno ammesse solo a decorrere dal 2° anno. La variazione - di norma - sarà contenuta entro il valore di variazione percentuale degli indici di riferimento accertati per l'anno precedente dall'ISTAT";

3) con le note del 21 marzo 2012 e del 29 gennaio 2013, la Gesap ha comunicato all'Azienda Ospedaliera gli adeguamenti del canone mensile alla stessa dovuti in applicazione dell'indice ISTAT, con riguardo al periodo 1° marzo 2012 - 28 febbraio 2013 (secondo anno contrattuale, come previsto dall'art. 4 del contratto di appalto).

4) con successiva nota del 7 maggio 2013, la medesima ricorrente ha altresì comunicato gli adeguamenti del canone mensile con riguardo al periodo 1° marzo 2013 - 28 febbraio 2014 (terzo anno contrattuale);

5) con nota n. 6881 del 25 giugno 2013, l’Azienda Ospedaliera, quanto alla revisione per il periodo 1° marzo 2012 - 28 febbraio 2013, ha comunicato, “considerato che l’Osservatorio Prezzi ha rilevato i prezzi di riferimento tra cui anche quelli correlati al servizio di pulizia”, che il richiesto “adeguamento va parametrato ad eventuali differenze rispetto ai prezzi AVCP e può essere riconosciuto solo nel caso in cui i prezzi contrattuali siano inferiori rispetto ai prezzi di riferimento.

Considerato che

nel caso in esame non ricorre detta circostanza, l’adeguamento non può essere riconosciuto”;

6) a fronte del mancato adeguamento, la Gesap, con nota dell'11 settembre 2014, ha inviato l'Azienda alla sollecita corresponsione delle somme dovute a titolo di adeguamento prezzi, quantificate, alla data del 31 dicembre 2013, in € 403.808,43;

7) con la nota prot. 20140015820/U del 29 settembre 2014, l'Azienda Ospedaliera, facendo riferimento alla domanda di cui alla citata nota dell’11.09.2014 (sollecito pagamento per le fatture emesse sino alla data del 31.12.2013) ha nuovamente denegato l'adeguamento richiesto, parimenti osservando che "l'adeguamento va parametrato ad eventuali differenze rispetto ai prezzi AVCP, e può essere riconosciuto solo nel caso in cui i prezzi contrattuali siano inferiori ai prezzi di riferimento";

8) con nota prot. gen. 20150013244/U del 2.09.2015 l’Azienda ospedaliera ha reiterato il diniego al riconoscimento dell’“adeguamento ISTAT relativamente al Servizio in oggetto”, richiamando le motivazioni già comunicate con nota prot. 5881 del 25.05.2013 (n. 6881 del 25 giugno 2013), contestualmente richiedendo l’invio delle note di credito;

9) con comunicazione del 4.09.2015, la ricorrente, in riscontro, ha ribadito la fondatezza giuridica delle proprie richieste di adeguamento all’indice ISTAT, per il periodo fino a 30.06.2012, e poi, da luglio 2012.

VI. Ciò posto, va preliminarmente accolta, in parte, l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’Azienda resistente, non avendo la società ricorrente tempestivamente gravato, entro 60 giorni dalla comunicazione, i dinieghi via via espressi dall’Amministrazione.

VI.

1. Invero:

a) quanto al periodo 1 marzo 2012 - 28 febbraio 2013 (secondo anno contrattuale), l’Azienda sanitaria, pur riconoscendo il diritto alla revisione in caso di variazioni sostanziali dei prezzi, si è espressa in concreto nel senso della non spettanza, visto il rilevamento dei prezzi di riferimento effettuato dall’Osservatorio, con nota n. 6881 del 25.06.2013;

b) quanto al periodo dall’1 marzo 2013 al 28 febbraio 2014 (terzo anno contrattuale) -non contestato, in subordine, da parte ricorrente (memoria 16.03.2016)-, la medesima Azienda ha parimenti negato la spettanza della revisione espressamente con nota prot. n. 15820 del 29.09.2014.

Orbene, il ricorso introduttivo del giudizio risulta avviato alle notifiche il 2.11.2015, quando erano ormai ampiamente decorsi, per i periodi sopra indicati, i termini decadenziali legislativamente previsti;
né risulta idonea a rimettere nei termini parte ricorrente la nota prot. 13244/U del 2.09.2015, dal contenuto, per i suddetti periodi, meramente confermativo atteso che tale atto, richiamando le motivazioni sulla base delle quali ritiene non dovuto l’adeguamento ISTAT, ragioni già comunicate dall’Azienda nel 2013, si limita, invero, in parte qua , a richiedere la trasmissione delle note di credito.

VI.

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