TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-08-28, n. 202304878

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-08-28, n. 202304878
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304878
Data del deposito : 28 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2023

N. 04878/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00534/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 534 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza P. Amedeo 24;



contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica; l’U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del prefetto in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



per l'annullamento

del Decreto di rigetto della domanda di emersione del lavoratore irregolare presentata ai sensi del Decreto 19 Maggio 2020 n. 34, art. 103 comma 1, prot. n. P-NA/L/N/2020/-OMISSIS- EM-DOM_2020, - NA4706937952 del 29.11.2022, notificato in data 30.11.2022, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli sulla scorta della presunta esistenza di un provvedimento Schengen non meglio specificato


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto impugnato, il Prefetto di Napoli ha respinto l’istanza di emersione da lavoro irregolare proposta nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. 34 del 2020.

A fondamento del diniego la prefettura ha posto la circostanza che nei confronti del cittadino straniero

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