TAR Bologna, sez. I, sentenza 2019-02-07, n. 201900132

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2019-02-07, n. 201900132
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201900132
Data del deposito : 7 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2019

N. 00132/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00753/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 753 del 2013, proposto da:
VO IT, rappresentato e difeso dagli avv.ti Benedetto Graziosi, Giacomo Graziosi, con domicilio eletto presso lo studio Benedetto Graziosi in Bologna, via dei Mille 7/2;



contro

Comune di Ravenna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Giulianini, Giorgia Donati, Enrico Baldrati, con domicilio eletto presso lo studio Patrizia Cocconcelli in Bologna, via Altabella 3;



per l'annullamento

del provvedimento del Responsabile del Servizio del SUE di Ravenna del 26.7.2013 prot.2013/08.00/1370 relativo alla comunicazione SCIA del ricorrente del 2.5.2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ravenna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2019 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Benedetto Graziosi e Patrizia Cocconcelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è stato autorizzato a costruire un chiosco per la vendita di piadine da realizzare in un'area sita in zona agricola.

Nel corso dei lavori ha realizzato "manufatto per ombreggio in travi lignee avente dimensioni di m. 7,00x20,30 circa con altezza da m. 2,50 a m. 2,85 utilizzato come area di ristoro connessa al chiosco per la produzione e vendita di piadina non previsto nel permesso di costruire.

Il manufatto è stato oggetto di un accertamento da parte del Comune che riteneva che la sua costruzione sarebbe dovuta essere preceduta da una SCIA.

Di conseguenza il ricorrente ha presentato una SCIA a sanatoria ai sensi dell'art. Vll.19 del RUE, norma che consente appunto la realizzazione, in regime di edilizia libera, di pergolati di modeste dimensioni.

Il

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