TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-04-15, n. 201600233
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Testo completo
N. 00233/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00316/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2012, proposto da:
S C, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Pellegrini, con domicilio eletto presso l’avv. Ezio Gabrielli in Ancona, Via Matteotti, 8;
contro
Università degli Studi di Macerata, n.c.;
per l'accertamento
del diritto al riconoscimento del servizio pre-ruolo ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 11.07.1980 n. 362, a far tempo dalla data di inquadramento del ricorrente nella fascia dei ricercatori universitari confermati (1 marzo 2009);
e per la condanna
dell’Università di Macerata alla corresponsione delle corrispondenti differenze retributive dovute per il periodo considerato, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, a far data dalla domanda e sino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2016 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente è in possesso della qualifica di ricercatore confermato presso l’Università di Macerata, con decorrenza dall’1.3.2009, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica Economica - facoltà di Scienze della Formazione (decreto rettorale n. 941/2009).
Inizialmente era stato nominato, con decorrenza dall’1.3.2006, ricercatore universitario per il medesimo settore (decreto rettorale n. 315/2006 del 28 febbraio 2006).
In data 14 settembre 2009, quindi successivamente alla sua conferma in ruolo, lo stesso ha presentato domanda di riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio militare (svolto dal 24 luglio 1997 al 23 luglio 1998) e del servizio prestato quale assegnista di ricerca per un periodo di tre anni e tre mesi.
In parziale accoglimento dell’istanza, con decreto rettorale n. 1058 del 16 ottobre 2009, l’Università di Macerata ha riconosciuto utile il solo periodo prestato per il servizio militare e nulla ha disposto riguardo al resto, nonostante i solleciti dell’interessato.
Di qui il presente ricorso, con cui il ricorrente contesta l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, censurandolo sotto distinti profili, e chiede la declaratoria del proprio diritto a vedersi