TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-11-15, n. 202301328
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Testo completo
Pubblicato il 15/11/2023
N. 01328/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2023, proposto da
Alpicapital S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giovinazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
per l'annullamento
- del provvedimento dirigenziale prot. 6464 del 16.3.2023 del Comune di Giovinazzo, Settore Gestione del Territorio, di diniego definitivo riferito al procedimento per il rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R., nell’ambito della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico avente potenza di immissione pari a 995,52 KW, in agro di Giovinazzo, C.da Pagliarone, vicinale S. Eustachio, presso i suoli identificati al catasto terreni al fg. 37, p.lle 65 e 92;
- della nota del Comune di Giovinazzo, Settore Gestione del Territorio, prot. 5237 del 3.3.2023, con la quale è stato comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990;
- della nota del Comune di Giovinazzo, Settore Gestione del Territorio, prot. n. 3466 del 13.2.2023, con la quale è stato richiesto un alla regione Puglia un contributo esplicativo circa la corretta applicazione dell’art. 83 delle N.T.A. del P.P.T.R. in zona A.S.I., al fine di procedere all’accertamento di compatibilità paesaggistica;
- della nota del Comune di Giovinazzo, Settore gestione del Territorio, prot. n. 4017 del 20.2.2023, con la quale è stata ribadita la sospensione della P.A.S., in attesa degli atti di assenso;
- della nota del Comune di Giovinazzo, Settore Gestione del Territorio, prot. n. 25105 del 24.11.2022, di sospensione della Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.);
- del contributo esplicativo delle N.T.A. del P.P.T.R. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia prot. 1723 del 24.2.2023;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche se non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giovinazzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori l'avv. L P, per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 6.04.2023 e depositato in Segreteria in data 11.04.2023, la società Alpicapital S.p.A. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto che, in data 10.11.2022, aveva presentato istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 995,52 KW (ossia inferiore a 1 MW) ricadente nell’Area di Sviluppo Industriale (ASI) del Comune di Giovinazzo (BA).
In data 24.11.2022, il Comune di Giovinazzo comunicava alla società la “sospensione” della PAS, motivandola con la necessità di acquisire ulteriori “atti di assenso”, tra gli altri, dall’Ufficio Paesaggio della Regione Puglia e dall’Ufficio provinciale Agricoltura di Bari.
Decorsi circa tre mesi della presentazione dell’istanza, il medesimo Comune chiedeva alla Regione Puglia un “contributo esplicativo”, concernente l’applicazione al caso di specie dell’art. 83 delle NTA del PPTR “al fine di ottenere un indirizzo univoco e condiviso per consentire a questo Ente il rilascio degli accertamenti di compatibilità paesaggistica riferiti alle tre proposte insediative in argomento”.
Il Comune, in tal modo, riuniva in un’unica richiesta di contributo esplicativo tre autonome procedure, di cui due introdotte dalla società ricorrente per l’installazione di due impianti di potenza inferiore a 1 MW ed una introdotta dalla società GDR Solar, per un impianto da oltre 11 MW.
Con nota del 14.2.2023, la società ricorrente, facendo riferimento alla normativa di cui alla L. n. 34/2022 - che prevede per gli impianti la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1MW, laddove non risultino i vincoli previsti dal D.lgs. n. 42/2004, la realizzazione degli stessi mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (attesa peraltro l’allocazione di specie in Area Industriale) -