TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-01-30, n. 201900079

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-01-30, n. 201900079
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900079
Data del deposito : 30 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2019

N. 00079/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00527/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 527 del 2018, proposto da
Azienda Agraria Green Farm di G L D &
C. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R V, A D E, F P F e R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R L in Ancona, corso Stamira n. 49;

contro

Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C D e F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Provincia di Ancona, Settore IV, Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, U.O. Valutazioni Ambientali, non costituita in giudizio;

nei confronti

Franco Capomagi, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensiva

e declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi e serbato dalla Provincia di Ancona sulla istanza di VIA postuma presentata dalla ricorrente, in particolare a seguito della comunicazione della Provincia di Ancona prot. n. 47311 del 24.11.2017 ai sensi dell'art. 10 bis della l. n. 241/90 e delle controdeduzioni trasmesse da Green Farm con nota pec del 15.02.2018;

e per l'accertamento e la declaratoria

in via principale, ex art. 31 co. 3 c.p.a., della fondatezza della istanza medesima con la conseguente condanna della Provincia di Ancona ad emanare il provvedimento di VIA postuma favorevole;

in via subordinata, ex art. 31 co. 1 c.p.a., dell'obbligo della Provincia di Ancona di pronunciarsi espressamente sull'istanza, concludendo il procedimento amministrativo, con la conseguente condanna ad emettere il provvedimento conclusivo, così come richiesto e dovuto, prevedendo fin d'ora, in difetto, la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell'Amministrazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Ancona e di Franco Capomagi;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- nelle more del giudizio, il procedimento per cui è causa è stato concluso con l’adozione, da parte della Provincia di Ancona, della determinazione dirigenziale n. 1265 del 3 dicembre 2018, con la quale è stato espresso un giudizio di compatibilità ambientale negativo relativamente all’impianto di che trattasi;

- pertanto, parte ricorrente, alla odierna udienza camerale, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul presente ricorso;

- con dichiarazione resa a verbale, il difensore della ricorrente ha anche chiesto disporsi la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, rispetto alla quale il difensore della Provincia si è opposto;

Ritenuto, in ragione dell’adozione dell’atto conclusivo del procedimento, che non sussista più l’interesse della ricorrente alla presente decisione;

Ritenuto che vi siano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, avuto riguardo alla complessità dell’istruttoria e del procedimento medesimo;

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