TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-03-19, n. 202003440

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-03-19, n. 202003440
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202003440
Data del deposito : 19 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/03/2020

N. 03440/2020 REG.PROV.COLL.

N. 15105/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15105 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da R L G, rappresentato e difeso dagli avvocati L D, M S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M S D in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

L A, I C non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

= dell'Elenco dei dirigenti a cui è stato conferito l'incarico di dirigente penitenziario non generale a conclusione della procedura avviata con nota n. 329049 del 18.10.2017, reso noto dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia in data 25 ottobre 2018, mediante pubblicazione sul sistema informatico dello stesso Ministero;

= delle schede riferite all'attribuzione dei punteggi per gli aspiranti alle singole sedi oggetto d'incarico, parimenti pubblicate sul sistema informatico;

= dell'elenco degli incarichi rimasti vacanti da sottoporre alla procedura residua ex art. 4 D.M. 28.9.2016, di cui alla nota D.G.P.R. 0339837 del 30.10.2018, comunicata con nota del Provv.to Reg.le Lazio Abruzzo Molise prot. 0088257 in pari data;

= di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale o connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compresi la nota della D.G.P.R. prot. 0330241 del 22.10.2018 ed il D.M. 28.9.2016, ove mai interpretati in senso sfavorevole alla ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti il 16\5\2019:

= del provvedimento Direttoriale di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali e non superiori rimasti vacanti all'esito del primo interpello prot. 123738 in data 15.4.2019, comunicato con nota Provveditorato per il Molise prot. 32112 in data 16.4.2019, successivamente pervenuto;

= ove occorra, della nota circolare del Direttore Generale del Personale del

DAP

Ministero Giustizia prot. 20541E in data 8.3.2019, riferita alla stessa procedura di conferimento per i posti rimasti vacanti;

= della nota prot. 74591.U in data 6.3.2019 di comunicazione ex art. 10, comma V, d.lgs. 63/06, ad oggetto “interpello posti di funzione dirigenti penitenziari – seconda procedura avviata ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 settembre 2016 per il conferimento degli incarichi non genarli non superiori relativi ai postidi funzione rimasti vacanti”, comunicata con nota Provveditorato Molise prot. 19793.U del 6.3.2019;

nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, ossia:

= dell'Elenco dei dirigenti a cui è stato conferito l'incarico di dirigente penitenziario non generale a conclusione della procedura avviata con nota n. 329049 del 18.10.2017, reso noto dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia in data 25 ottobre 2018, mediante pubblicazione sul sistema informatico dello stesso Ministero;

= delle schede riferite all'attribuzione dei punteggi per gli aspiranti alle singole sedi oggetto d'incarico, parimenti pubblicate sul sistema informatico;

= dell'elenco degli incarichi rimasti vacanti da sottoporre alla procedura residua ex art. 4 D.M. 28.9.2016, di cui alla nota D.G.P.R. 0339837 del 30.10.2018, comunicata con nota del Provv.to Reg.le Lazio Abruzzo Molise prot. 0088257 in pari data;

= di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale o connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compresi la nota della D.G.P.R. prot. 0330241 del 22.10.2018 ed il D.M. 28.9.2016, ove mai interpretati in senso sfavorevole alla ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2020 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, R L G ha impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, avviata con nota n. 329049 del 18.10.2017 della Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. In particolare: l’elenco dei dirigenti a cui è stato conferito l’incarico;
le schede relative all’attribuzione dei punteggi;
l’elenco degli incarichi rimasti vacanti da sottoporre alla procedura residua ex art. 4 d.m. 28.9.2016, di cui alla nota n. 339837 del 30.10.2018;
nonché il d.m. 28.9.2016.

Parte ricorrente premetteva che: era dipendente di ruolo del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria dal febbraio 1984;
con provvedimento del 30.9.2005, veniva nominata dirigente penitenziario, in attuazione dell’art. 4, comma 1, della legge n. 154 del 2005;
con d.m. del 24.3.2006, le veniva conferito in via provvisoria l’incarico dirigenziale di direttore della Casa Circondariale di Larino, con decorrenza 2005 e sino ad attuazione delle procedure di conferimento degli incarichi previste dall’art. 1, comma 1, della legge n. 154 del 2005, attuata con il d.lgs. n. 63 del 2006.

Successivamente – proseguiva la ricorrente – con nota del Capo Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 25.5.2017, n. 174578, veniva data comunicazione dei posti di dirigente penitenziario non generale disponibili e, con provvedimento n. 329049 del 17.10.2017 della Direzione generale delle risorse e del personale, veniva avviato il procedimento di conferimento dei relativi incarichi per 254 posti, in forza dei criteri e della disciplina di cui al d.m. 28.9.2016.

La ricorrente partecipava alla procedura in esame, indicando le seguenti preferenze: la casa circondariale di Larino, quella di Potenza ed infine quella di Matera (sez. Altamura).

Il 25.10.2018, quando venivano pubblicati gli esiti della procedura di conferimento in questione e l’elenco dei dirigenti con l’indicazione dell’incarico conferito, riferiva la ricorrente, ella apprendeva che il suo nominativo non era stato associato ad alcuna sede di preferenza.

In particolare, la ricorrente risultava unica concorrente per la casa circondariale di Larino;
seconda per quella di Potenza e quarta per quella di Matera.

Tanto premesso, parte ricorrente deduceva a fondamento del suo gravame, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 2990, della legge n. 154 del 005 e del d.lgs. 15.2.2006 n. 63, artt. 10 e ss., del d.m. 28.9.2016, nonché dell’art. 97 Cost., del principio di buona fede, dei principi di trasparenza e chiarezza. Parte ricorrente deduceva altresì eccesso di potere per omessa e carente motivazione;
carenza ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto;
contraddittorietà;
perplessità;
manifesta ingiustizia erronea presupposizione, disparità di trattamento, in quanto alla stessa non era stato conferito l’incarico richiesto – direzione della casa circondariale di Larino – perché avrebbe già svolto detto incarico per un periodo di 10 anni. Tuttavia, nessuna delle fonti regolatrici della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali penitenziari non generali in esame prevede un impedimento assoluto a concorrere per la propria sede di servizio. In particolare, i limiti temporali introdotti dai primi due commi dell’art. 10 del d.lgs. n. 63 del 2006 sono orientati a disciplinare i nuovi incarichi, ossia quelli da conferire in esito alle procedure disciplinate dallo stesso art. 10. Dovrebbe escludersi, per contro, che un corrispondente limite temporale massimo possa retroagire con riguardo ad un precedente incarico provvisorio, conferito “con decorrenza dal 16 agosto 2005, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 27.7.2005, n. 154”.

Peraltro, anche qualora si ritenesse applicabile il principio della rotazione degli incarichi previsto dalla nuova normativa (e in particolare, dall’art. 3, comma 1, lett. c) del d.m. 28.9.2016) a quello ricoperto temporaneamente dalla ricorrente, nel caso di specie l’Amministrazione l’avrebbe dovuto bilanciare con altri principi, quale quelli indicati dal comma 8 del medesimo art. 1 del d.m. citato. Nel caso di specie, infatti, la ricorrente era stata l’unica ad aver presentato domanda per la casa circondariale di Larino.

Con un secondo gruppo di censure, la ricorrente lamentava altresì violazione della legge n. 154 del 2005 e del d.lgs. 15.2.2006 n. 63, artt. 10, 13, 20 e ss., del d.m. 28.9.2016, dell’art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e chiarezza, nonché eccesso di potere per omessa e carente motivazione, carenza ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, perplessità, manifesta ingiustizia erronea presupposizione, disparità di trattamento. Ed invero, l’Amministrazione avrebbe proceduto al conferimento degli incarichi dirigenziali, con un ritardo ultradecennale, senza aver neppure concretizzato il sistema valutativo e concertativo disciplinato dagli artt. 13, 20 e ss. del d.lgs. n. 63 del 2006.

2.Con ricorso per motivi aggiunti, R L G impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento n. 123738 del 15.4.2019 di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali rimasti vacanti all’esito del primo interpello, nella parte in cui, da un lato, non le aveva conferito l’incarico di direzione della casa circondariale di Larino, dall’altro, le aveva conferito l’incarico di direzione della casa circondariale di Campobasso.

A fondamento del gravame, parte ricorrente deduceva gli stessi vizi di legittimità sollevati con il ricorso principale.

3. Con ricorso per motivi aggiunti, R L G impugnava, chiedendone l’annullamento, il decreto del 18.4.2019 della Direzione generale del personale e delle risorse, con cui era stata nominata direttore della casa circondariale di Campobasso.

A fondamento del gravame, parte ricorrente deduceva gli stessi vizi di legittimità sollevati con il ricorso principale.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia.

Alla pubblica udienza del 3.3.2020, previo deposito di memorie difensive, la causa veniva trattenuta in decisione.

4. In via preliminare, osserva il Collegio che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati, sollevata dall’Amministrazione resistente, è priva di pregio.

Ed invero, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., il ricorso deve essere notificato, oltre che all’Amministrazione che ha adottato l’atto gravato, ad almeno un controinteressato, salva l’integrazione del contraddittorio su disposizione del Collegio. Cosa che, nel caso di specie, è avvenuta.

5. Il Collegio ritiene opportuno premettere una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

L’art. 4, comma 1, della legge 27.7.2015, n.154 (cd. “legge Meduri”) ha delegato il Governo a disciplinare l’ordinamento della nuova carriera della dirigenza penitenziaria. Con d.lgs. 15.2.2006, n. 63, (recante Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n.154) è stata data attuazione alla delega legislativa contenuta nella predetta legge e disciplinato lo svolgimento della carriera medesima, con contestuale individuazione, nell’organizzazione degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione penitenziaria, di due tipi di incarichi da conferire ai nuovi dirigenti, ossia gli incarichi “superiori” e quelli cosiddetti “ordinari”.

In particolare, l’art. 10 del d.lgs. n. 63 del 2006 ha fissato i “Criteri di conferimento degli incarichi” ai dirigenti penitenziari, stabilendo che “1. Gli incarichi sono conferiti ai dirigenti penitenziari per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.

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