TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2024-05-28, n. 202410776

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2024-05-28, n. 202410776
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202410776
Data del deposito : 28 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2024

N. 10776/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04605/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4605 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

- dell'esclusione, per il mancato superamento della prova di capacità operativa espletata in data 22.02.2024, a causa dell'insufficiente esecuzione dell'esercizio di cui all'allegato C del bando di concorso “

MODULO

2 – lett. C)” (scavalcamento della parete in legno, alta m 2), dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 238 del 14/11/2018, esclusione anticipata dalla Commissione d'esame in data 22.02.2024 al termine della prova di capacità operativa e resa nota sulla posizione personale dei ricorrente nel sito istituzionale www.vigilfuoco.it, sezione concorsi;

- del verbale della Commissione d'esame del 22/02/2024 e della scheda di valutazione relativa al ricorrente;

- dell'art. 8 del bando di concorso (D.M. n. 238 del 14/11/2018) nella parte in cui richiama l'allegato “C” il quale stabilisce che “la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso;
qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”;

- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e Difesa civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare;


PREMESSO che

- il sig. -OMISSIS- partecipante alla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs.8 marzo 2006, n.139, indetto con D.M. 14 novembre 2018, n.238, riferisce di essere stato escluso da tale procedura a causa del mancato superamento del Modulo 2, lett. c) (scavalcamento della parete in legno, alta m 2), con decreto di esclusione del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile avverso il quale ha proposto ricorso iscritto al RG n. 15770 del 2023, unitamente ad altri atti della procedura;

- con ordinanza Tar Lazio, sez. I-quater, n. -OMISSIS-, questa sezione ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente, ammettendolo alla ripetizione della prova non superata, nonché, in caso di esito favorevole di quest’ultima, all’esecuzione di quelle ulteriori non ancora sostenute;

- successivamente il ricorrente convocato per sostenere la prova di capacità operativa, secondo le modalità di cui all’art. 8, allegato C, del bando di concorso (D.M. 238/2018) per il giorno 22.02.2024, non ha portato a termine l’esercizio di cui all’allegato C del bando, “

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