TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2022-12-20, n. 202200565
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Testo completo
Pubblicato il 20/12/2022
N. 00565/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00459/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU EZ UL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2022, proposto dall’Associazione Pedagogisti Educatori Italiani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Maurino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione IU EZ UL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri e Camilla Toresini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera di Giunta regionale n. 1213 del 26 agosto 2022 e del suo allegato A;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato 31 ottobre 2022 e depositato il successivo giorno 20 novembre l’Associazione Pedagogisti Educatori Italiani (d’ora innanzi solo “APEI”) ha impugnato la delibera in epigrafe con la quale - assume la ricorrente - la Regione ha previsto che, in via eccezionale e per un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2023), anche operatori non laureati (o laureati con titoli diversi dalla laurea L19) possano accedere al profilo professionale e alle mansioni proprie dell’educatore socio-pedagogico.
La ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione dell’art. 1, commi 594 e 595, della l. n. 205/2017, degli artt. 4, 6 e 14 del d.lgs. n. 65/2017, violazione degli artt. 3, 37, 97, 117 cost., irragionevolezza, incompetenza; 2) violazione dell’art. 1, comma 594, della l. n. 250/2017, dell’art. 4, lett. e), del d.lgs. n. 65/2017, dell’art. 2 del d.lgs n. 13/2013, degli artt. 3 e 35 cost..
2. La Regione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..
4. Il ricorso è fondato.
5. Occorre preliminarmente affermare la legittimazione e l’interesse ad agire dell’associazione ricorrente.
5.1. La ricorrente è infatti un’associazione costituita nel 2007, si compone di circa 2600 soci e ha tra i propri scopi, proprio quello di “ promuovere la regolamentazione delle professioni educative e pedagogica ” nonché il riconoscimento della “professionalità” degli iscritti (cfr. art. 4, lett. a) e b) dello Statuto).
Essa gode pertanto di un significativo grado di rappresentatività, potendo contare su un non trascurabile numero di iscritti, distribuiti con sufficiente diffusione e omogeneità su tutto il territorio nazionale (come evidenziato all’odierna camera di consiglio dalla difesa della ricorrente, senza essere ex adverso specificamente contestata, e come emerge dalla semplice consultazione dell’” ELENCO SOCI APEI ” disponibile sul sito internet dell’Associazione).
Ciò è stato peraltro riconosciuto a livello ministeriale nel protocollo d’intesa col M.I.U.R. del 27 agosto 2020 per l’” attivazione progetti finalizzati a promuovere l’educazione alla convivenza civile, sociale e solidale, quale parte integrante dell’offerta formativa ” (cfr. doc. 7 della produzione documentale allegata al ricorso), nell’ambito del quale si dà anche atto che l’APEI è iscritta negli elenchi del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 2, comma 7, l. n. 4/2013 (che raccoglie le associazioni delle professioni che non siano organizzate in ordini o collegi). Le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono infatti comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi (art. 1, comma 594, l. n. 205/2017).
Sussiste pertanto il requisito della rappresentatività, rispetto al quale la difesa della Regione si è limitata peraltro a lamentare il mancato deposito dell’elenco degli iscritti, poi depositato in giudizio dalla ricorrente in data 11 dicembre 2022 (seppur occorra puntualizzare che, dall’esame del documento, l’elenco, in effetti, non risulta del tutto completo).
5.2. Quanto all’eccepito difetto dell’omogeneità degli interessi rappresentati, è sufficiente qui evidenziare che gli iscritti all’associazione, ancorché non tutti laureati, sono però tutti provvisti dei titoli previsti dalla l. n. 205/2017.
Ciò basta ad affermare l’omogeneità dell’interesse a contestare il provvedimento in parola che, secondo la prospettazione della ricorrente, introdurrebbe di fatto nel sistema regionale una deroga alle previsioni normative statali, consentendo ad altre categorie professionali - diverse da quella prevista dalla l. n. 205/2017 alla quale appartengono tutti gli iscritti dell’associazione - l’esercizio delle mansioni afferenti all’area pedagogica.
Non assume quindi carattere dirimente la circostanza – dedotta dalla difesa regionale – che all’APEI possono associarsi non solo gli operatori professionali in possesso del titolo di laurea, ma anche coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dai commi da 597 a 600 della l. n. 205/2017. Ciò sul rilievo che l’interesse qui fatto valere è proprio quello a contrastare il provvedimento che consente l’assunzione di personale non “adeguatamente titolato” in base alla l. n. 205/2017; interesse che è, quindi, comune a tutti gli iscritti (laureati e non) dell’associazione ricorrente che quei titoli, invece, possiedono.
5.3. Le argomentazioni sin qui spese valgono anche ad affermare l’interesse al ricorso, atteso che il contenuto del provvedimento impugnato è immediatamente lesivo dell’interesse legittimo dell’Associazione (riflettente i suoi scopi statutari e), consistente nella promozione della regolamentazione delle professioni educative e pedagogica, nell’ambito della disciplina di cui alla l. n. 205/2017.
Ciò rende evidente anche il carattere attuale dell’interesse, la cui carenza è stata pure eccepita dalla difesa regionale. Costituisce infatti principio indiscusso quello secondo cui i regolamenti e gli atti generali dell'amministrazione sono impugnabili in via diretta solo in presenza di disposizioni immediatamente lesive (mentre negli altri casi l'interesse a ricorrere si radica in presenza di atti applicativi e non in base a potenzialità lesive solo ipotetiche o future): nel caso di specie le disposizioni censurate, con l’effetto immediato di estendere la platea degli operatori assumibili oltre i confini della l. n. 205/2017, sono ab origine lesive della posizione soggettiva della ricorrente e dei suoi scopi statutari.
La possibilità che gli enti gestori dei servizi sociali possano avvalersi di operatori indicati nella D.G.R. contestata - individuata dall’Amministrazione regionale quale soluzione per contrastare le conseguenze della carenza nel mercato del lavoro di operatori “adeguatamente titolati” in base alla disciplina statale - è infatti tutt’altro che un’ipotesi meramente eventuale, perché costituisce proprio ciò che l’Amministrazione si aspetta e che, quindi, ragionevolmente ritiene che si verificherà con un certo grado di sicurezza.
Né può fondatamente sostenersi che l’Associazione, per tutelare l’interesse della categoria che rappresenta, sia onerata dell’impugnazione degli esiti di ogni singola procedura assunzionale (anche di stampo