TAR Firenze, sez. III, sentenza 2011-05-13, n. 201100837
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N. 00837/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01193/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2001, proposto da:
L P e P S, rappresentato e difeso dall'avv. P B, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40;
contro
Comune di Casale Marittimo, Fantacci Stefano Tecnico Comunale Comune di Casale Marittimo;
per l'annullamento
del provvedimento del Tecnico Comunale del Comune di Casale M.mo prot. n. 1732, in data 3.04.2001, con cui è stata rigettata l'istanza, in data 2.04.2001, colta al rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente alla ristrutturazioe di un annesso agricolo ubicato in loc. Montaleo ed al contestuale annullamento e/o revoca dell'ordinanza di demolizione, a firma del medesimo Tecnico comunale, n. 16 in data 26.5.2000, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 il dott. E D S e uditi per le parti i difensori D. Benussi delegato da P. Barabino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame è stato impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, motivato sul rilievo che l’opera realizzata è da ritenersi abusiva in quanto non conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione vigenti al momento di realizzazione dell’opera, in violazione dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 37 della L.R. n. 52 del 1999, che pongono quale condizione essenziale per la concessione della sanatoria che l’opera abusiva sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione vigenti sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge sub specie dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 1 della legge n. 241/1990, dell’art. 13 della legge n. 47/1985, dell’art. 37 della L.R. Toscana n. 52/1999;eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifeste, difetto dei presupposti, violazione del giusto procedimento amministrativo. Si sostiene – facendo applicazione dei principi che hanno portato all’elaborazione della cd. sanatoria giurisprudenziale - che, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 47/1985, che ha introdotto con l’art. 13 l’accertamento di duplice conformità, sarebbe doveroso per i pubblici amministratori provvedere al rilascio delle concessioni in sanatoria per le opere edilizie che, benché non conformi alle norme urbanistico-edilizie vigenti al momento in cui sono state eseguite, lo siano al momento in cui l’Amministrazione provvede sull’istanza di sanatoria, giacchè, di fondo, risulterebbe del tutto irragionevole e vessatorio far demolire un bene che (come accadrebbe nel caso di specie) nel momento stesso in cui viene demolito potrebbe in realtà essere legittimamente costruito.
La doglianza non è condivisibile.
Sul punto il Collegio è ben consapevole di un indirizzo giurisprudenziale che, sebbene minoritario, ha trovato sporadico accoglimento pure nel Consiglio di Stato, sulla base delle medesime considerazioni dedotte dai ricorrenti.
Ciò non di meno, non si ritiene di poter aderire al suindicato indirizzo, apparendo più persuasive le argomentazioni addotte a sostegno dell’opposto orientamento, secondo il quale in sede di accertamento di conformità ex art. 13 l. n. 47/1985 (ed ora art. 36 d.P.R. n. 380/2001), non può essere accolta l'istanza di sanatoria per dei manufatti che ancorchè risultino conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento in cui l’Amministrazione provvede sull’istanza di sanatoria, non siano conformi alla disciplina vigente al momento della loro realizzazione e al momento della presentazione della domanda di sanatoria, in quanto, in nome di un preteso rispetto del principio del buon andamento della p.a. - consistente nell'esigenza di evitare uno spreco di attività inutili, sia dell'Amministrazione (il successivo procedimento amministrativo preordinato alla demolizione dell'opera abusiva), sia del privato (la nuova edificazione), sia ancora dell'Amministrazione (il rilascio del titolo per lo nuova edificazione) – non si può pervenire ad sostanziale ripudio dell'esigenza della doppia conformità, ad onta della sua esplicita previsione negli art. 13 e 36 cit., sulla base di una insussistente antinomia tra i principi di legalità e di buon andamento della p.a., con assegnazione della prevalenza a quest'ultimo, in nome di una presunta logica «efficientista» (sul punto, cfr. più diffusamente le sentenze TAR Lombardia, Milano, sez. II, 9 giugno 2006 n. 1352;TAR Piemonte, Torino, sez. I, 20 aprile 2005 n. 1094;TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 23 agosto 2004 n. 542;TAR Lombardia, Brescia, 23 giugno 2003 n. 873;TAR Toscana, Firenze, sez. III, 15 aprile 2002 n. 724).
Con il secondo motivo di ricorso si deduce eccesso di potere e violazione di legge sub specie dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione;eccesso di potere per carenza e/o errore nell’istruttoria ed ingiustizia manifesta;sviamento.
Si ribadisce quanto dedotto con il primo motivo di ricorso, con l’ulteriore doglianza afferente la carenza di motivazione, per non essere stata effettuata alcuna comparazione tra l’interesse dei privati e gli interessi di carattere pubblicistico.
La censura non ha pregio.
Il diniego di sanatoria, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, costituisce atto dovuto quando l’opera non è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione vigenti al momento della realizzazione dell’opera, ovvero al momento della presentazione della domanda.
Pertanto, trattandosi di attività vincolata, non sussiste alcun particolare onere di motivazione, se non il richiamo della normativa violata, pienamente soddisfatto nel caso di specie.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge sub specie dell’art. 37 della L.R. Toscana n. 52/99;incompetenza, in quanto sull’istanza dei ricorrenti avrebbe dovuto provvedere il Sindaco e non il Tecnico comunale.
La doglianza non ha fondamento.
L’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, sopravvenuto all’art. 37 l.r.t. 52/99 attributivo della competenza al sindaco, stabilisce espressamente che, a decorrere dalla sua entrata in vigore, le disposizioni che conferiscono agli organi elettivi l’adozione di atti di gestione e provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti (sul punto, cfr. più diffusamente la sentenza 18.12.2002 n. 3398 di questa Sezione).
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Quanto alle spese di giudizio, non vi è luogo a provvedere sulle stesse, stante l’omessa costituzione dell’Amministrazione intimata.