TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-05-17, n. 202300309

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-05-17, n. 202300309
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300309
Data del deposito : 17 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2023

N. 00309/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00298/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 298 del 2005, proposto da
S E, rappresentato e difeso dagli avvocati F A D M e S S, con domicilio eletto presso lo studio avv. Antonio Borgognoni, in Ancona, via Marsala, 19;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato C M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Serravalle di Chienti;

per l'annullamento

della nota prot. n. 33/4493/PR in data 23/12/2003, della nota prot. n. 3538/DPl/RMARCH/CPR/P in data 31/1/2005 e del parere prot. n. 33/1566/UR del 8/9/2003, concernenti Programmi di recupero dei centri e nuclei storici interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 (art. 3, Legge n. 61/1998).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente allega di essere stato proprietario di un edificio residenziale, sito nella frazione di Cesi del Comune di Serravalle di Chienti, andato distrutto nel sisma del 1997.

Il relativo terreno non venne tuttavia inserito nel programma di recupero approvato dal Comune con delibera 10/12/1998 n. 34 in attuazione della delibera del Consiglio Regionale 12/5/1998 n. 198.

Per sopperire a tale carenza (e analoghe riguardanti altri edifici del territorio comunale), il Comune, con delibera consiliare 26/6/2003 n. 13, adottò una variante al perimetro del programma al fine di inserirvi anche gli immobili originariamente esclusi.

Il procedimento di variante non giunse tuttavia a conclusione e non risultano essere stati adottati atti comunali che ne spiegano le ragioni (peraltro il Comune di Serravalle di Chienti non si è costituito in giudizio).

Il ricorrente ritiene che l’arresto procedimentale sia dipeso dal parere sfavorevole espresso dalla Regione Marche - Centro Operativo Programmi di Recupero e Beni Culturali, in base alle seguenti considerazioni (desumibili dalla impugnata nota 23/12/2003 prot. n. 33/4493/PR):

- i termini per la predisposizione dei programmi di recupero sono stabiliti per legge (art. 2, comma 3, lettera c, e art. 3, L. n. 61/98) e non possono essere oggetto di revisione da parte della Regione Marche;
ne deriva quindi che una riapertura dei termini dovrebbe essere in ogni caso concordata con la Regione Umbria;

- la Commissione ANCI già nell'incontro del 22/11/2000 ha ritenuto improponibili riaperture dei termini disposti con legge "relativamente ai finanziamenti dei programmi di recupero di cui all'art. 3 della Legge n. 61/98, delle infrastrutture e degli edifici appartenenti agli enti locali per diverse ragioni sia di carattere sostanziale che formale" (come richiamato anche nel parere prot. 33/1566/UR del 8.9.2003 dell'Ufficio di coordinamento per gli interventi di ricostruzione post terremoto riferito ad una richiesta di predisposizione postuma di un programma).

Si è costituita la sola Regione Marche per resistere al gravame.

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