TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-01-25, n. 202400665
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Testo completo
Pubblicato il 25/01/2024
N. 00665/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03197/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3197 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
CNA Campania Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ludovico Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 180;
contro
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Messina e Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso lo studio dell'avvocato Antonio Messina in Napoli al Viale A. Gramsci n. 19;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
nei confronti
A.I.C.A.S.T. - Associazione provinciale Industriale, Commercio, Artigianato,
Servizi e Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Paolo Roberto Molea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Associazione Artigiani della provincia di Napoli - Casartigiani, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Confartigianato Imprese Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Federterziario Provinciale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentate e difese dagli avvocati Aristide Police e Paolo Roberto Molea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- quanto al ricorso introduttivo)
a) del provvedimento prot. 0162693/U del 3.7.2023, notificato in pari data, con cui la Camera di Commercio di Napoli ha escluso la ricorrente dalla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli per il quinquennio 2023/2028 nel Settore “Turismo”;
b) del provvedimento prot. 0162694/U del 3.7.2023, dall'identico contenuto, per il Settore “Artigianato”;
c) del provvedimento prot. 0162695/U del 3.7.2023, dall'identico contenuto, per il Settore “Commercio”;
d) del provvedimento prot. 0162697/U del 3.7.2023, dall'identico contenuto, per il Settore “Industria”;
e) ove e per quanto lesivo, del verbale n. 16 del 9 giugno 2023, non noto;
nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, anche se non conosciuto;
- quanto ai motivi aggiunti depositati il 2/11/2023)
f) del Disciplinare, allegato all'avviso pubblico, nella parte in cui, all'articolo 9, lettera d), riproduce il comma 6, art. 2, del D.M. 156/2011;
g) del Vademecum, laddove anch'esso riproduce (alla pagina 2) i commi 2 e 6 dell'articolo 2, D.M. 156/2011;
h) in via di estremo subordine e solo in caso di reiezione di tutti i motivi di censura graduati in via prioritaria, del D.M. 156/2011, articolo 2, commi 2 e 6, solo se ritenuti univocamente interpretabili nel senso di introdurre un ordine limitativo dei livelli territoriali delle associazioni che possono concorrere alla procedura di ricomposizione del consiglio camerale, senza che possa ex se disporsene d'ufficio la mera disapplicazione per incompatibilità con la normativa primaria;
nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell'A.I.C.A.S.T. - Associazione provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo;
Visto l'atto di intervento ad opponendum dell'Associazione Artigiani della provincia di Napoli - Casartigiani, della Confartigianato Imprese Napoli e della Federterziario Provinciale di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo sono stati impugnati i provvedimenti di esclusione in epigrafe indicati.
Si è costituita in giudizio per resistere la Camera di Commercio, esibendo documentazione e svolgendo le proprie difese nella memoria depositata, nonché il Ministero delle Imprese e del Made in Italy , producendo documentazione.
L’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di esclusione è stata accolta con ordinanza del 27/7/2023 n. 1269, riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza della sez. VI del 25/9/2023 n. 3914, che ha respinto la domanda cautelare.
In accoglimento dell’istanza di abbreviazione dei termini, proposta dalla Camera di Commercio, l’udienza pubblica è stata anticipatamente