TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-10-17, n. 202403412

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-10-17, n. 202403412
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202403412
Data del deposito : 17 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2024

N. 03412/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00981/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 981 del 2021, proposto da Ambulatorio Odontoiatrico Crupi di C C S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

contro

l’Azienda sanitaria provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

nei confronti

dello Studio Odontoiatrico dott.ssa Cecconi Giusj, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della delibera dell’ASP di Messina n. 1050 del 25.3.2021 e dei provvedimenti consequenziali relativi al procedimento di annullamento del convenzionamento risalente all'anno 2016 per la branca di odontoiatria

e la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore il dott. Calogero Commandatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del 14 ottobre 2024;

Ritenuto che:

- con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha proposta la domanda di annullamento e risarcitoria indicata in oggetto;

- l’ASP intimata si è costituita in giudizio;

- con memoria depositata il 10 settembre 2024, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione della controversia;

Considerato che:

- alla luce di quanto esposto dalla parte ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;

- le spese di lite possono compensarsi tenuto conto della peculiarità della questione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi