TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-08-08, n. 202313200
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Testo completo
Pubblicato il 08/08/2023
N. 13200/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00768/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
“ Polisportiva Città Futura ” s.s.d. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Greco e Daniele Immediato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM CA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Struttura di Missione per Gli Anniversari di Interesse Nazionale, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
“ Roadhouse Grill OM ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Lavitola e Alberto Ghelfi Zoboli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Leonardo Lavitola in OM, via Costabella n. 23;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Determinazione Dirigenziale num. Rep. CM/1835/2021 del 19/10/2021, num. prot. CM/92420/2021 del 19/10/2021 del IP OM II – Direzione Tecnica – P.O. Posizione Tecnica Gestionale del Servizio Urbanistico – Edilizia Privata – Servizio Urbanistico – Edilizia Privata, Ufficio Disciplina Edilizia avente ad oggetto “ Determinazione Dirigenziale di ingiunzione a rimuovere l'opera abusiva realizzata in Via dell'Arcadia 108 – SSD Polisportiva Città Futura arl. – area comunale – Art. 21 L. R. n. 15/08 ”, notificata in data 10.11.2021;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso, ivi comprese, per quanto occorrer possa, il verbale di sopralluogo del 12.1.2021 (prot. EA/225) e la comunicazione prot: EA20210002371 dell'1/3/2021 inviata dal Dipartimento dello Sport.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “ Polisportiva Città Futura ” s.s.d. a r.l. il 13/4/2022:
per l'annullamento,
della Relazione adottata dal Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda - Direzione Sport - U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva, avente ad oggetto “ Ricorso dinanzi al TAR del Lazio, proposto dalla “AD POLISPORTIVA CITTA' FUTURA SSD A.R.L. ”, per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, della D.D. rep. CM/1835/2021 del 19-10-2021 prot. CM/92420/2021 notificata il 10-11-2021 ingiunzione di rimozione opera abusiva realizzata in via dell'Arcadia 108 (fasc. Avvocatura 402092 Avv. Valentina Antonelli) ”, depositata il 15.2.2022;
della nota prot. n. 11619 del 10.2.2022, adottata dal IP II – Direz. Tecnica – Urbanistica Edilizia Privata – Ispettorato edilizio-disciplina edilizia, avente ad oggetto “ Impianto sportivo di proprietà capitolina sito in OM, via Dell'Arcadia, affidato in concessione alla SSD Polisportiva Città Futura a r.l. interventi eseguiti nell'ambito del Grande evento Campionato del Mondo di Nuoto "OM 2009". Provvedimenti repressivi per attività edilizia priva di titolo e annullamento SCIA per attività di Ristorazione. Competenze autorizzative della Struttura di Missione per gli anniversari di interesse Nazionale ”, pure depositata il 15.2.2022;
della nota prot. CM. n. 14496 del 17.2.2021, emessa da Ufficio Urbanistica Edilizia Privata – Ispettorato Edilizio - IP II, e benché indicata quale allegato della Determina Dirigenziale num. Rep. CM/1835/2021 del 19/10/2021, num. prot. CM/92420/2021 del 19/10/2021 di IP OM II (impugnata col ricorso principale), non notificata unitamente a detto provvedimento, ma comunicata alla Polisportiva solo in data 1 aprile 2022, all'esito dell'accesso agli atti;
della nota prot. CM. n. 73569 del 17.8.2021, emessa da Ufficio Urbanistica Edilizia Privata – Ispettorato Edilizio - IP II e benché indicata quale allegato della Determina Dirigenziale num. Rep. CM/1835/2021 del 19/10/2021, num. prot. CM/92420/2021 del 19/10/2021 di IP OM II (impugnata col ricorso principale) non notificata unitamente a detto provvedimento, ma comunicata alla Polisportiva solo in data 1 aprile 2022, all'esito dell'accesso agli atti;
e, per quanto occorrer possa, nota SMCGM 0001341 P- del 20 settembre 2017 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale, (già impugnata con ricorso RG n.12102/2017, sez. II-bis).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OM CA e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Struttura di Missione per Gli Anniversari di Interesse Nazionale;
Visto l’atto di intervento di “ Roadhouse Grill OM ” S.r.l.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto di gravame introduttivo notificato e depositato in termini, la società sportiva ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale rep. num. CM/1835/2021 del 19/10/2021, num. prot. CM/92420/2021 di pari data, con cui il IP II di OM CA– Direzione Tecnica ingiungeva la rimozione dell’opera abusiva realizzata in Via dell’Arcadia n. 108, OM, nonché il verbale di sopralluogo del 12.1.2021 (prot. n. EA/225) e la comunicazione prot n. EA/2021/0002371 dell’1/3/2021 inviata dal Dipartimento dello Sport capitolino.
Premetteva la ricorrente di essere concessionaria di un impianto sportivo, di proprietà dell’amministrazione evocata in giudizio, in quel luogo situato e che, in tale veste, essa , in occasione dei campionati mondiali di nuoto previsti nella CA nell’anno 2009, presentava al commissario delegato per i campionati mondiali di nuoto (organismo istituito in forza dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489/2005, successivamente modificata dall’ordinanza del 6.4.2006 n. 3508) un progetto di esecuzione di lavori di implementazione dell’impianto sportivo in questione e di adeguamento dell’impianto natatorio, dei servizi connessi e complementari al medesimo autorizzato con provvedimento del 17.9.2008 prot. n. 3650/RM2009, successivamente integrato con nota prot. n. 6004/RM 2009 del 12.6.2009.
Proseguiva la ricorrente affermando che tale, vasto, progetto di riqualificazione - che su un’area complessiva di circa 15.000 mq, prevedeva la realizzazione di un Centro polisportivo complesso con palestre, piscina, palazzetto, campi all'aperto, servizi commerciali e sanitari – sarebbe stato eseguito previo rilascio di una fideiussione da parte del Comune di OM per la somma di 5 milioni di Euro funzionale all’erogazione di un mutuo da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo.
Nel 2011, ricevuta comunicazione da OM CA che l’importo della fideiussione riconosciuta non avrebbe potuto superare i 2 milioni di Euro, la polisportiva ricorrente formulava istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità tecnica di Missione (frattanto subentrata nei compiti precedentemente svolti dal commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3.3.2010), richiedendo l’approvazione di uno stralcio funzionale del progetto inizialmente proposto e l’Unità tecnica citata, con nota prot. 8722/RM2009 del 17.4.2012, assentiva la realizzazione del progetto per come modificato, autorizzando lo “stralcio” richiesto, e dichiarandone altresì la conformità al progetto generale già autorizzato con i provvedimenti n. 3650/RM2009 e 6004/RM2009.
In particolare, lo stralcio in questione avrebbe previsto la destinazione di uno dei locali ad attività di ristorazione (a dire della ricorrente sempre esplicitamente contemplata in tutte le planimetrie presentate all’Unità tecnica di missione, nelle quali, sosteneva la medesima, sarebbe stata sempre indicata sia la variazione da “ Bar-Sala multimediale ” a “ Bar -Ristorante ”, sia la modifica del progetto con la realizzazione di alcuni locali ufficio lateralmente al campo basket attualmente “attivo”) e, con nota prot. n. 9096/RM2009 del 18.12.2012, la struttura presidenziale sopra indicata avrebbe finanche informato il Dipartimento dello sport capitolino che “ il nuovo progetto generale suddiviso in n. 2 lotti è conforme al progetto esecutivo generale validato in data 15.07.2009 ”, e ancora che “ Questa Unità Tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attesta, […], l’idoneità dei singoli lotti a costituire anche in considerazione delle modifiche e variazioni di destinazione d’uso progettuali approvate, parte funzionale, fattibile e fruibile dell’intero intervento ”.
I lavori, avviati nel 2014, si concludevano l’anno seguente con il positivo collaudo tecnico-amministrativo delle opere compiute che si sarebbe svolto alla presenza del tecnico incaricato dalla citata struttura presidenziale.
Gli esiti di tale adempimento venivano resi noti dalla Struttura di missione al Dipartimento dello Sport con la nota SMCGM 2636 p-4.2.11 del 19.11.2015 con la quale, a dire della ricorrente, l’Unità tecnica di missione avrebbe riconfermato la propria competenza con riferimento al procedimento in parola, invitando però il Dipartimento dello Sport ad attivarsi “ al fine di trasferire ogni titolarità e/o competenza relativa al procedimento ”, tramite la redazione di un “ apposito verbale di stato di