TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-01-10, n. 201800217
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Pubblicato il 10/01/2018
N. 00217/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03885/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3885 del 2017, proposto da:
V C, A M, rappresentati e difesi dall'avvocato R S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Castani 183;
contro
Roma Servizi per la Mobilità Srl, Roma Capitale Dipartimento Mobilità e Trasporti non costituiti in giudizio;
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Vigna Murata, 60;
nei confronti di
Soc.Coop. G C non costituita in giudizio;
Società Cooperativa G C, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Borzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Zenodossio 21;
per l'accertamento
dell'obbligo a provvedere e, conseguentemente, dell'illegittimità del silenzio - adempimento dell'amministrazione sull'istanza del 23/1/2017 e del 25/1/2017 volte all'aggiornamento amministrativo della autorizzazione ai servizi NCC n. 653 intestata al sig. C Valter come conferita nella cooperativa La 2001 e abbinata alla vettura EB031SP di proprietà della cooperativa La 2001 nonchè la sostituzione del suddetto veicolo Merecedes Benz,
nonché
per la condanna dell'amministrazione a emanare i provvedimenti favorevoli richiesti
ed il risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti a causa della mancata conclusione del procedimento amministrativo nei termini previsti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società Cooperativa G C e di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2017 il cons. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, i ricorrenti chiedono:
-l’accertamento dell’obbligo a provvedere e, conseguentemente, dell’illegittimità del silenzio-inadempimento dell’amministrazione sull’istanza del 23/1/2017 e del 25/1/2017 volte all’aggiornamento amministrativo della autorizzazione ai servizi NCC n. 653 intestata al sig. C Valter come conferita nella cooperativa La 2001 e abbinata alla vettura EB031SP di proprietà della cooperativa La 2001 nonché la sostituzione del suddetto veicolo Mercedes Benz;
-la condanna dell’amministrazione a emanare i provvedimenti favorevoli richiesti;
-il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata conclusione del procedimento amministrativo nei termini previsti.
Gli istanti espongono in fatto che:
-il sig. B F, socio della cooperativa G C, titolare della licenza comunale n. 653 per l’esercizio di NCC con autovettura rilasciata dal Comune di Roma Servizi per la Mobilità srl, conferiva procura speciale irrevocabile al socio M A “affinchè in suo nome, vece e conto, con i più ampi poteri e le più ampie autorizzazioni, proceda al trasferimento anche a sé stesso, alle condizioni e ai sensi della legge e di quanto stabilito dai Regolamenti del Comune di Roma, per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea per tutti i diritti spettanti a qualsiasi titolo al mandante sulla suddetta licenza comunale”.
-il sig. M trasferiva la licenza 653 NCC, all’epoca abbinata alla vettura tg. DX369HW, al sig. C Valter, comunicava alla cooperativa G C il recesso del socio B (in data 14.8.2015 a mezzo mail ordinaria e telegramma e racc. a/r del 18/11/2015), presentava la documentazione alla srl Roma Servizi per la Mobilità relativa al trasferimento della autorizzazione NCC 653 dal sig. B al sig. C e, accolta l’istanza dall’Agenzia Roma Servizi, conferiva l’autorizzazione nella cooperativa di lavoro e produzione di cui egli è socio, “La 2001”, abbinandola alla vettura tg. EB031SP;
-la Srl Roma Servizi per la Mobilità comunicava, in data 22/12/2015, di aver preso atto dell’avvenuto perfezionamento della trasferimento della licenza NCC 653 dal sig. B al sig. C in data 14.8.2015 e precisava che la licenza era ancora conferita alla cooperativa G C, atteso che non risultava che il sig. C avesse promosso recesso dalla cooperativa medesima ai sensi dell'art. 2532 c.c.. e che, a seguito dell'avvenuto recesso, così come previsto dall'art. 7 della legge n. 21 del 1992, l’autorizzazione sarebbe tornata nella disponibilità in capo al sig. C, trascorso il periodo di un anno;
-con racc.ta del 29/2/2016 – 0013033 avente ad oggetto riscontro nota diffida ed istanza di accesso agli atti, la S.r.l. Roma Servizi per la Mobilità annunciava di aver provveduto ad “annullare ogni atto di carattere amministrativo in capo ad essa agenzia correlato all'istanza di conferimento dell'autorizzazione NCC 653 da parte del sig. C presso la Coop. La 2001, deliberato alla data del 4/11/2015 ed erroneamente accolto da essa agenzia”;
-con successiva racc.ta del 7/3/2016 - 0014598, avente ad oggetto “annullamento conferimento autorizzazione NCC n. 653 c/o La 2001 Soc. Coop e annullamento associazione veicolo tg. EB031SP”, l'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, reiterava di avere provveduto ad attivare i “provvedimenti di competenza per annullare l'associazione del veicolo tg. EB031SP alla licenza e di aver inviato alla Motorizzazione Civile di Roma la comunicazione per la valutazione dello svincolo del veicolo alla licenza in questione” e comunicava, altresì, di aver ordinato la revoca di tutti i permessi collegati alla suddetta licenza di noleggio presso la Motorizzazione Civile compreso quelli che consentono l'accesso nelle ZTL del centro e nelle corsie preferenziali.
I ricorrenti:
-evidenziano che - a distanza di un anno dal recesso del socio B dalla cooperativa G C e dopo aver più volte chiarito la situazione alla Agenzia, in particolare che il sig. C non poteva rassegnare le dimissioni dalla coop. G C non avendovi mai aderito, in quanto era stato il socio B ad averlo fatto - non hanno ancora ottenuto l’aggiornamento della “situazione amministrativa dell’autorizzazione al servizio NCC 653 che risulta, a tutt’oggi, ancora nell'esercizio amministrativo della Cooperativa G C cui era originariamente conferita, da ben oltre un anno dal recesso del socio B e dal trasferimento della stessa al sig. C”;
-lamentano il comportamento tenuto dall’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, che continuerebbe a consentire “in maniera del tutto illegittima che l'autorizzazione resti nella gestione della Cooperativa G C nonostante il tempo trascorso dal recesso del suo socio sig. Fabio B”;
-riferiscono che: a) in data 23/1/2017 hanno nuovamente reiterato istanza di aggiornamento della situazione amministrativa della autorizzazione NCC 653 e chiesto, in particolare, che l'Agenzia “prendesse atto del conferimento della suddetta nella Coop. La 2001 e dell’abbinamento alla vettura EB031SP e che comunicasse alla Motorizzazione di riattivare tutte le autorizzazioni amministrative compresa quella di circolazione nelle ZTL del centro e nelle corsie preferenziali”;b) in data 25/1/2017 il sig. C socio della Coop. La 2001 ha reiterato l'istanza dell'11/11/2016 di sostituzione del veicolo EB031SP con una vettura Nuova Mercedes Classe E 220 in procinto di essere acquistata dalla cooperativa per essere abbinata alla sua licenza NCC 653;
e concludono precisando che ne è seguita una interlocuzione anche con l'ufficio legale della Srl Roma servizi per la Mobilità che si è conclusa con il definitivo seguente parere negativo: “... al fine di poter correttamente completare la pratica amministrativa occorre che i soggetti interessati depositino presso i nostri uffici la prova dell'avvenuta comunicazione a norma dell'art. 2532 c.c.”.
I ricorrenti contestano la posizione dell’Agenzia che ritiene non valido il recesso del socio B dalla coop. G C nonostante quest’ultima cooperativa nulla avrebbe mai opposto;posizione che essi reputano pretestuosa laddove, dapprima, l’Agenzia ha ritenuto non valide la mail ed il telegramma del 14.8.2015 e poi ha sostenuto che la racc.ta inviata il 18.11.2015 non avrebbe “alcuna rilevanza giuridica né nei confronti del sig. B, che dal 14.8.2015 non è più titolare della autorizzazione NCC 653, né nei confronti del sig. C non avendo il sig. M alcuna procura da parte dello stesso”.
Chiedono, pertanto, che “A seguito del parere negativo dell'Ufficio legale della Agenzia Roma Servizi per la Mobilità srl del 2/3/2017 sulle istanza del 23 e 25 gennaio 2017”, il Tribunale, previo “accertamento dell'obbligo a provvedere e, conseguentemente, del silenzio inadempimento, ordini alla Agenzia Roma Servizi per la Mobilità Srl, di concludere il procedimento amministrativo con l’emanazione di un provvedimento per l'aggiornamento amministrativo della licenza NCC 653 del sig. V C prendendo atto del conferimento della stessa alla Soc. coop. La 2001, con tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento dell'attività e l’abbinamento alla nuova vettura Mercedes”.
Si è costituita in giudizio “ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.”, che confuta in parte la prospettazione dei fatti fornita dai ricorrenti ha depositato documenti e memorie.
Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, il Collegio chiarisce che la questione controversa viene a giudizio per lo specifico profilo relativo all’azione proposta avverso il silenzio inadempimento asseritamente formatosi sulle istanze dei ricorrenti.
I ricorrenti chiedono, infatti, l’accertamento dell’obbligo a provvedere e, conseguentemente, dell’illegittimità del silenzio-adempimento dell’amministrazione sull’istanza del 23/1/2017 e del 25/1/2017 volte all’aggiornamento amministrativo della autorizzazione ai servizi NCC n. 653 intestata al sig. C Valter come conferita nella cooperativa La 2001 e abbinata alla vettura EB031SP di proprietà della cooperativa La 2001 nonché la sostituzione del suddetto veicolo Mercedes Benz e la condanna dell’amministrazione a emanare i provvedimenti favorevoli richiesti ed al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti a causa della mancata conclusione del procedimento amministrativo nei termini previsti.”
Sempre in via preliminare, il Collegio reputa il ricorso ammissibile ove notificato alla sola società “Roma Servizi s.p.a.” e non anche a Roma Capitale, quest’ultima unico socio della società per azioni costituta dall’Ente locale, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato da Roma Servizi s.p.a. ed a questa soltanto, pertanto, vanno imputati gli effetti lesivi dell’atto.
Roma Capitale, in quanto socio unico della società per azioni “Roma Servizi”, appare titolare piuttosto di un interesse di mero fatto alla conservazione del provvedimento che la legittima, se del caso, a spiegare intervento ad opponendum nel presente giudizio ma non controinteressato in senso tecnico.
Il ricorso è infondato.
L’autorizzazione N.C.C. n. 653 risultava intestata al sig. Fabio B e conferita alla Cooperativa G C dal 31 luglio 2014.
Nell’autorizzazione subentrava il sig. C Valer, a seguito di cessione (vedi istanza presentata all’Agenzia il 19/6/2015).
La Roma Servizi Mobilità (RSM) adottava il provvedimento prot. n. C20150012319, aggiornando l’intestazione dell’autorizzazione.
Il successivo 5 novembre, il sig. V C presentava istanza di conferimento della suddetta autorizzazione presso “La 2001 Società Cooperativa”, che RSM riscontrava positivamente.
A seguito di verifiche, tuttavia, R.S.M. accertava che l’autorizzazione NCC n. 653 risultava ancora nella disponibilità della “Società cooperativa G C”, in quanto ad essa conferita;di ciò essa rendeva partecipi i ricorrenti con nota prot. n. 73754 del 22 dicembre 2015.
All’avviso seguiva il provvedimento prot. n. 13033 del 29 febbraio 2016, R.S.M. cui l’Agenzia disponeva “l’annullamento di ogni atto di carattere amministrativo in capo alla scrivente Agenzia correlato all’istanza di conferimento dell’autorizzazione NCC n. 653 da parte del sig. C presso La 2001 Società Cooperativa, deliberato alla data del 04.11.2015”, precisando che “la disponibilità dell’autorizzazione ai fini dell’eventuale conferimento presso altro organismo potrà tornare pienamente in capo al soggetto titolare della stessa unicamente a fronte della presentazione di istanza formale di recesso dalla società cooperativa G C e solo una volta trascorso il previsto periodo di dodici mesi a decorrere dalla ratifica del medesimo atto”.
Orbene, è di tutta evidenza che il suddetto provvedimento costituisce esplicita manifestazione di volontà riconducibile all’Agenzia Roma Servizi Mobilità, a fronte del quale le successive comunicazioni del 23 e 25 gennaio 2017, che parte ricorrente assume non riscontrate e che pone oggi a fondamento dell’esaminanda azione, non esprimono alcun autonomo profilo lesivo siccome meramente reiterative di istanze già definite nel loro contenuto con la nota prot. n. 13033 del 29 febbraio 2016.
Come se ciò non bastasse, va soggiunto che al menzionato provvedimento hanno fatto seguito le note del 7 marzo 2016, prot. 14598, con la quale RSM ha invitato il sig. C e la Soc. Coop. G C a “dare comunicazione al nostro ufficio di quale veicolo debba essere associato alla suddetta autorizzazione, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente nota”, e del 19 maggio 2016, prot. n. 33474, con la quale sempre RSM ha ribadito quanto già comunicato con le note prot. n. 14598 del 7 marzo 2016 e n. 13033 del 29 febbraio 2016.
In particolare, con la nota n. 33474/2016, R.S.M. ha anche precisato - in riscontro ad una specifica istanza datata 11 maggio 2016 con la quale i soggetti coinvolti nella vicenda avevano chiesto di “congelare per un anno la suddetta autorizzazione NCC;tempo utile (come recita la Legge quadro n. 21 del 1992) per recedere dalla Coop. G C” - che “la legge n. 21/1992 non prevede la possibilità di sospendere l’esercizio del servizio di noleggio con conducente”.
Nessun silenzio, dunque, appare serbato dall’intimata amministrazione sulle istanze rivoltele dai ricorrenti.
Quanto all’istanza datata 11 novembre 2016, con la il sig. V C ha chiesto la sostituzione dell’autovettura da associare all’autorizzazione NCC n. 653, la stessa è stata respinta da RSM con provvedimento prot. n. 73703 del 21 novembre 2016, in quanto la vettura risultava di proprietà de “La 2001 Società Cooperativa, cooperativa presso la quale non era conferita l’autorizzazione NCC, stante l’annullamento di cui al prot. n. 13033 del 29 febbraio 2016”.
Anche la suddetta istanza ha trovato, dunque, riscontro.
Infine, parte ricorrente con istanze del 23 e del 30 gennaio 2017 - rispettivamente prot. RSM n. 4170 e prot. n. 6281 - ha reiterato la richiesta di aggiornamento della situazione amministrativa dell’autorizzazione NCC n. 653.
Sennonché, R.S.M. ha riscontrato anche queste istanze con nota prot. n. 8431 inviata a mezzo PEC l’8 febbraio 2017, evidenziando che la raccomandata del 18 novembre 2015 “non ha alcuna rilevanza giuridica né nei confronti del sig. Fabio B che dal 14 agosto 2015 non è più titolare dell’autorizzazione NCC n. 653 e né, ancor di più, nei confronti del sig. V C, non avendo il sig. A M alla data del 18 novembre 2015 alcuna Procura da parte dello stesso”.
Ne è seguito un contraddittorio procedimentale: parte ricorrente, in data 1 marzo 2017, ha comunicato a RSM che “In relazione alla vicenda in oggetto, il sig. C titolare della suddetta licenza ed il sig. M in qualità di procuratore del sig. B F, hanno rinvenuto comunicazioni del recesso inviato alla Coop G C in data 14 agosto 2015 quindi in data anteriore alla vendita della suddetta licenza. Il tema più volte dibattuto sulla tempistica della vicenda è risolto, infatti, il sig. M ha correttamente inviato comunicazione di recesso prima della vendita della licenza al sig. C. A questo punto la Vostra Agenzia non ha più alcun ostacolo all’aggiornamento della situazione amministrativa della licenza in oggetto come più volte richiestoVi”;R.S.M., nei successivi giorni 2 e 23 marzo, ha rappresentato, rispettivamente, la necessità che venisse depositata la prova del recesso a norma dell’art. 2532 c.c. e che il telegramma inviato non costituiva l’istanza di recesso come prevista dall’art. 2532 del c.c. poiché con esso il sig. A M aveva semplicemente chiesto “il verbale di recesso immediato della autorizzazione in oggetto dalla Cooperativa G C per avvenuto trasferimento”.
Anche le ultime istanze, dunque, hanno trovato riscontro, ragion per cui l’epigrafato ricorso, proposto avverso l’asserito silenzio serbato da R.S.M. sulla vicenda autorizzatoria, s’appalesa infondato e va, pertanto respinto.
Le spese processuali relative al presente giudizio sul silenzio inadempimento possono essere compensate tra le parti tenuto conto della complessità della questione.