TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-01-05, n. 202300032

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-01-05, n. 202300032
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300032
Data del deposito : 5 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2023

N. 00032/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00489/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 489 del 2020, proposto da
Consorzio Stabile Unimed S.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F M, M D e F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso M D, in Bari, via Fornari, 15/A;



contro

I S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana - Rfi S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato J S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

D'A A Antonio Costruzioni Generali S.r.l., Sintec S.p.A., non costituite in giudizio;



per

I. – l’accertamento del diritto al risarcimento del danno patito dal ricorrente in ragione dell’illegittimità degli atti assunti e dell’operato tenuto dal committente I S.p.A. in nome e per conto di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in relazione alla procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm. ii. per l’affidamento della “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione della variante di tracciato della linea ferroviaria Bari-Lecce nel tratto compreso tra Bari Centrale e Bari Torre a Mare, facente parte del riassetto del nodo di Bari, nell’ambito delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari di cui al Decreto Legge 133/2014 convertito in Legge 164/2014 c.d. “Sblocca-Italia” ” (CIG: 6049713D16 – CUP: J11C09000000009 – PA – 1249).

II. – per la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. del committente al risarcimento del danno patito dalla ricorrente in ragione della mancata aggiudicazione in proprio favore e, quindi, dell’esecuzione della commessa anzidetta;

III. – in tal senso, ove occorra ai fini di cui all’art. 30 c.p.a., per l’accertamento (anche incidenter tantum ) e/o la declaratoria di illegittimità:

- di tutte le operazioni, degli atti e delle attività poste in essere dalla S.A. nell’ambito del procedimento di verifica dei requisiti di ordine generale, speciale, antimafia, tecnico-economici di lex specialis , a seguito dei quali:

- è stato accordato il subentro della D’A A Antonio Costruzioni Generali s.r.l., nella posizione di aggiudicatario definitivo efficace dell’appalto, all’originaria ATI: TECNIS S.p.A. (capogruppo mandataria) - SINTEC S.p.A. (mandante);

- è stato rinnovato e confermato positivamente il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento;

e nello specifico:

a. del provvedimento prot. DAC.AP.AL.0091776.19.U del 23.12.2019, comunicato all’esponente il 27.12.2020, a mezzo del quale la S.A. dava atto dell’esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali e di qualificazione in capo alla D’A A Antonio Costruzioni Generali s.r.l. necessari al subentro, quale aggiudicatario definitivo dell’appalto, all’ATI TECNIS S.p.A. (capogruppo mandataria) - SINTEC S.p.A. (mandante) e, quindi ammetteva ed autorizzava il subentro, nonché e contestualmente, riteneva ammissibile il recesso della mandante dell’ATI originaria SINTEC S.p.A., nonché della conseguente aggiudicazione efficace in favore del nuovo aggiudicatario D’A A Antonio Costruzioni Generali s.r.l. - RTP R.P.A. s.r.l. - TECHNITAL S.p.A.;

b. del medesimo provvedimento sub a) a mezzo del quale la S.A. accordava esito positivo al rinnovo delle verifiche dei requisiti dichiarati in fase di partecipazione alla gara dal costituendo RTP R.P.A. s.r.l. - TECHNITAL S.p.A.;

c. della nota riservata interna di I prot. DAC.AP.QF.0091768.19.U del 23.12.2019 (successivamente conosciuta) a mezzo della quale l’Ufficio della Direzione Approvvigionamenti e Controlli - Qualifica Fornitori, rendeva noto alla committenza l’esito positivo sulle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 c. 1 del D.lgs. 163/06 e antimafia ex art. 91 e ss. D.lgs. 159/2011 nonché dei requisiti di ordine tecnico-economico di lex specialis in capo al subentrante D’A A Antonio Costruzioni Generali s.r.l. e al progettista indicato RTP: R.P.A. - TECHNITAL, e contestualmente dichiarava ammissibile il recesso della mandante dell’ATI originaria SINTEC S.p.A. (con ulteriore subentro della D’Agostino), per supposte (e mai verificate) esigenze organizzative;

d. per quel che occorra, della nota interna di I prot. DAC.AP.AL.0059287.19.U del 2.09.2019 con cui la committenza, vista la richiesta di subentro (d.d. 5.08.2019) della D’A A Antonio Costruzioni Generali s.r.l. nella posizione di mandataria dell’ATI aggiudicataria in luogo di TECNIS S.p.A., in virtù di acquisto del ramo d’azienda “Infrastrutture ferroviarie” della TECNIS in A.S. da parte della D’Agostino, dava avvio al rinnovo delle verifiche dei requisiti in capo alla nuova compagine formata da D’Agostino Costruzioni - SINTEC S.p.A. - RTP: R.P.A. s.r.l. - TECHNITAL S.p.A.;

e. per quel che occorra, delle note prott. DAC.AP.QF.0003034.18.U. del 16.01.2018 e DAC.AP.QF.0028968.18.U del 7.05.2019, richiamate nella nota sub d), relativa alla verifica dei requisiti generali / speciali di gara in capo all’originaria ATI aggiudicataria TECNIS S.p.A. (capogruppo) - SINTEC S.p.A. (mandante) e del Progettista indicato costituendo RTP R.P.A. s.r.l. (capogruppo) - TECHNITAL S.p.A. (mandante) e dei consequenziali provvedimenti di aggiudicazione definitiva ex art. 11, c. 5 del D.lgs. 163/06 prot. DAC.AP.0007146.18.U del 2.02.2018, e di aggiudicazione definitiva efficace ex art. 11, c. 5 del D.lgs. 163/06 prot. DAC.AP.0062949.18.U del 3.10.2018;

f. ove occorra, di tutti i verbali di gara delle sedute pubbliche e riservate della commissione giudicatrice;

g. del diniego opposto dalla S.A. (in data 23.3.2020) sull’istanza di riesame avanzata dai ricorrenti in data 26.02.2020 e dell’ulteriore diniego opposto dalla S.A. (in data 22.04.2020) sulla seconda istanza del 2.04.2020 (quest’ultima indirizzata per conoscenza anche all’ANAC e ad RFI S.p.A.), tese rispettivamente al riesame dell’esito positivo aggiudicazione e alla doverosa esclusione dell’ATI D’A A Antonio Costruzioni Generali s.r.l. / R.P.A. s.r.l. - Technital S.p.A. con conseguente aggiudicazione ai ricorrenti (secondi graduati), nonché all’ostensione di tutta l’ulteriore documentazione attestante il (contestato) possesso dei requisiti di qualificazione (volume d’affari ex artt. 6 e ss. del disciplinare) dichiarato dalla D’Agostino, e della documentazione attestante la conservazione della SOA e della certificazione di qualità in capo alla Sintec S.p.A. per tutta la durata della procedura fino al recesso del 23.10.2019;

h. nonché, ove il Collegio lo ritenga opportuno, per la declaratoria di illegittimità / inefficacia del contratto d’appalto nelle more stipulato tra la committenza e la D’A A Antonio Costruzioni Generali s.r.l. / RTP R.P.A. s.r.l. - Technital S.p.A. in data 26.03.2020;

i. di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, ove lesivi degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di I S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana - Rfi S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 12.5.2020 e depositato in Segreteria il 18.5.2020, il Consorzio Stabile Unimed S.c. a r.l. adiva il Tribunale

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