TAR Lecce, sez. III, sentenza 2019-01-14, n. 201900055

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2019-01-14, n. 201900055
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201900055
Data del deposito : 14 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/01/2019

N. 00055/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00888/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 888 del 2018, proposto da:
M M, rappresentato e difeso dall’avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l'ottemperanza,

al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Taranto n. 157/2018 del 31 gennaio 2018, notificato al Ministero dell’Università, della Ricerca e dell’Istruzione in data 13 febbraio 2018, non opposto, e divenuto definitivo in data 27 marzo 2018.


Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 il dott. M B e uditi, per le parti, i difensori presenti, l’avvocato A C per parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Gabriella Marzo per il Ministero resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, il Giudice di Pace di Taranto, in accoglimento della domanda presentata dall’avvocato Massimo Menenti, tesa ad ottenere l’ingiunzione al pagamento delle spese sostenute dallo stesso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per la registrazione dell’ordinanza di assegnazione somme n. 2037/2016, disposta a suo favore (ed a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) dal Tribunale di Taranto - Ufficio Esecuzioni Mobiliari, ha condannato il predetto Ministero al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di € 217,80, oltre interessi legali dalla diffida (23 novembre 2017) fino all’effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 222,00, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali e contributo previdenziale avvocati.

All’adempimento del predetto decreto ingiuntivo il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non ha mai provveduto.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, notificato il 20 luglio 2018 e depositato il 24 luglio 2018, pertanto, l’avvocato Menenti ha domandato l’esecuzione del giudicato formatosi su tale decreto ingiuntivo dell’A.G.O., con la consequenziale condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle somme sopra riportate, il cui pagamento, come già sopra menzionato, era stato disposto dal decreto ingiuntivo di cui in epigrafe;
inoltre, il ricorrente ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta perché provveda direttamente, in caso di ulteriore inadempimento da parte del Ministero resistente, a tutti gli adempimenti dovuti nonché, infine, la condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese del presente giudizio.

Si è costituito in giudizio, in data 31 luglio 2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, chiedendo di essere sentito in Camera di Consiglio.

In data 24 ottobre 2018, l’odierno ricorrente ha depositato agli atti una nota in cui ha dato atto di aver ricevuto quanto gli spettava in data 23 ottobre 2018 ed ha, quindi, richiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere relativamente al pagamento di quanto disposto dal decreto ingiuntivo di cui in epigrafe con contestuale condanna del Ministero resistente al solo pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, per cui ha allegato specifica nota spese, in ragione del tardivo adempimento della predetta Amministrazione, avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza.

All’udienza in Camera di Consiglio del 31 ottobre 2018, il Presidente del Collegio ha rilevato, ex art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità del ricorso di ottemperanza de quo , in quanto nelle conclusioni dello stesso si indica, quale soggetto nei cui confronti pronunciare la sentenza, il Ministero della Giustizia anziché il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, inoltre, perché la notifica del titolo esecutivo risulta essere stata effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce anziché presso la sede reale in Roma del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

La difesa del ricorrente ha chiesto, quindi, un rinvio per replicare a tale questione sollevata d’ufficio e la causa è stata rinviata alla Camera di Consiglio del 19 dicembre 2018.

All’udienza in Camera di Consiglio del 19 dicembre 2018, su richiesta di parte, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Osserva il Collegio che risulta per tabulas, infatti, che il ricorso di ottemperanza non è stato preceduto dalla necessaria notificazione in forma esecutiva del decreto ingiuntivo, di cui in epigrafe, presso la sede (reale) in Roma del Ministero debitore ma, viceversa, dalla notifica del predetto decreto ingiuntivo presso l’Avvocatura Distrettuale di Lecce;
a tal proposito, è appena il caso di segnalare che la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente costituisce, del resto, regola generale sancita dall’articolo 479 c.p.c., applicabile nel processo amministrativo in virtù del rinvio esterno contenuto nell’articolo 39 c.p.a., sicchè - nel caso di specie - non è decorso il termine di 120 giorni prescritto dall’art. 14 primo comma del Decreto Legge n° 669/1996, convertito in Legge n° 30/1997.

Peraltro, il ricorso di ottemperanza è, altresì, nullo per incertezza assoluta della parte pubblica nei cui confronti è stato proposto (Ministero della Giustizia o M.I.U.R.).

4. Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Sussistono gravi ed eccezionali motivi (la mancata eccezione di inammissibilità per i predetti profili da parte dell’Avvocatura erariale) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

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