TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2023-06-09, n. 202309811

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2023-06-09, n. 202309811
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309811
Data del deposito : 9 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/06/2023

N. 09811/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07367/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7367 del 2023, proposto da:
G C, rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Stato Maggiore Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A D M E A Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della nota del Centro Nazionale Amministrativo Esercito Ufficio Trattamento Economico di Attività trasmessa tramite posta elettronica certificata in data 06 marzo 2023, a firma del Capo Ufficio Ten. Col. Com. Nicola Rossi, recante il diniego dell'istanza di riconoscimento del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi presentata dal ricorrente in qualità di assessore comunale in aspettativa per l'esercizio della funzione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Difesa Stato Maggiore Esercito e di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

dato avviso a verbale di possibile sentenza ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Vista la memoria di parte ricorrente versata in atti in data 1.6.2023, ove si rende noto che:

-nelle more del giudizio, l’Amministrazione resistente ha comunicato al ricorrente l’adozione del provvedimento favorevole (provvedimento, peraltro, già versato in atti in data 24.5.2023);

Rilevato che la stessa Amministrazione resistente ha depositato in giudizio, in data 26.5.2023, una relazione sui fatti di causa ove si riconosce la fondatezza della iniziale pretesa del ricorrente e che, per questa ragione, la medesima ha provveduto ad annullare il provvedimento impugnato;

Ritenuto, alla luce di quanto precede, che al Collegio non resti altro che dichiarare cessata la materia del contendere;

Ritenuto che le spese processuali debbano essere poste a carico del Ministero della Difesa in applicazione del principio della “soccombenza virtuale”;

Ritenuto, invece, di disporre la compensazione delle spese processuali tra parte ricorrente e I.N.P.S., stante il ruolo marginale avuto da quest’ultimo nella presente causa;

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