TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-08-28, n. 202304878
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Pubblicato il 28/08/2023
N. 04878/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza P. Amedeo 24;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica;l’U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del prefetto in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del Decreto di rigetto della domanda di emersione del lavoratore irregolare presentata ai sensi del Decreto 19 Maggio 2020 n. 34, art. 103 comma 1, prot. n. P-NA/L/N/2020/-OMISSIS- EM-DOM_2020, - NA4706937952 del 29.11.2022, notificato in data 30.11.2022, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli sulla scorta della presunta esistenza di un provvedimento Schengen non meglio specificato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto impugnato, il Prefetto di Napoli ha respinto l’istanza di emersione da lavoro irregolare proposta nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. 34 del 2020.
A fondamento del diniego la prefettura ha posto la circostanza che nei confronti del cittadino straniero era stata adottata una segnalazione Schengen, ostativa al rilascio del titolo di soggiorno.
2. Con il ricorso in esame, è dedotta la illegittimità di tale diniego rilevandosi che l’amministrazione avrebbe sempre il potere/dovere di valutare la gravità dei fatti che hanno determinato la detta iscrizione e, dunque, l’effettiva esistenza di un pericolo per la sicurezza dello Stato o dell’ordine pubblico.
Nel caso di specie, invece, non sarebbe neanche stata resa nota la ragione della iscrizione e, pertanto, la decisione di rigetto sarebbe in sostanza priva di una reale motivazione.
Per altri versi, il ricorrente deduce la violazione delle regole di partecipazione procedimentale rilevando che in maniera apodittica sono state ritenute inconferenti le difese esercitate dall’interessato in sede procedimentale.
3 Si è costituita l’amministrazione che ha depositato la relazione istruttoria e documenti ed ha chiesto che il ricorso sia respinto.
4. Il ricorso è fondato.
Dagli atti del giudizio emerge che la segnalazione Schengen che riguarda il ricorrente è stata inserita dalla Germania per lo stato di clandestinità in cui si trovava il cittadino straniero.
Su questo presupposto, l’amministrazione ha ritenuto di non poter procedere ad alcuna valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero e di essere obbligata a respingere l’istanza di emersione richiamando giurisprudenza, ben nota al Collegio, secondo cui l’appartenenza di uno Stato membro all’Accordo di Schengen impone di evitare o ridurre al minimo le ipotesi in cui la valutazione compiuta da uno Stato estero possa essere vanificata o diversamente valutata da un altro Stato.
Tuttavia, nel caso in esame le peculiari circostanze avrebbero dovuto indurre l’amministrazione ad un più ponderata valutazione degli interessi in rilievo.
Ed infatti, va rilevato che il provvedimento di diniego impugnato reca la data di protocollo del 30 novembre 2022 e che la segnalazione - inserita dalla Germania il 16 dicembre 2019 - era valida fino al 16 dicembre 2022, in sostanza dopo soli sedici giorni dal provvedimento di rigetto della istanza di emersione.
Peraltro, l’istanza di cui è stato disposto il rigetto era finalizzata a far acquisire al cittadino straniero un titolo di soggiorno che legittimando la sua presenza nel territorio nazionale, gli avrebbe consentito di inserirsi nel contesto lavorativo e sociale del Paese, piuttosto che rimanere in stato di precarietà.
Da ultimo va anche considerato che il ricorrente ha proposto nuova istanza di protezione internazionale in Italia, rigettata in data 7.10.2020 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, Sezione 1 di Napoli, cui ha fatto seguito ricorso avverso tale provvedimento in data 5.5.2021.
Tale circostanza pone ulteriormente in evidenza la sussistenza di ragioni umanitarie che avrebbero richiesto una adeguata ponderazione da parte dell’amministrazione.
Dalla fondatezza del ricorso discende l’annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti.
5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.