TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-09-03, n. 202400379

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-09-03, n. 202400379
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400379
Data del deposito : 3 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/09/2024

N. 00379/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00048/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 48 del 2018, proposto da
T S, T S, S D, P C, M M, M G A, M P, D Po S, G G, rappresentati e difesi dall’avvocato Maurilio D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pietro Da Cortona n.8;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

nei confronti

ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L’Aquila, Via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

per l’annullamento,

- della delibera adottata dalla Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 506 del 15 settembre 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in data 15 novembre 2017, recante " Lotta all'evasione e recupero coattivo delle entrate tributarie e patrimoniali. Indirizzi e autorizzazioni alle strutture competenti per materia ";

- di tutti gli atti prodromici e susseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Ader-Agenzia delle Entrate Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I signori T S, T S, S D, P C, M M, M G A, M P, D Po S, G G, odierni ricorrenti, sono tutti dipendenti della società SO.GET. Spa, società che ha svolto per conto della Regione Abruzzo l’attività di recupero coattivo della tassa automobilistica regionale e dei proventi per la gestione del demanio idrico.

I sopra menzionati dipendenti della società sono venuti a conoscenza della delibera della Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 506 del 15 settembre 2017, di cui in epigrafe, con cui la predetta Regione ha affidato all’Agenzia delle Entrate - Riscossione ADER l’attività di riscossione coattiva delle entrate regionali tributarie e patrimoniali a decorrere dal 1° luglio 2017 e fino al 30 giugno 2018 e avverso tale delibera, ritenendola illegittima, hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 12 febbraio 2018, con cui ne hanno chiesto l’annullamento (oltre al risarcimento dei danni da parte della Regione Abruzzo) deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione di legge, e, in particolare degli artt. 50 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dall'art. 33 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e 1, 2, 3 della L.R. 21 aprile 2017 n. 27;

2) Eccesso di potere.

Inoltre parte ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1 dicembre 2016 n. 225, con particolare riferimento all'art. 1, commi 3 e 9, e al successivo art. 2, comma 2, in quanto contrastanti con gli artt. 3, 4 e 35, comma 1, Costituzione.

Si è costituita in giudizio, in data 12 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ADER, depositando documentazione nonché relativa relazione con cui ha, in primis, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse dei ricorrenti e, poi, chiesto la sua reiezione in quanto infondato nel merito.

In data 31 maggio 2018 si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, con memoria di stile.

All’udienza pubblica del 13 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.1. - Preliminarmente il Collegio deve scrutinare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse di parte ricorrente avanzata da ADER nella propria relazione del 6 febbraio 2018, depositata in data 12 febbraio 2018.

Nella sopra menzionata relazione, difatti, ADER ha affermato che nella presente vicenda manca l’interesse a ricorrere dei ricorrenti in quanto “ il vantaggio per gli stessi conseguente all'annullamento del provvedimento impugnato sarebbe del tutto ipotetico. I ricorrenti, invero, non potrebbero trarre alcuna concreta utilità dall'annullamento della Delibera impugnata, in quanto:

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