TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-08-04, n. 202313104
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Testo completo
Pubblicato il 04/08/2023
N. 13104/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06909/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6909 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Interministeriale non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Ministero dell’Interno (Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze Ufficio V - Cittadinanza) avente ad oggetto il “ nulla osta al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 17-bis e 17-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dalla legge 8 marzo 2006 n. 124 Richiedente: -OMISSIS-, nato a [...] il [...]” comunicato all’interessato a mezzo di comunicazione del 10 marzo 2023 (n. 823, posizione KB1 28/2022) del Consolato Generale d’Italia di Fiume;
- del parere contrario espresso dalla “Commissione interministeriale incaricata di fornire il preventivo avviso in ordine all’effettiva sussistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti contemplati dal sopracitato art. 17-bis” (atto non conosciuto, se non per essere citato all’interno del sopra enunciato provvedimento ministeriale);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta il diniego dell’acquisto della cittadinanza ai sensi degli art. 17- bis e art. 17- ter della legge 5 febbraio 1992 n. 91, introdotti dalla legge 8 marzo 2006 n. 124, che riconoscono il diritto alla cittadinanza italiana ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di MO del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all’articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di MO; nonché ai figli o discendenti degli stressi di lingua e cultura italiane.
Nello specifico l’odierno ricorrente, figlio di soggetto, già italiano, divenuto nuovamente cittadino in quanto residente nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di MO, ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’Interno con cui non è stata ritenuta destinatario dell’art. 17- bis , comma 1, lett. b) della legge n. 91/1922.
Il ricorso può essere definito in rito ai sensi dell’art. 72- bis cod. proc. amm., in quanto inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, al quale sono attribuite unicamente le controversie concernenti i veri e propri provvedimenti di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione - adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno - ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, espressione di un potere altamente discrezionale della p.a., che suppone un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale: l’interesse dell’istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
Nel caso sub iudice vengono, invece, in rilievo le previsioni di cui agli artt. 17- bis e 17- ter della legge n. 91 del 1992 (introdotti dalla l. n. 124 del 2006) che consentono ai soggetti già cittadini italiani (ed ai loro figli o discendenti in linea retta, di lingua e cultura italiane), un tempo residenti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia e che non avevano esercitato nei termini