TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-03-28, n. 202400332
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Testo completo
Pubblicato il 28/03/2024
N. 00332/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00442/2011 REG.RIC.
N. 00345/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 442 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M L, S S e S M Q E di S V, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G B, P R, con domicilio eletto presso lo studio Avv. P R in Ancona, via Tiraboschi, 36/G;
contro
Autostrade per l'Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso lo studio Avv. A G in Ancona, corso Mazzini, 156;
Autostrade per L'Italia S.p.A. Direzione 7° Tronco - Pescara, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Pesaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Gattini, con domicilio eletto presso lo studio Avv. A G in Ancona, corso Mazzini, 156;
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2022, proposto da
Luciana Montesi, Stefano S, Mauro S, rappresentati e difesi dagli avvocati G B, P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P R in Ancona, via A. Tiraboschi n. 36/G;
contro
Autostrade per L'Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A G in Ancona, piazza della Repubblica, 1/A;
Autostrade per L'Italia S.p.A. Direz. 7° Tronco-Pescara, Responsabile del Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale U.O. Edilizia Privata Comune di Pesaro, non costituiti in giudizio;
Comune di Pesaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Gattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per
- Quanto riguarda il ricorso n. 442 del 2011:
Annullamento previa sospensiva della nota proc. rif. n. DT7°/U.O.TEC.SPC./598cf/CBG/bct/ef con cui la Direzione 7° Tronco – Pescara di Autostrade per l'Italia, nella persona del Dott. Mario Cavallaio. comunicava al Sig. S V come l'opera per la quale era stata presentata domanda di condono " non sia suscettibile di sanatoria, ai sensi dell'art. 33, 1° comma lett. d) della legge n. 47/85. ";
Di ogni atto antecedente o conseguente comunque connesso o collegato.
nonché, per quanto occorrer possa
Della nota P.G. n. 8237/95 — 17912/11 del 21/03/11 con la quale il Responsabile del Servizio Concessioni e Controllo Edilizio del Comune di Pesaro comunicava i Sigg.ri M L, S Mauro e S S, nella qualità di eredi del Sig. S V, che, stante il parere non favorevole espresso dalla soc. Autostrade per l'Italia con la nota che precede, veniva dato avvio al procedimento volto al diniego dell'istanza di condono presentata relativamente all'ampliamento di un capannone per la lavorazione del vetro eseguito sull'immobile sito in Strada Montefeltro n. 61;
Nonché per il risarcimento del danno;
- Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7 agosto 2013:
annullamento della determinazione n. 79/C (n. 46989/13) del 17 giugno 2013, successivamente comunicata, con il Comune di Pesaro determinava di " respingere la domanda di sanatoria edilizia per le opere oggetto della domanda di condono presentata ai sensi della Legge 724/94 in data 25/02/95 con prot. 8237, pratica n. 434 da S V”;
Nonché per il risarcimento del danno;
- Quanto al ricorso n. 345 del 2022:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
annullamento della nota di Autostrade per l'Italia – Direzione 7^ Tronco – Pescara del 15/03/22 prot. n. ASPI/T7/2022/0001177/EU avente ad oggetto “ Autostrada A14 Bologna – Bari – Taranto. Prog. Km ca 155+912 Nord. Richiesta di sanatoria ex art. 32 della Legge 47/85 relativa ad un ampliamento di un Capannone per la lavorazione vetro sito in Via Montefeltro nr. 61 in Comune di Pesaro (PU). DITTA RICHIEDENTE: SARAGA MAURO – VETRERIA SARAGA ”;
Di ogni atto antecedente o conseguente comunque connesso o collegato.
Nonché, in subordine, per l'accertamento
dell'inosservanza del termine di conclusione dei procedimenti amministrativi attivati con le domande di condono presentate dal sig. S V nelle date 14/05/86 e 25/02/95, nonché
Per il risarcimento del danno
subito dagli eredi del sig. S V, odierni ricorrenti, per il fatto che le Amministrazioni intimate non hanno concluso i procedimenti amministrativi di sanatoria attivati nelle predette date prima dell'intervenuta abrogazione della Legge 24/07/61, n. 729 (ad opera dell'art. 24 D.L. 25/06/08, n. 112) il cui art. 9 co. 2 consentiva la riduzione delle distanze delle edificazioni dal confine autostradale;
- Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da M L il 30/5/2023:
Annullamento della determinazione n. 39 del 21/02/2023 – prot. 23453 - con la quale il Comune di Pesaro determinava di “ rigettare l'istanza di condono prot. n. 8237 del 25.02.1995, pratica condono n. 434/95, presentata dal sig. S V ” ricevuta in data 06/03/2023;
Della comunicazione del Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambientale U.O. Edilizia Privata del Comune di Pesaro contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di condono – prot. n. 84151 del 14/07/2022;
Della successiva comunicazione integrativa del Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambientale U.O. Edilizia Privata del Comune di Pesaro - prot. n. 116534 del 29/09/2022;
Di ogni altro atto antecedente o conseguente comunque connesso o collegato.
Nonché, in subordine,
Accertamento dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo attivato con l'istanza di sanatoria presentata dal Sig. S V in data 25/02/95
e per il risarcimento del danno
subito dagli eredi del Sig. S V, odierni ricorrenti, per il fatto che le Amministrazioni intimate non hanno concluso il procedimento amministrativo di condono in sanatoria attivato nella predetta data prima dell'intervenuta abrogazione della Legge 24/07/61, n. 729 (ad opera dell'art. 24 D.L. 25/06/08, n. 112) il cui art. 9 co. 2 consentiva la riduzione delle distanze delle edificazioni dal confine autostradale.
- Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30/5/2023:
Per l'annullamento
della determinazione n. 40 del 21/02/23 – prot. 23467 - con la quale il Comune di Pesaro determinava di “ rigettare l'istanza di condono prot. n. 24259 del 14.05.1986, pratica condono n. 7426/85, presentata dal sig. S V ”, ricevuta in data 06/03/2023;
Nota del Comune di Pesaro contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di condono – prot. n. 116490 del 29/09/2022;
Di ogni altro atto antecedente o conseguente comunque connesso o collegato.
Nonché, in subordine,
Accertamento dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo attivato con la domanda di condono presentata dal Sig. S V in data 14/05/86
E per il risarcimento del danno
subito dagli eredi del Sig. S V, odierni ricorrenti, per il fatto che le Amministrazioni intimate non hanno concluso il procedimento amministrativo di condono edilizio attivato nella predetta data prima dell'intervenuta abrogazione della Legge 24/07/61, n. 729 (ad opera dell'art. 24 D.L. 25/06/08, n. 112) il cui art. 9 co. 2 consentiva la riduzione delle distanze delle edificazioni dal confine autostradale.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per L'Italia S.p.A. e di Comune di Pesaro e di Soc. Autostrade per L'Italia Spa e di Comune di Pesaro e di Autostrade per L'Italia Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Occorre preliminarmente in fatto osservare che i ricorsi riuniti, per connessione oggettiva e soggettiva, riguardano, il primo, l’impugnazione del parere negativo di Autostrade per l’Italia (A) su di una istanza di condono edilizio presentata nel 1995, a valere sulla L. 724/1994.
Tale ricorso è stato integrato da motivi aggiunti con cui è stato gravato il diniego comunale di condono, successivo a tale parere negativo.
Con il secondo ricorso è stato, invece, gravato il parere negativo che A ha di nuovo emesso, a seguito di riesame avviato dal Comune di Pesaro sulla istanza di condono del 1995 già prima definita.
Tale parere riguarda anche un'altra istanza di condono, presentata nel 1986 per altri lavori inerenti lo stesso immobile, proposta in base alla L. 47/1985. Anche in parte qua , tale parere è censurato con il secondo ricorso.
Tale secondo ricorso è stato integrato da un primo atto di motivi aggiunti, avverso la conferma del diniego comunale verso la domanda di condono del 1995; è stato poi integrato da un secondo atto di motivi aggiunti (notificato e depositato negli stessi giorni del primo atto di motivi aggiunti), avverso il diniego comunale inerente la domanda di condono del 1986.
Ciò premesso per chiarezza espositiva, è possibile passare all’esame dei ricorsi e dei relativi motivi aggiunti.
A. Quanto al ricorso n. 442 del 2011, con esso i ricorrenti, nella loro qualità di eredi del sig. S V, hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva, della nota in epigrafe con cui Autostrade per l’Italia comunicava che l’opera inerente un immobile artigianale in prossimità dell’Autostrada A14, a Pesaro, per la quale il 28 febbraio 1995 (pratica n. 434) ai sensi della L. 724/1994, era stata presentata domanda di condono edilizio, non era suscettibile di sanatoria, ai sensi dell’art. 33, comma 1 lett. d) della legge n. 47/85.
Con il ricorso era proposta domanda di risarcimento del danno, posto in relazione al mancato