TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-12-12, n. 202404076
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2024
N. 04076/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01128/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Fabio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale CA, domiciliataria ex lege in CA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
dell'avviso orale -OMISSIS-, ed emesso dal Sig. -OMISSIS- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 e ss.mm.ii e notificato in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 settembre 2024 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. In data -OMISSIS-, i Carabinieri di -OMISSIS- hanno notificato al ricorrente l’impugnato provvedimento con cui il -OMISSIS- lo ha avvisato “a tenere una condotta conforme alla legge, avvertendolo che qualora dovesse persistere nei comportamenti antigiuridici nonostante il presente avviso, potrà essere proposto per l’applicazione delle più gravi misure di prevenzione previste dagli artt. 4 e ss. D.Lgs. 159/201 e ss.mm.ii.”
Detto provvedimento è stato motivato riferendo le seguenti circostanze:
1) il ricorrente è stato ristretto agli arresti domiciliari, in data -OMISSIS-, in esecuzione di ordinanza di aggravamento di precedente misura cautelare, ritenuto responsabile di diffamazione, reato per il quale è stato deferito numerose altre volte nel corso degli ultimi anni, compiuto nei confronti di esponenti politici del suo Comune di residenza;
2) questi è stato in precedenza deferito numerose volte, anche in stato d’arresto, per reati contro la persona, la P.A. e in materia d’armi e risulta essere stato destinatario dell’avviso orale, provvedimento che ha cessato la propria efficacia nell’anno 2004, ai sensi della disciplina all’epoca vigente;
3) nella banca dati del Sistema di Indagine Interforze, in epoca recente, emergono controlli sul territorio in compagnia di soggetti pregiudicati autori di reati contro l’amministrazione della giustizia, la P.A., la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, reati per i quali, alcuni di essi, anche gravati da misura di prevenzione personale, sono stati tratti in arresto, sottoposti a misura cautelare e anche condannati.
“Sulla base degli elementi di fatto raccolti”, il ricorrente è stato ritenuto “persona dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica”.
Inoltre, “sulla base degli accertamenti patrimoniali effettuati”, il Questore ha ritenuto che il ricorrente “tragga alimento, almeno in parte, dai proventi illeciti realizzati tramite la commissione di reati specificatamente nell’ambito dello spaccio di stupefacenti”.
Con ricorso ritualmente notificato in data 11 giugno 2021 e depositato il 7 luglio seguente, il ricorrente ha impugnato siffatto provvedimento, affidandosi alla seguente censura unica:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 D. Lgs. 159/2011; violazione e falsa Violazione e falsa applicazione art. 1 e 3 del d.lgs. 159/2011 - - Violazione e falsa applicazione artt. 1, 3, 6, co. 1, lett. a, b, e, l. 241/1990 - Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed erronea valutazione dei fatti - Ingiustizia manifesta
L’avviso orale sarebbe privo di riscontri fattuali, che, secondo le regole della logica e della ragionevolezza, conducono a ritenere che il ricorrente sia socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 159/2011; lo stesso sarebbe stato adottato in assenza delle condizioni previste dalla legge e, in ogni caso, sarebbe viziato da eccesso di potere sotto il profilo del travisamento e dell’erronea valutazione dei fatti. Le considerazioni espresse dal Questore sarebbero illogiche, irrazionali e traviserebbero i fatti, poiché viene dato rilievo a elementi e/o circostanze che in realtà non esistono e che, pertanto, vengono richiamate genericamente e presuntivamente. Inoltre, emergerebbe la totale estraneità del prevenuto da circuiti criminali legati al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti; ciò, principalmente perché non sarebbe documentata alcuna circostanza in ordine a uno stile di vita superiore alle proprie possibilità non altrimenti giustificabile. Infine, il citato provvedimento sarebbe viziato da ingiustizia manifesta, poiché le condotte contestate possono qualificarsi quali contumelie tutt’al più rilevanti ai sensi dell’art. 595 c.p.; il reato in esame non avrebbe quella connotazione di particolare gravità che giustificherebbe l’adozione dell’avviso orale.
Con il Decreto n. -OMISSIS-, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo T.A.R. assegnava all’istante il termine di giorni trenta per la produzione della documentazione ivi indicata.
Con memoria di mera forma depositata il 9 luglio 2021 -OMISSIS- si costituivano in giudizio per resistere al ricorso.
Con il Decreto n. -OMISSIS- la predetta Commissione respingeva l’istanza di ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato proposta dall’istante, nonostante questi, in esecuzione della precedente ordinanza istruttoria, avesse integrato le dichiarazioni mancanti, posto che tramite la presentazione del ricorso era stato possibile valutare le ragioni dedotte che apparivano manifestamente infondate.
Con memoria depositata il 6.7.2024, la difesa erariale ha puntualizzato in punto di fatto che il ricorrente dal -OMISSIS- è stato destinatario di circa trenta denunce, molte delle quali per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, diffamazione, porto di coltello. Per tali motivi già -OMISSIS- era stato destinatario di avviso orale del Questore.
Egli, inoltre, è stato destinatario di sentenze penali passate in giudicato.
Nel -OMISSIS- è stato condannato a 2 mesi di reclusione per i reati di minaccia e lesione personale; nel -OMISSIS- è stato condannato a 4 mesi e 10 giorni di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e porto di coltello; nel -OMISSIS- è stato condannato a 20 giorni di reclusione per violenza privata e nel -OMISSIS- a 7 mesi di reclusione per lesione personale e resistenza a pubblico ufficiale.
Quanto sopra determinerebbe la sussistenza degli "elementi di fatto" richiesti dalla disposizione normativa per individuare comportamenti che facciano intendere una dedizione a commettere reati che mettono in pericolo l'incolumità pubblica. Il fatto, poi, che egli abbia posto in essere la stessa tipologia di reati dal -OMISSIS- ad oggi,