TAR Genova, sez. II, sentenza breve 2019-09-30, n. 201900733
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 30/09/2019
N. 00733/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00531/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2019, proposto da
Eco.S.E.I.B. S.r.l., A.T.I. Consortile Alassio Ambiente A R.L. Costituita con Ecofin S.r.l. e I.Co.S S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alassio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consiglio Comunale del Comune di Alassio non costituito in giudizio;
nei confronti
S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Maoli, Andrea Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Vado Ligure, Comune di Varazze non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
- della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Alassio n. 32 del 30.05.2019, pubblicata all'Albo Pretorio on line in data 21.06.2019, avente ad oggetto <Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento "in house" del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di Alassio (art.34, commi 20 e 21, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 e s.m.i.). Approvazione>, con la quale è stato deliberato di affidare il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani alla società in house S.A.T. S.p.A., dal 14 agosto 2019 al 31 dicembre 2020, e della allegata Relazione illustrativa, nelle parti specificate infra;
- ove occorra e per quanto di ragione, del verbale n. 31 del 29.05.2019 del Revisore dei conti, nelle parti specificate infra;
- della nota pec, del 8.07.2019, del Comune di Alassio avente ad oggetto <Scadenza rapporto contrattuale>con cui è stato comunicato alla Consortile odierna ricorrente che, alla scadenza del servizio prevista il 13.08.2019, il Comune affiderà alla partecipata S.A.T. S.p.A. il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- della nota pec del 20.06.2019 del Comune di Alassio di riscontro all'Atto stragiudiziale dell'odierna ricorrente del 4.06.2019;
- della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Alassio n. 23 del 30.04.2019, avente ad oggetto <Acquisizione azioni S.A.T. S.p.A. di Vado Ligure per affidamento "in house providing" del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Relazione illustrativa art. 5 del D.Lgs. 175/2016>, nelle parti specificate infra;
- ove occorra e per quanto di ragione, del parere dell'organo di revisione espresso con verbale n. 28 del 18.04.2019, non conosciuto;
- della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Alassio n. 118 del 15.04.2019, avente ad oggetto <Acquisizione azioni S.A.T. S.p.A. di Vado Ligure per affidamento "in house providing" del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Relazione illustrativa art. 5 del D.Lgs. 175/2016. Proposta al Consiglio Comunale>, nelle parti specificate infra;
- dell'Avviso di Consultazione Pubblica del Comune di Alassio avente ad oggetto <Approvazione alla sottoscrizione / Acquisto di titolo azionario della società S.A.T. S.p.A. – Servizi Ambientali territoriali S.p.A.>per la presentazione di eventuali osservazioni a seguito della Delibera di G.C. n. 118/2019, nelle parti specificate infra;
- della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Alassio n. 19 del 04.04.2019, avente ad oggetto le modalità di scelta del soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti tramite il sistema in house providing, nelle parti specificate infra;
- ove occorra e per quanto di ragione, del verbale della seduta del 12.03.2019 dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino di affidamento “Ponente”, non conosciuta;
- della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Alassio n. 63 del 1.03.2019, avente ad oggetto <Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani. Atto di indirizzo>e della allegata Relazione, nelle parti specificate infra;
- della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Alassio n. 50 del 21.02.2019, avente ad oggetto <Atto di indirizzo per affidamento "in house" del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani>, nelle parti specificate infra;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2019 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ECO.S.E.I.B. S.R.L., in proprio e nella qualità di Impresa capogruppo dell’A.T.I., denominata <Consortile Alassio Ambiente a r.l.>costituita con ECOIN s.r.l. ed I.CO.S. s.r.l. gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani del Comune di Alassio ha impugnato i provvedimenti in epigrafe di affidamento del servizio in house alla società SAT s.p.a..
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della l.r. n. 20/2016 e dell’art. 4, comma 2, della l.r. n. 20/2015 - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 costituzione – violazione dei principi in materia di efficienza dell’azione amministrativa – contraddittorietà manifesta – violazione del principio del legittimo affidamento – eccesso di potere per carenza dei presupposti – irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà – erroneità della motivazione. Il Comune di Alassio con la deliberazione consiliare 28 marzo 2017 n. 29 e la successiva determinazione dirigenziale 12 aprile 2017 n. 155 ha prorogato il servizio affidato alla ricorrente per tre anni a partire dal 1 maggio 2017 con conseguente scadenza alla data del 30 aprile 2020. Gli atti impugnati si porrebbero, pertanto, in contraddizione con quelli precedentemente adottati;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del d.l. n. 179/2012 convertito con l. n. 221/2012 – violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della l.r. n. 20/2016 e dell’art. 4, comma 2, della l.r. n. 20/2015 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 97 costituzione – violazione dei principi in materia di efficienza dell’azione amministrativa – grave disparità di trattamento –violazione del principio del legittimo affidamento. Da un lato, il Comune di Alassio avrebbe dovuto consultare la ricorrente al fine di ottenere un abbattimento del costo del servizio prima di procedere all’affidamento in house. Dall’altro lato, alla società in house sarebbero concesse condizioni più favorevoli rispetto a quelle godute dalla ricorrente.
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 del d.l.vo n. 175/2016 - violazione e falsa applicazione dell’art. 11 dello statuto della s.a.t. s.p.a. – violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.l.vo n. 267/2000 – eccesso di potere per carenza dei presupposti – irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà – erroneità della motivazione.
Al momento della deliberazione del 30 aprile 2019 n. 23 non sussisteva la possibilità giuridica per il Comune di Alassio di acquistare le azioni della SAT s.p.a., avendo il Comune di Varazze, esercitato l’opzione per l’acquisto delle azioni, cui, peraltro, successivamente ha rinunciato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Alassio e la SAT s.p.a.
Alla camera di consiglio del 26 settembre 2019 il ricorso è passato in decisione.
Il primo motivo è infondato.
La proroga del servizio alla ricorrente assunta con determinazione 155/2017 è stata prevista fino alla data del 14 luglio 2019 come espressamente indicato nel provvedimento (doc n. 2 prod. ricorrente 23 luglio 2019).
Nel dispositivo, infatti, si legge, “Di affidare, all’ATI Eco S.E.I.B. srl, Ecoin srl, I.Co.S. srl , attuali gestori del servizio di trasposto e smaltimento dei rifiuto solidi urbani e sevizi accessori fino al 14.07.2019, la gestione del servizio ristrutturato con raccolta parziale differenziata porta a porta, limitatamente alla zona a monte della linea ferroviaria, per le motivazioni in premessa, così come disposto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 28/03/2017, a partire dal 01.05.2017, con canone annuale determinato in 3.589.147,20 al netto di IVA e revisione prezzi”.
La ricorrente sostiene che l’affidamento sia avvenuto per la durata di tre anni a partire dal primo maggio 2017 e che la menzione della data del 14 luglio 2019 facesse riferimento esclusivamente alla scadenza del precedente affidamento. In sostanza secondo tale ricostruzione alla ricorrente, gestrice del servizio fino al 14 luglio 2019, sarebbe stato affidato un servizio aggiuntivo per la durata di tre anni a partire dal primo maggio 2017.
La tesi non persuade.
Da un primo punto di vista, la collocazione della virgola successivamente alla indicazione della data del 14.07.2019 e non già dopo la parola “accessori” appare frutto di errore materiale piuttosto che di deliberata intenzione.
Ma anche ove ci si attenga allo stretto tenore letterale del dispositivo occorre rilevare come nel provvedimento non vi sia la fissazione di alcun termine finale diverso dal 14 luglio 2019. Appare, pertanto, logico considerare la conclusione dell’affidamento aggiuntivo coincidente con il termine del servizio già affidato alla ricorrente, termine finale che non a caso è stato richiamato espressamente nel dispositivo del provvedimento.
La circostanza che nella motivazione del provvedimento si faccia riferimento ad un piano finanziario su base triennale (e quindi in ipotesi scadente in data 30 aprile 2020) non assume alcuna rilevanza di fronte alla chiarezza del tenore del provvedimento. Ove la ricorrente si fosse ritenuta lesa dalla determinazione dirigenziale 155/17 la quale nell’approvare un piano finanziario triennale avrebbe invece stabilito una durata soltanto poco più che biennale avrebbe dovuto impugnarla. In assenza di tale impugnazione l’affidamento del servizio deve ritenersi concluso in data 14 luglio 2019.
Non sussiste, pertanto, la lamentata contraddittorietà.
Parimenti infondato è il secondo motivo.
Dalla sostanziale alterità e autonomia tra il modello di gestione in house e quello che prevede il ricorso al mercato deriva l’inesistenza di un obbligo per l’amministrazione che intenda passare da un modello di gestione ad un altro di avviare un confronto concorrenziale. E’ sufficiente che nella relazione l’amministrazione dia conto delle ragioni di interesse pubblico che giustificano la scelta, eminentemente discrezionale, di gestire in house il servizio. Dalla ridetta autonomia deve escludersi che possa costituire motivo di illegittimità della delibera la circostanza che la società in house goda di condizioni diverse e, in tesi, più favorevoli, rispetto alla precedente affidataria.
Infine, infondato si appalesa l’ultimo motivo.
In linea di fatto dall’atto di compravendita delle azioni SAT s.p.a. 22 maggio 2019 (doc n. 10 prod. Comune di Alassio 20 settembre 2019) risulta che il Comune di Varazze abbia esercitato l’opzione di acquisto in data 16 maggio 2019 per poi revocarla in data 21 maggio 2019, onde all’atto della stipulazione del contratto sussisteva la giuridica disponibilità delle azioni.
Da altro punto, al momento della assunzione della delibera del Consiglio comunale 30 aprile 2019 n. 23 il Comune di Varazze non aveva ancora esercitato l’opzione di acquisto onde l’insussistenza del lamentato impedimento. In conclusione l’esercizio dell’opzione e il suo successivo ritiro non hanno determinato l’illegittimità della impugnata deliberazione ma tutt’al più la sua inefficacia temporanea per il tempo in cui tale indisponibilità è perdurata.
Da ultimo deve rilevarsi come l’illegittimità di un atto amministrativo che si sostanzi in una delibera di acquisto per inesistenza o indisponibilità dell’oggetto al momento dell’assunzione dell’atto stesso sia ipotizzabile soltanto quando tale inesistenza o indisponibilità sia permanente, dovendosi, al contrario, escludere tutte le volte in cui l’oggetto del provvedimento riguardi beni futuri o di futura disponibilità. L’ordinamento, infatti, conosce ipotesi di negozi giuridici che hanno ad oggetto beni futuri (art. 1472, comma 2, c.c. e 2823 c.c.) che non sono di per sé invalidi ma soltanto temporaneamente inefficaci.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.