TAR Milano, sez. III, decreto decisorio 2012-06-19, n. 201201634
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01634/2012 REG.PROV.PRES.
N. 00738/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 738 del 2005, proposto da:
Elcom Elettrocommerciale Spa, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G G, con domicilio eletto presso Roberto Spelta in Milano, via Montenapoleone 8;
contro
Amsa Spa - Azienda Milanese Servizi Ambientali, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M M, con domicilio eletto presso lo stesso in Milano, via dell'Unione, 7;
nei confronti di
C.E.A. Commercio Materiale Elettrico Spa, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Rossana Maffeis, Valentina Tripaldi, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Lamarmora,40;
per l'annullamento
del provvedimento 11.1.2005 con cui si dispone l’esclusione della ricorrente dalla gara (pubblico incanto n. 45/2004) per la fornitura di materiale elettrico;di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 16 marzo 2005;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle Norme transitorie non è
stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
Le spese della lite restano a carico delle parti, come prescritto dall’art. 83 cod.proc.amm.