TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-06-29, n. 202000412
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Testo completo
Pubblicato il 29/06/2020
N. 00412/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00150/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2016, proposto da
ERstrade S.n.c. di ER IA e RE, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Maria Stramigioli, con domicilio eletto presso lo studio avv. Marco Bertinelli Terzi, in Ancona, corso Stamira, 29;
contro
Comune di Recanati, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Piccinini, con domicilio eletto presso lo studio avv. Francesca Del Borrello, in Ancona, via Giuseppe Ragnini, 5;
per
- accertare il diritto della ricorrente allo scomputo integrale, di tutte le opere realizzate, dagli oneri di urbanizzazione versati per i permessi di costruire nn. 122/2008, 123/2008 e 98/2010, con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento, in favore della società ricorrente, dell'importo complessivo di € 204.564,79, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di equità e giustizia, il tutto maggiorato degli interessi legali maturati dai singoli versamenti;
- in via subordinata, accertare l'obbligo del Comune di Recanati di indennizzare ex art. 2041 c.c. la ricorrente dei costi delle opere di urbanizzazione realizzate, condannando la medesima amministrazione resistente al pagamento, nei confronti della ricorrente, dell'importo di € 348.257,96, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di equità e giustizia, il tutto maggiorato degli interessi legali medio tempore maturati;
- dichiarare non dovuti gli importi liquidati nella determina dirigenziale n. 497 del 16/7/2008 a titolo di monetizzazione degli standard urbanistici, e conseguentemente si opus annullarla in parte qua, e per l'effetto, ex artt. 23 Cost. e 2033 c.c., condannare l'amministrazione resistente al pagamento, nei confronti della ricorrente, dell'importo di € 59.911,89, trattandosi di indebito oggettivo, ovvero in subordine disporre il pagamento dell'indennizzo di pari importo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi legali medio tempore maturati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Recanati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020;
Visto l'art. 4, comma 1, del DL n. 28/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. Gianluca Morri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente allega di essere proprietaria, in Comune di Recanati, di un terreno edificabile con superficie catastale complessiva di mq. 6.824 e di aver ottenuto i permessi per costruire, tramite intervento edilizio diretto, tre distinti blocchi di villette monofamiliari a schiera, ovvero corpo A (permesso di costruire n. 122/2008), corpo B (permesso di costruire n. 123/2008) e corpo C (permesso di costruire n. 98 2010).
Riferisce altresì:
- che per l’ottenimento dei predetti titoli edilizi corrispondeva, al Comune, la somma complessiva di € 330.747,31, di cui € 112.283,33 per oneri di urbanizzazione primaria, € 92.281,46 per oneri di urbanizzazione secondaria, € 66.270,64 per contributo commisurato al costo di costruzione ed € 59.911,88 per monetizzazione degli standard (come da determina n. 4970/2008).
- che il Comune, nonostante avesse incassato la cospicua somma sopraindicata, non realizzava alcuna opera di urbanizzazione funzionale all’edificazione dei tre corpi di fabbrica (A, B, C), incluse quelle opere, esterne al comparto, che avrebbero consentito di collegare le future infrastrutture alle reti comunali pubbliche;
- che la ricorrente si