TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-02-06, n. 202300249

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-02-06, n. 202300249
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300249
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2023

N. 00249/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00370/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 370 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS- s.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati S P e G R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S P in Bari, via Principe Amedeo, 197;

contro

Comune di Polignano a Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato V A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via N. Pizzoli, 8;

e con l'intervento di

ad opponendum :
-OMISSIS- s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa e Rosa Volse, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 35;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia ,

- della nota prot. n. 1346 del 14.1.2022 del Dirigente IV - Area Tecnica del Comune di Polignano a Mare, avente ad oggetto il diniego definitivo della domanda di permesso di costruire in sanatoria, avanzata dalle ricorrenti;

- ove occorra, dell’ordinanza prot. n. 26445 del 25.9.2020, con la quale il Comune di Polignano ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi per opere edilizie eseguite in difformità dal titolo abilitativo;

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8.7.2022, per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota prot. n. 27868/2022 del 1° luglio 2022 del Dirigente IV - Area Tecnica del Comune di Polignano a Mare - Ufficio SUAP, avente ad oggetto “S.C.I.A. prot. n. 20620 del 01.6.2022, per attività di Piscina ad uso natatorio ai fini della balneazione - Provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti dalla stessa, ai sensi dell’art. 19 comma 3 della Legge 241/90 e s.m.i.”;

- della nota prot. n. 27871/2022 del 1° luglio 2022 del Dirigente IV - Area Tecnica del Comune di Polignano a Mare - Ufficio SUAP avente ad oggetto: “S.C.I.A. prot. n. 20626 del 02.6.2022, per attività di rimessa veicoli all’aperto ai sensi del D.P.R. n. 480/2001 - Provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti dalla stessa, ai sensi dell’art. 19 comma 3 della Legge 241/90 e s.m.i.”;

in aggiunta ai provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Polignano a Mare;

Visto l’atto di intervento ad opponendum della società -OMISSIS- s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F C e uditi nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - L’odierna ricorrente -OMISSIS- è proprietaria di una struttura turistico-balneare (denominato “-OMISSIS-”) sita nel Comune di Polignano a Mare concessa in locazione alla società -OMISSIS- s.r.l. e realizzata in virtù dell’autorizzazione edilizia n. 133 dell’8.8.2002.

L’area in oggetto ricade in una zona costiera di pregio naturalistico ed è sottoposta a vincoli paesaggistici;
pertanto i permessi del 2001-2002 e tutti i successivi permessi, anche in sanatoria, rilasciati fra il 2003 e il 2016, erano stati assentiti previa autorizzazione paesaggistica.

In virtù dei vincoli paesaggistici e urbanistici gravanti sull’area, che tra l’altro precludono opere edili nella fascia dei 300 metri dal mare, tutti i permessi rilasciati nel corso degli anni (anche in sanatoria) imponevano il rispetto delle condizioni previste nella prima autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza n. 320 del 25.6.2001 e cioè che tutte le opere fossero a realizzate a “carattere precario ed amovibile”, con strutture in legno o prefabbricate e comunque rimosse a fine di ogni stagione balneare.

Con la censurata ordinanza prot. n. 26445 del 25.9.2020 il Comune di Polignano ordinava il ripristino dello stato dei luoghi per opere edilizie eseguite in difformità dal titolo abilitativo.

Nello specifico il Comune contestava la difformità delle:

- piscine esterne difformi in profondità e caratteristiche, oltre a non essere strutture precarie;

- pavimentazione a bordo vasche pavimentata con mattonelle in gres porcellanato anziché in doghe in legno lamellare;

- n. 4 vani tecnici eccessivi come numero e dimensioni oltre a non essere strutture precarie;

- nella zona ristorazione il camminamento centrale in legno su area verde a prato è stato realizzato solo in parte e, quasi per tutta l’area, è stata installata una pavimentazione in gres porcellanato non ad effetto pietra e gli elementi scatolari metallici non sono stati realizzati di colore bianco;

- nella zona ristorazione banconi in muratura non compatibili con dehors amovibili e parete a vetro non presente in alcuna autorizzazione;

- struttura bar difforme per caratteristiche e tipologia rispetto a quanto autorizzato, in quanto non è una struttura in legno a carattere precario ed amovibile;

- struttura ristorante difforme per caratteristiche e tipologia in quanto non è una struttura in legno a carattere precario ed amovibile;

- struttura cucina con modifiche strutturali interne non a carattere precario e amovibile.

In data 21.1.2021 veniva presentata istanza di permesso di costruire in sanatoria.

Con la gravata nota prot. n. 1346 del 14.1.2022 il Dirigente IV - Area Tecnica del Comune di Polignano a Mare rigettava la domanda di permesso di costruire in sanatoria con la seguente motivazione:

«… Dato atto:

- che le opere precarie sono quelle che, per loro stessa natura e destinazione, non comportano effetti permanenti e definitivi sull’originario assetto del territorio tali da necessitare il preventivo rilascio di un titolo abilitativo;

- che a tal proposito, per facilitare tanto l’interprete quanto il proponente nel riconoscimento di quali possano essere gli interventi non rientranti nelle predette categorie, è stato lo stesso Legislatore, nel T.U. Edilizia DPR n. 380/2001, ad elencare, in modo esemplificativo e non tassativo (vedasi lista e.

1-e.7 dell’art. 3, comma 1) - le opere che potrebbero considerarsi come di nuova costruzione, fra cui vale la pena menzionare:

● la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente;

● gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

● la realizzazione di infrastrutture e di impianti o di depositi di merci o materiali;

● l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili.

- che secondo consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato non vi è coincidenza tra precarietà e utilizzo stagionale delle opere qualora le cicliche esigenze stagionali vadano a trasformare in modo durevole l’area scoperta preesistente con conseguente impatto sul territorio;
invero, « i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto stagionale » (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 3 giugno 2014, n. 2842;
nello stesso senso cfr., ex aliis , Consiglio di Stato, sezione IV, decisione 22 dicembre 2007, n. 6615;
Consiglio Stato, sezione V, decisione 12 dicembre 2009, n. 7789;
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 1° dicembre 2014, n. 5934);

- che la Corte di Cassazione, sposando un orientamento ormai consolidato, ha ribadito che sono soggetti a permesso di costruire ( per cui assoggettati alla verifica di conformità urbanistica/edilizia ), tutti gli interventi che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi, incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando una trasformazione in via permanente del suolo inedificato (fra le altre pronunce, vedasi Corte Cassazione, sez. III penale, 30.05.2019, n. 24149, sez. III penale, 15.11.2016, n. 1308 e sez. III penale, 13.11.2014, n. 4916);

- che sia la Cassazione Penale che il Consiglio di Stato hanno affermato, con giurisprudenza costante, che non è mai configurabile un permesso di costruire (ex concessione edilizia) a titolo precario, in quanto:

a. o l’opera è oggettivamente contraddistinta da caratteri di precarietà e non necessita pertanto di alcun titolo abilitativo;

b. o, se essa ha natura stabile, non può prescindere da un titolo abilitativo, che dovrà dare atto della conformità dell’opera stessa agli strumenti urbanistici vigenti.

- che l’istituto del permesso di costruire a titolo precario, di conseguenza, oltre ad essere extra legem , in quanto non previsto da alcuna disposizione legislativa, è anche illegittimo e contra legem , perché « non potrebbe avere altra funzione che quella di tollerare una situazione di evidente abuso edilizio »;

Dato atto, inoltre:

- che tutti gli interventi assentiti con i vari titoli sopra riportati prescrivevano espressamente indipendentemente da quanto riportato negli elaborati grafici e documentali a corredo dell’istanza il loro “ carattere precario e amovibili e mantenute per il periodo che va dal 01/03 al 30/10 di ogni anno ”;

- che a seguito del sopralluogo della Capitaneria di Porto di Bari - Servizio Polizia Marittima Demanio e Ambiente, si sono riscontrate che tutte le opere assentite in precario e con il vincolo della loro rimozione annuale nel periodo dal 1/11 al 28/02, difatti erano non precarie ma opere fisse e stabilmente ancorate al suolo, in cls o in murature, con relative fondazioni che mai si sarebbero potute smontare e rimontare se non demolite (interventi non assentibili e/o autorizzabili se non in precario in quanto in contrasto con le relative N.T.A. di zona);

Rilevato che il tecnico che ha predisposto gli elaborati grafici e documentali relativi alla richiesta Permesso in Sanatoria ai sensi dell’art. 36, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e per l’applicazione di quanto previsto dall’art. 34 bis del DPR 380/2001, nella descrizione delle opere difformi da sanare omette di evidenziare il carattere di precarietà nonché della temporaneità delle opere autorizzate, più volte sottolineato dalla Capitaneria di Porto in fase di sopralluogo, non rilevando che quando realizzato non rispetta quanto assentito con riferimento alla prescrizione contenuta in tutti i titoli abilitativi rilasciati, nello specifico:

- che le strutture siano a carattere precario ed amovibili con rimozione delle stesse e ripristino dello stato dei luoghi a fine stagione;

- che il corpo cucina sia realizzato con pannelli prefabbricati leggeri a sandwich tanto da essere smontabili e con finitura esterna tipo intonaco chiaro;

- che la struttura della piscina sia prefabbricata e poggiata sul sito attuale;

Ritenuto in relazione al Permesso di Costruire in Sanatoria n. 2004-152 rilasciato il 12/08/2004 in favore della Società -OMISSIS- S.r.l.:

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