TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2023-03-09, n. 202301443
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Testo completo
Pubblicato il 09/03/2023
N. 01443/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00378/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2023, proposto da Fly Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, 29;
contro
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Enac, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M D G e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gabriele D’Annunzio Handling S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del Regolamento E.N.A.C. “ Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra ”, Ed. n. 7 Em. 1 del 17.10.2022, pubblicato sul sito E.N.A.C. in data 7.11.2022, approvato con delibera del C.d.A. dell'Ente n. 31/2022 del 17.10.2022, con specifico riferimento alle previsioni indicate nel corpo del ricorso (art. 2; art. 9; art. 10; art. 11);
- dell’Allegato 2 “ Tabella per l’individuazione della classe di certificazione ” al Regolamento E.N.A.C. “ Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra ”, Ed. n. 7 Em. 1 del 17.10.2022, pubblicato sul sito E.N.A.C. in data 7.11.2022;
- di ogni atto precedente e successivo, preparatorio o consequenziale, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – Enac;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. L B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Rilevato che l’ENAC, con l’impugnato Regolamento, ha novato la fonte e la disciplina dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (c.d. servizi di handling ), prevedendo, inter alia , specifiche restrizioni a carico degli operatori del settore ai quali, da tempo, è stato garantito il libero accesso al mercato grazie agli interventi legislativi di liberalizzazione (cfr. direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, alla quale è stata data attuazione con il d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18 che, a sua