TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-04-14, n. 202003921

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-04-14, n. 202003921
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202003921
Data del deposito : 14 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2020

N. 03921/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04434/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4434 del 2017, proposto da
A I, rappresentato e difeso dagli avv.ti A G e U V, con domicilio eletto presso lo studio A G in Roma, via Muzio Clementi n. 58;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’accertamento

del diritto del ricorrente al trattamento stipendiale proprio del magistrato militare con funzioni di Procuratore Generale Militare presso la Suprema Corte di Cassazione, espressamente denominate “funzioni direttive superiori requirenti di legittimità” dall’art. 52, comma 3, lett. g), del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualifica HA08 del Prontuario delle competenze dovute alla Magistratura Ordinaria, in applicazione del DPCM 23.6.2009 e successivi, esteso ai magistrati militari;

con condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento delle conseguenze retributive;

nonché l’annullamento

in quanto occorra, di ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2020 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 11 maggio 2017 e depositato il successivo 16 maggio 2017, il ricorrente – in qualità di “Procuratore Generale Militare presso la Suprema Corte di Cassazione, in quiescenza dal 1°.1.2016” – chiede l’accertamento del suo <<diritto al trattamento stipendiale proprio del magistrato militare con funzioni di Procuratore Generale Militare presso la Suprema Corte di Cassazione, espressamente denominate “funzioni direttive superiori requirenti di legittimità” dall’art. 52, comma 3, lett. g), del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualifica HA08 del Prontuario delle competenze dovute alla Magistratura Ordinaria – in applicazione del DPCM 23.6.2009 e successivi>>, e, quindi, la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento “delle conseguenze retributive”.

In particolare, il ricorrente espone quanto segue:

- in ragione della nomina - a fare data dal 19 settembre 2010 (e fino al 31 dicembre 2015, data di cessazione dal servizio) – “all’ufficio direttivo superiore di Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione”, inoltrava domanda per la rideterminazione del proprio stipendio a far data dal 9 ottobre 2010 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 66 del 2010), con ragguaglio a quello previsto per la qualifica HA08 del su indicato prontuario, essenzialmente basata sul richiamo dell’art. 52, comma 3, lett. g), del d.lgs. n. 66/2010, in quanto statuente la ridenominazione delle funzioni del Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione in termini di “funzioni direttive superiori requirenti di legittimità”, in stretta armonia con la dizione utilizzata dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 160 del 2006;

- a integrazione dell’istanza de qua, con successiva lettera del 28 febbraio 2011 il predetto inviava anche copia delle deliberazioni nn. 3898 e 3899 del 22 febbraio 2011 del Consiglio della Magistratura Militare, concernenti rispettivamente la “presa d’atto” dell’attribuzione al Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione delle “funzioni direttive superiori requirenti di legittimità, in ciò equiparandolo …. a quelle svolte dal Procuratore Generale Aggiunto presso la Corte di Cassazione”, e l’approvazione del ruolo di anzianità dei magistrati militari dal 1° gennaio 2011, “recante, al n. 1, l’indicazione del dottor A I quale titolare delle funzioni direttive superiori requirenti di legittimità”;

- “inopinatamente”, con nota del 30 luglio 2012 il Ministero della Difesa respingeva tale istanza, “richiamando un parere reso dal Consiglio di Stato, n. 03081/2011 in data 11 aprile 2012, nel senso della non equiparabilità del procuratore generale” (leggasi – in aggiunta - “militare”) “presso la Corte di Cassazione al Procuratore Aggiunto presso la Corte di Cassazione, sia con riferimento all’inquadramento giuridico che al trattamento economico stipendiale”.

A contestazione di tale nota e, in termini più generali, a supporto del diritto vantato il ricorrente – a seguito della rappresentazione dell’evoluzione della disciplina normativa in materia - deduce i seguenti motivi di diritto:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 76 COST. – ART. 52, COMMA 1 E COMMA 3, LETT. G), DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66, atteso che, “all’inequivocabile previsione perequativa dell’art. 52” in esame, “l’Amministrazione ha contrapposto l’erronea presupposizione di una consentita disapplicazione della norma”, la quale – per contro – è assolutamente inammissibile in ragione del rilievo che il COM “costituisce esercizio di potestà legislativa delegata ex art. 76 della Costituzione” e, dunque, ha “forza di legge”, il che, peraltro, lo rende sindacabile solo dal Giudice delle leggi, secondo quanto precisato sino dalla sentenza n. 3/1957.

2) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’EQUIPARAZIONE DELLA MAGISTRATURA MILITARE A QUELLA ORDINARIA, SANCITO: - DALL’ART. 1 DELLA LEGGE 07.05.1981, N. 180; - DALL’ART. 52 DEL D.L.VO 5 APRILE 2006, N. 160, COME NOVELLATO DALL’ART. 2, CO. 13, DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2007, N. 111; DALL’ART. 52, CO. 4, DEL D.L.VO 15 MARZO 2010, N. 66. VIOLAZIONE DELL’ART. 52, CO. 3, LETT. G), DEL D.L.VO 15 MARZO 2010, N. 66, RELATIVO ALLE FUNZIONI SUPERIORI REQUIRENTI DI LEGITTIMITA’ ESERCITATE DAI MAGISTRATI MILITARI E LE MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 53, CO. 6, DEL D.L.VO 15 MARZO 2010, N. 66, CHE INDIVIDUA I REQUISITI ED I CRITERI PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DIRETTIVE SUPERIORI REQUIRENTI DI LEGITTIMITA’ DEI MAGISTRATI MILITARI, posto che “il dato immanente al sistema dell’individuazione delle funzioni esercitate … è costituito dalla sostanziale equiparazione della magistratura militare a quella ordinaria”, attuata sin dalla legge n. 180 del 1981.

3) VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE ALLA QUALIFICA (ART. 1 DELLA LEGGE 7 MAGGIO 1981, N. 180 – ART. 276, COMMA 2, DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, APPROVATO CON R.D. 30.01.1941, N. 12 –

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