TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-03-18, n. 201504274
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Testo completo
N. 04274/2015 REG.PROV.COLL.
N. 09721/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9721/13, proposto dal dott. SS EL, rappresentato e difeso dall’avv. Aristide Police presso il cui studio in Roma, via di Villa Sacchetti n. 11 è elettivamente domiciliato,
contro
il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati, nonché
nei confronti di
dott.ssa IS De TI, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Fruscione presso il cui studio in Roma, via Giambattista Vico n. 22, è elettivamente domiciliata;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 20 giugno 2013, con la quale è stata disposta l’assegnazione dei due posti di funzione presso la Procura generale alla dott.ssa Paola Briguori e al primo referendario dott.ssa IS De TI, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali, tra cui i verbali di adunanza del Consiglio di Presidenza, con particolare riferimento al verbale della seduta del 4 e 5 luglio 2013, nella quale è stato espresso parere negativo in ordine all’istanza di riesame presentata dal dott. EL il 24 giugno 2013, nonché del d.P.C.M. con il quale sono stati recepiti tali atti e alla dott.ssa De TI è stato assegnato uno dei posti di funzione presso la Procura generale.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e della Presidenza del Consiglio;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della dott.ssa IS De TI;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’11 marzo 2015 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 30 settembre 2013 e depositato il successivo 21 ottobre il dott. SS EL, consigliere in servizio presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Lombardia dal 16 settembre 2003, ha impugnato, tra gli altri, la delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 20 giugno 2013, con la quale è stata disposta l’assegnazione dei due posti di funzione presso la Procura generale alla dott.ssa Paola Briguori e al primo referendario dott.ssa IS De TI.
Espone, in fatto, che con delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 2595 del 5 giugno 2013 è stato indetto l’interpello per la copertura di due posti di funzione a tempo pieno alla Procura generale, al quale il ricorrente il 14 giugno ha fatto domanda di partecipazione. I due posti sono stati assegnati alla dott.ssa Paola Briguori e al primo referendario IS De TI. Sull’istanza di riesame presentata il 24 giugno 2013 il Consiglio di Presidenza, in data 4 luglio 2013, ha espresso parere negativo sul rilievo che non poteva essere valutato, ai fini del computo dell’anzianità specifica minima richiesta per la partecipazione all’interpello per l’assegnazione di posti di funzione in Procura generale, il servizio prestato in posizione di fuori ruolo in qualità di esperto presso il Dipartimento affari giuridici e legislativi (Dagl) della Presidenza del Consiglio.
2. Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente è insorto deducendo:
a) Violazione e falsa applicazione artt. 6 e 9, comma 5 bis, primo periodo, d.lgs. n. 303 del 1999 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità ed irragionevolezza della motivazione ed ingiustizia manifesta.
Il servizio prestato in posizione di fuori ruolo ha effetti giuridici ed economici ai sensi degli artt. 6 e 9, comma 5 bis, primo periodo, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303, con la conseguenza che la sua valutazione non può essere omessa ai fini del computo dell’anzianità specifica minima richiesta per la partecipazione all’interpello per l’assegnazione del posto di funzione in Procura generale.
Né è condivisibile l’assunto, che si rinviene nell’impugnata delibera, secondo cui seppure si volesse considerare il periodo di fuori ruolo, “esso rileverebbe solo ai fini della progressione di carriera e non anche per i tramutamenti di sede, per i quali la professionalità specifica, che dà diritto ad un punteggio aggiuntivo, si acquista solo con l’effettivo svolgimento della funzione”. Ed invero, l’interpello non aveva ad oggetto un mero trasferimento di sede, ma l’attribuzione di una posizione di secondo grado a coloro che sono assegnati al posto di funzione di Procuratore regionale di magistrati delle sezioni giurisdizionali di appello o della Procura generale, ammettendoli all’esercizio, in via esclusiva, delle funzioni di competenza dei rispettivi Uffici.
b) Violazione e falsa applicazione art. 10, l. n. 1345 del 1961 e dell’art. 2, d.l. n. 453 del 1993 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza della motivazione ed ingiustizia manifesta.
Il posto oggetto di interpello avrebbe potuto essere coperto solo da magistrati della Corte dei conti in possesso della qualifica di consigliere.
c) Nullità del provvedimento per difetto degli elementi essenziali ex art. 21 septies, l. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità ed irragionevolezza della motivazione ed ingiustizia manifesta.
Nella parte concernente la domanda del ricorrente di partecipazione all’interpello la determinazione di segno negativo del Consiglio di Presidenza riguardo alla sua ammissibilità è inesistente e non semplicemente annullabile, difettando alcuni elementi essenziali dell’atto amministrativo, quali la forma, la volontà e l’oggetto. Nel deliberato, infatti, non si dice nulla sulla domanda avanzata dal ricorrente né sulla sua ammissibilità o meno. Solo nella scheda riepilogativa dei punteggi, preparata dagli uffici amministrativi di supporto all’attività del Consiglio che lo assistono nell’istruttoria delle domande e richiamata solo nel preambolo dei due atti individualizzati di assegnazione di ciascuno dei due posti di funzione, compare un riferimento al dott. EL, accompagnato da una nota che accenna genericamente ed immotivatamente al difetto dei requisiti di partecipazione richiesti dalla delibera n. 83 del 2012.
In ogni caso, oltre che nulla, la delibera impugnata è viziata per difetto di motivazione.
Infine, quanto al rilievo, nel deliberato consiliare del 4 luglio 2013, che il ricorrente non aveva fatto presente, nella domanda, che in caso di esito positivo avrebbe rinunciato al fuori ruolo,