TAR Perugia, sez. I, sentenza 2015-12-17, n. 201500560

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2015-12-17, n. 201500560
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201500560
Data del deposito : 17 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00444/2015 REG.RIC.

N. 00560/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00444/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 444 del 2015, proposto da:
G B, rappresentato e difeso dagli avv.ti A No e G F N, con domicilio eletto presso l’avv. Giulio Liscio in Perugia, Via Sicilia 63;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliato in Perugia, Via degli Offici, 14;
Commissione Centrale Esame Abilitazione Professione Avvocato, 2^ Sottocommissione Esame Abilitazione Avvocato Corte Appello Perugia, 1^ Sottocommissione Esame Abilitazione Avvocato Corte Appello Potenza, 1^ Sottocommissione Esame di Abilitazione Professione Avvocato Corte Appello Perugia, 2^ Sottocommissione Esame Abilitazione Professione Avvocato Corte Appello Potenza;

per l'annullamento

- del verbale del 24 marzo 2015 della 2^ Sottocommissione per gli esami di abilitazione alla professione di Avvocato (sessione 2014) presso la Corte di Appello di Potenza, nella parte in cui è stato attribuito, alle tre prove scritte redatte dal dott. G B, contenute nella busta n. 376, il punteggio complessivo insufficiente di 83/90, attenuto sommando i voti 25/50, 28/50 e 30/50, rispettivamente attribuiti al parere di diritto civile, al parere di diritto penale e all'atto giudiziario;
- del verbale dell'11 giugno 2015 della 1^ e 2^ Sottocommissione per gli esami di abilitazione alla professione di Avvocato (sessione 2014) presso la Corte di Appello di Perugia, nella parte in cui non contempla il dott. G B tra gli idonei a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di Avvocato indetto con D.M. dell'11 settembre 2014, pubblicato nella G.U. 4^ Serie Speciale - n. 71 del 12 settembre 2014 decretando lo stesso come "non ammesso" alla voce "esito";
- dell'elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato sul sito istituzionale della Corte di Appello di Perugia in data 12 giugno 2015 nella parte in cui non contempla il dott. G B tra gli idonei a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di Avvocato;
- di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e successivi anche non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente premette di avere espletato a Perugia, nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 2014, le prove scritte dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, bandito con d.m. 11 settembre 2014.

La correzione degli elaborati è avvenuta presso la Corte di Appello di Potenza;
l’elenco degli ammessi alla prova orale è stato pubblicato il 12 giugno 2015, e non includeva il ricorrente, che ha conseguito il punteggio di 25 in Civile, 28 in Penale e 30 nell’atto giudiziario.

Espone che dall’esame della documentazione acquisita in sede di accesso ai documenti ha constatato che la valutazione negativa, espressa dalla Seconda Sottocommissione presso la Corte di Appello di Potenza, non è stata preceduta dalla determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove, e che inoltre gli elaborati contenevano la mera indicazione del punteggio numerico attribuito, il che preclude di evincere la motivazione del giudizio stesso.

Deduce avverso la non ammissione alla prova orale i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994;
violazione della delibera della Commissione presso il Ministero della Giustizia dell’11 dicembre 2014 contenente l’indicazione dei criteri di valutazione per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2014;
violazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e dei principi di pubblicità e trasparenza.

Dall’esame del primo verbale di correzione delle prove scritte della Seconda Sottocommissione presso la Corte di Appello di Potenza, recante la data del 27 gennaio 2015, emerge nitida l’assoluta assenza di qualsivoglia predeterminazione dei criteri e/o modalità di valutazione delle prove scritte ad opera della Sottocommissione medesima, in violazione di quanto disposto dall’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, prescrivente l’obbligo delle Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, di stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali. Tale modus operandi comporta altresì la violazione della nota della Commissione centrale presso il Ministero della Giustizia dell’11 dicembre 2014, recante l’indicazione dei criteri di valutazione per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, ove si richiede che detti criteri siano fatti propri dalle Sottocommissioni e si impone alle stesse Sottocommissioni di curare le modalità di attribuzione del punteggio, adempimenti, questi, finalizzati a rendere trasparente l’operato della Commissione esaminatrice, e comprensibile il giudizio dalla stessa espresso.

2) Violazione dell’art. 97 della Costituzione, nonché dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, lamentandosi il vizio della motivazione inficiante la correzione degli elaborati, culminata nella mera attribuzione di un voto, o punteggio numerico. Il voto può ritenersi adeguato solamente nel caso in cui la Commissione abbia preventivamente provveduto a definire i concreti criteri di collegamento tra i criteri di correzione ed il punteggio numerico attribuibile, non essendo quest’ultimo, da solo, sufficiente alla esternazione motivazionale.

3) Violazione dell’art. 46 della legge n. 247 del 2012 (legge di riforma dell’ordinamento forense), lamentando l’assenza negli elaborati del ricorrente di qualsivoglia annotazione e/o osservazione ad opera della Sottocommissione, idonee a costituire motivazione del voto numerico.

4) Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, allegando che dal verbale del 24 marzo 2015, relativo alla correzione degli elaborati del ricorrente, si evince l’esiguità del tempo dedicato a questa correzione;
in particolare risultano corretti i compiti contenuti in almeno 14 buste (cioè 42 elaborati scritti) in meno di sei ore;
ciò significa che alla correzione di ciascun elaborato sono stati dedicati, in media, soli otti minuti e mezzo. La lettura degli elaborati in tempi così brevi si traduce in un macroscopico difetto di istruttoria.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata chiedendo genericamente la reiezione del ricorso.

All’udienza del 21 ottobre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce dunque l’illegittimità del giudizio di non ammissione alla prova orale dell’esame per avvocato espresso dalla Commissione esaminatrice per mancata predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove scritte, in violazione di quanto disposto dall’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dalla delibera della Commissione ministeriale in data 11 dicembre 2014.

Il motivo non appare meritevole di positiva valutazione, proprio in considerazione del fatto che i “criteri di valutazione per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense sessione 2014” sono stati indicati dalla Commissione istituita presso il Ministero delle Giustizia con la nota in data 11 dicembre 2014, la quale enuclea, a pagina 2, otto dettagliati criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti, non richiedenti ulteriori specificazioni da parte delle Sottocommissiooni operanti nei vari distretti territoriali. Ed è oggetto di fraintendimento l’assunto di parte ricorrente secondo cui tali criteri fissati dalla Commissione Centrale avrebbero dovuto essere tecnicamente recepiti. Invero la “circolare” dell’11 dicembre 2014 precisa che «i sopra indicati criteri dovranno essere fatti propri dalle Sottocommissioni e degli stessi dovrà esserne data lettura ai candidati in sede di esame», descrivendo dunque un automatismo applicativo, che non richiede recepimenti volontari od addirittura facoltativi. I criteri per la valutazione degli elaborati scritti sono, per tutte le Sottocommissioni, quelli indicati nella nota della Commissione Centrale in data 11 dicembre 2014, senza necessità di espressi richiami o rinvii, a prescindere dunque anche dal problema dell’applicabilità agli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense della disposizione di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, propriamente applicabile per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni, disciplinando le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

2. - Il secondo motivo concerne poi il preteso difetto di motivazione del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice mediante mero voto numerico.

Anche in tale caso la censura non appare meritevole di positivo apprezzamento.

Viene ancora una volta in rilievo la questione della adeguatezza del voto numerico come motivazione del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice, dibattuta quanto meno a fare tempo dall’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Pur trattandosi di un tema non facilmente definibile in astratto, stante la diversità, sul piano concettuale, tra motivazione ed esternazione del giudizio, non può comunque trascurarsi che, secondo l’ormai prevalente (seppure non univoco) indirizzo giurisprudenziale, il voto numerico attribuito alle prove scritte dell’esame di abilitazione della professione di avvocato esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale dell’organo collegiale all’uopo preposto, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, anche qualora non siano rinvenibili segni grafici o glosse di commento a margine degli elaborati, la cui apposizione costituisce una mera facoltà, e, siccome correlato ai criteri di valutazione adeguatamente enucleati dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia nella seduta dell’11 dicembre 2014, consente il sindacato giurisdizionale sul potere amministrativo esercitato (esattamente in termini T.A.R. Campania, Sez. VIII, 18 settembre 2015, n. 4573;
T.A.R. Molise, 12 giugno 2015, n. 221). Si tratta di un precedente specifico, concernente l’esame di abilitazione interessante il ricorrente, ma conforme ad un indirizzo stabilizzato, secondo cui i provvedimenti della Commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale il partecipante agli esami per l’abilitazione alla professione di avvocato vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa (o comunque dalla competente Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia) predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2014, n. 2415;
Sez. IV, 5 febbraio 2014, n. 517;
Sez. IV, 19 dicembre 2013, n. 5063).

3. - Con il terzo motivo si deduce poi la violazione dell’art. 46, comma 5, della legge n. 247 del 2012 (recante nuova disciplina del’ordinamento della professione forense) che ravvisa la motivazione del voto espresso nelle osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, allegando come nella fattispecie in esame manchino siffatte annotazioni od osservazioni (ad eccezione di un segno grafico asseritamente non decifrabile nell’atto giudiziario e nel parere di penale).

Il motivo non appare meritevole di positiva valutazione in ragione della disciplina transitoria prevista dalla legge n. 247 del 2012, ed in particolare dall’art. 49, alla stregua del quale «per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti», con la conseguenza che, ad oggi, non può annettersi alcun rilievo ermeneutico alla disposizione di cui al predetto art. 46 (in termini ord. Cons. Stato, Sez. IV, 14 gennaio 2015, n. 174;
Cons. Stato, Sez. IV, 5 febbraio 2014, n. 517).

4. - Con il quarto ed ultimo mezzo si deduce essenzialmente il difetto di istruttoria in ragione dell’esiguità del tempo dedicato alla correzione degli elaborati scritti e corretti nella seduta del 24 marzo 2015, e dunque anche di quelli del ricorrente.

Anche tale motivo è infondato, alla stregua del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui i tempi di correzione sono di per sé privi di significato, sia in quanto manca una predeterminazione, ad opera della legge o del regolamento, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti, sia perché non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di una maggiore o minore considerazione e se quindi il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato, tenuto conto anche del compito meramente presuntivo derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti e/o degli elaborati scrutinati. Si aggiunga che i componenti della Commissione, in ragione delle loro specifiche competenze poste a base degli atti di nomina, sono in grado di valutare in breve tempo un elaborato, anche tenuto conto della sostanziale omogeneità dei temi trattati in sviluppo delle tracce assegnate (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 19 novembre 2015, n. 772;
Cons. Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3991).

5. - E’ infine inammissibile l’allegazione, svolta con la memoria in data 24 luglio 2015, con cui si deduce la correttezza delle soluzioni proposte dal ricorrente nelle varie tracce oggetto delle prove d’esame, se non altro perché non proposta ritualmente, con il ricorso introduttivo, ovvero con motivi aggiunti.

6. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi, connessi all’esistenza di un margine di opinabilità nella tematica trattata, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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