TAR Catania, sez. IV, sentenza 2015-06-10, n. 201501551
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N. 01551/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01838/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1838 del 2014, proposto da:
A S, rappresentato e difeso dall'avv. A G P, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, Via Milano 42a;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
del giudicato nascente dal decreto n° 1016/2012 reso dalla Corte d'Appello di Messina
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Col ricorso in epigrafe, notificato il 3-4/7/14 e depositato l’11 luglio 2014, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato derivante dal decreto in epigrafe, rilasciato in forma esecutiva il 19/9/12 e notificato al Ministero della Giustizia presso la sede in via Arenula n.70 in Roma, col quale a titolo di equa riparazione per inosservanza del termine ragionevole di durata del processo ex art. 2 l.n.89/01 il Ministero predetto è stato condannato al pagamento in favore dell’istante della somma di euro 18.250 oltre interessi legali dalla data di deposito fino al soddisfo con condanna al rimborso delle spese nella misura ivi prevista.
Nel presente giudizio si è costituito il Ministero intimato per resistere.
Nella camera di consiglio del 14 maggio 2015 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
In data 4/3/15 il ricorrente ha depositato una istanza di rinuncia al presente giudizio, sia pure non ritualmente proposta, volta a favorire il pagamento, da parte del Ministero, dei crediti riconosciutigli dalla Corte d’Appello col decreto in epigrafe. Infatti, in data 14/4/15 l’Avvocatura Statale ha depositato documentazione comprovante, già in data 11/3/15, l’avvenuta liquidazione dei relativi importi .
Quanto sopra esposto consente a questo collegio di prendere atto della sopravvenuta carenza d’interesse all’ulteriore coltivazione del giudizio “de quo” e dichiarare lo stesso improcedibile.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.