TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2010-03-24, n. 201001597

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2010-03-24, n. 201001597
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201001597
Data del deposito : 24 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06390/2007 REG.RIC.

N. 01597/2010 REG.SEN.

N. 06390/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 6390 del 2007, proposto da:
C G, rappresentata e difesa dall'avv. L A, con domicilio eletto presso L A in Napoli, via Po,1-P.Parva Domus-c/o Sorgente;

contro

Comune di Caserta, rappresentato e difeso dall'avv. V S, con domicilio eletto presso V S in Napoli, Parco Comola Ricci N. 165;
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, Ministero della difesa, Agenzia del demanio Filiale di Napoli, Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Arpaia, con domicilio eletto presso Giuseppe Arpaia in Napoli, Avv.ra dello Stato - via Diaz n. 11;
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina in Napoli, via S.Lucia,81-C/0 Avv. Region.;

nei confronti di

Intercantieri Vittadello S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Migliarotti, con domicilio eletto presso Francesco Migliarotti in Napoli, via dei Mille N. 16;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DELOCALIZZAZIONE DELLA SCUOLA AERONAUTICA MILITARE E RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA CON REALIZZAZIONE DI VERDE ATTREZZATO E DI UN PLESSO POLIFUNZIONALE - DELIBERA G.R. N. 108 DEL 2.2.2005. DELIBERE G.C. N. 409 DEL 1.6.2005, N. 333 DEL 27.6.2007.


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Caserta;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia del demanio Filiale di Napoli;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Intercantieri Vittadello S.p.A.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero beni attività culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. O D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Col ricorso in epigrafe, notificato il 2 novembre 2007 e depositato il 19 novembre 2007, C G impugnava, chiedendone l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, i seguenti atti: - deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 6206 del 18 dicembre 2002, con cui era stato approvato il progetto integrato territoriale (p.i.t.) “Città di Caserta” nell’ambito del programma operativo regionale (p.o.r.) Campania;
- deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 108 del 2 febbraio 2005, che aveva autorizzato l’inserimento nel p.i.t. “Città di Caserta” del progetto fuori tetto, cod. intervento I05, “Delocalizzazione Aeronautica militare – Riqualificazione di un’area urbana con realizzazione di verde attrezzato e di un plesso polifunzionale”, per un ammontare di complessivi € 31.764.706, di cui l’85%, pari a € 27.000.000, a valere sui fondi p.o.r. e il rimanente 15%, pari a € 4.764.706, a valere sulle risorse comunali;
- deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 365 dell’11 maggio 2004, di approvazione del progetto preliminare di delocalizzazione;
- deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 409 del 1° giugno 2005, di approvazione del predetto progetto preliminare aggiornato;
- determina dirigenziale del Comune di Caserta n. 104 del 29 luglio 2005;
- determina dirigenziale del Comune di Caserta n. 69 del 29 dicembre 2006;
- deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 333 del 27 giugno 2007, di approvazione del progetto esecutivo di delocalizzazione e riqualificazione;
- intesa del 28 giugno 2007 tra il Ministero della difesa, l’Agenzia del demanio e il Comune di Caserta;
- deliberazione del Consiglio comunale di Caserta di approvazione della menzionata intesa;
- pareri della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico delle Province di Caserta e Benevento, prot. n. 14350, del 7 luglio 2003 (sullo studio di prefattibilità della delocalizzazione), prot. n. 16626, del 19 ottobre 2005 (sul progetto preliminare di delocalizzazione), prot. n. 21638, del 19 ottobre 2005 (sul progetto preliminare di delocalizzazione);
- parere della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico delle Province di Caserta e Benevento sul progetto definitivo di delocalizzazione e riqualificazione;
- parere del Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, prot. n. 6427, del 7 settembre 2005, concernente la compatibilità dell’intervento previsto col regime vincolistico dell’area Velivoli;
- note del Comune di Caserta del 2 luglio 2003, del 7 luglio 2005, prot. n. 66174, del 31 agosto 2005, prot. n. 80371, del 10 novembre 2005, prot. n. 106399.

Invocava, altresì, “la reintegra in forma specifica ed in via subordinata i danni subiti da quantificarsi in corso di causa”.

2. I provvedimenti impugnati avevano, in sintesi, per oggetto la delocalizzazione della Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica militare dalla Reggia di Caserta all’area adiacente all’emiciclo vanvitelliano ove ha sede il Distretto militare (area dell’ex Caserma Sirtori) ed all’area adiacente all’ex Convento di San Francesco di Paola, ove ha sede l’Ospedale militare (ex area Velivoli): cfr. deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 365 dell’11 maggio 2004;
tav. 1 (relazione illustrativa) e tav. 7 (planimetria stato di fatto) delle modifiche, apportate con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 409 del 1° giugno 2005, al progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 365 dell’11 maggio 2004;
nota della Soprintendenza di Caserta e Benevento, prot. n. 6580, del 21 marzo 2007;
nota della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, prot. n. 11847, del 3 dicembre 2007;
bando di gara di appalto concorso pubblicato il 26 settembre 2005;
relazione paesaggistica depositata in giudizio il 3 dicembre 2007 dalla Intercantieri Vittadello s.p.a.

In un’ottica di riqualificazione del relativo contesto urbano, la nuova Scuola Sottufficiali avrebbe dovuto ubicarsi entro un plesso polifunzionale costituito da alloggi e locali connessi (autorimessa, emeroteca, mensa, servizi), auditorium, bar, laboratori, biblioteca, bookshoop, centro uffici, segreteria, spazi per la didattica (aule e sale docenti), centro benessere, palestra, infermeria, centrale impianti;
l’area circostante al plesso polifunzionale avrebbe dovuto, poi, essere formata da spazi aperti a verde, destinati alla circolazione, a parcheggi, ad attività sportive ed a filtro rispetto al confinante tessuto urbano: cfr. relazione generale rassegnata dalla Intercantieri Vittadello al Comune di Caserta l’8 marzo 2007 (prot. n. 24055);
relazione paesaggistica depositata in giudizio il 3 dicembre 2007 dalla Intercantieri Vittadello;
tav. 8 (planimetria futuro assetto generale dell’area) delle modifiche, apportate con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 409 del 1° giugno 2005, al progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 365 dell’11 maggio 2004.

Alla via Carlo Santagata n. 41, ossia in area prossima e latistante a quella (segnatamente, Velivoli) interessata dagli interventi dianzi descritti ricade l’unità immobiliare in proprietà della ricorrente, la quale si trovava a godere di veduta sulla Reggia vanvitelliana e sull’annesso Parco reale (cfr. tav. 7 delle modifiche, apportate con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 409 del 1° giugno 2005, al progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 365 dell’11 maggio 2004;
perizia giurata depositata dalla C il 10 novembre 2008).

3. A sostegno dell’esperito gravame, venivano dedotte le seguenti censure.

1. Violazione del decreto 17 aprile 2003, n. 138. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 ss. del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Eccesso di potere per contraddittorietà.

Il progetto di delocalizzazione e riqualificazione de quo sarebbe stato approvato e posto in esecuzione senza la preventiva rimozione del vincolo diretto ex artt. 12 ss. del d.lgs. n. 42/2004, gravante sulle aree Sirtori e Velivoli. In particolare, come enunciato nella nota della Soprintendenza di Caserta e Benevento, prot. n. 16626, del 4 agosto 2005, l’area Velivoli sarebbe stata “inclusa nel perimetro del vincolo monumentale istituito con d.m. n. 138 del 17 aprile 2003 sul complesso dell’ex Convento S. Francesco di Paola, poi divenuto Ospedale militare, in quanto risultava accorpata a quest’ultimo nell’elenco trasmesso dalla Direzione generale del demanio”;
cosicché, per rimuovere detto vincolo, avrebbe dovuto avviarsi “la procedura di rettifica del decreto citato e di assoggettamento delle aree Velivoli e Sirtori al regime di tutela indiretta prevista dall’art. 49 del d.lgs. n. 42/2004, in quanto ubicate nelle immediate vicinanze del Palazzo reale”.

2. Violazione del piano territoriale paesistico.

Le opere previste in progetto ricadrebbero in parte – e precisamente in misura pari a mq. 31.500 – in zona r.u.a. (recupero urbanistico-edilizio e restauro paesistico ambientale) del p.t.p. (piano territoriale paesistico) e in parte – e precisamente in misura pari a mq. 8.200 – in zona F9 (zona militare) del p.r.g. (piano regolatore generale) di Caserta.

Ebbene, nella menzionata zona r.u.a. del p.t.p. sarebbe stato possibile il solo adeguamento igienico-sanitario delle strutture preesistenti ovvero la delocalizzazione di immobili costruiti dopo il 1930, mentre, nella specie, in luogo di siffatte tipologie di interventi, sarebbero stati realizzati ex novo manufatti con diverse caratteristiche e destinazione d’uso, nonché con incremento volumetrico da mc. 45.056 a mc. 54.690.

3. Violazione del piano territoriale paesistico. Violazione del piano regolatore generale.

La volumetria (mc. 29.190) prevista per i fabbricati da realizzare in zona F9 supererebbe quella massima assentibile (mc. 18.860) in base all’indice di edificabilità (2,30 mc./mq.) fissato per la zona B3 (residenziale di completamento, semiestensiva), cui, peraltro, sarebbe stata arbitrariamente assimilata la zona F9 ai fini dell’applicazione dei parametri urbanistici. Per di più, sarebbero stati violati il rapporto di copertura (0,25) e il distacco minimo dai confini, pari al 50% dell’altezza degli edifici.

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 4, della l. 11 febbraio 1994, n. 109. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241.

Sull’affidamento dei lavori contemplati dal progetto approvato con i provvedimenti impugnati non sarebbe stato reso il parere preventivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all’art. 20, comma 4, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, né sarebbe stata motivata la scelta della eccezionale tipologia procedurale rappresentata dall’appalto concorso.

4. Costituitisi il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero della difesa, l’Agenzia del demanio, la Regione Campania e il Comune di Caserta, eccepivano l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’improcedibilità, nonché – nel sostenere la legittimità del proprio operato – l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso, di cui chiedevano, quindi, il rigetto.

Si costituiva, altresì, la controinteressata Intercantieri Vittadello, che parimenti eccepiva l’irricevibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso.

5. Successivamente, la C, con motivi aggiunti notificati il 12 marzo 2008 e depositati il 19 marzo 2008, impugnava, chiedendone l’annullamento: - l’autorizzazione del Ministero per il beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, prot. n. 11847, del 3 dicembre 2007 (sul progetto esecutivo vincitore della gara di appalto concorso per la realizzazione dell’intervento di delocalizzazione e riqualificazione);
- il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico delle Province di Caserta e Benevento, prot. n. 6580, del 21 marzo 2007.

A supporto, oltre a richiamare quelle già articolate, formulava le censure in appresso indicate.

1. Violazione del decreto 17 aprile 2003, n. 138. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 ss. del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Eccesso di potere per contraddittorietà.

Nell’adottare l’atto, del 3 dicembre 2007, prot. n. 11847, favorevole all’esecuzione dei lavori nelle aree Sirtori e Velivoli, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania non avrebbe atteso che dapprima si perfezionasse il procedimento volto alla modifica del vincolo gravante sulle predette aree, da diretto a indiretto.

2. Violazione del decreto 17 aprile 2003, n. 138. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 ss. del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e superficialità dell’agire amministrativo. Perplessità.

Il citato atto del 3 dicembre 2007, prot. n. 11847, nello stesso momento in cui autorizzava il progetto esecutivo, avrebbe erroneamente rinviato alla futura approvazione del progetto definitivo, che, in effetti, è non già atto consequenziale, bensì propedeutico al progetto esecutivo.

3. Violazione del piano territoriale paesistico. Violazione del d.m. 6 febbraio 2004 e del d.m. 25 gennaio 2005.

Illegittimamente la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania avrebbe autorizzato i lavori programmati sull’area Sirtori, senza preventivamente rimuovere il vincolo diretto sulla stessa gravante mediante la procedura di verifica ex art. 12 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e secondo la scansione sancita dal d.m. 6 febbraio 2004 e dal d.m. 25 gennaio 2005.

6. Con atto notificato il 1° aprile 2008 e depositato il 3 aprile 2008, la ricorrente proponeva ulteriori motivi aggiunti avverso: - il nulla osta paesaggistico rilasciato ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dal dirigente del Settore 7 – Pianificazione urbanistica del Comune di Caserta in data 19 ottobre 2007, prot. n. 100429, nonché il parere ivi richiamato, reso dalla commissione edilizia integrata il 24 aprile 2007;
- l’autorizzazione ex artt. 21 e 22 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, rilasciata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico delle Province di Caserta e Benevento in data 13 dicembre 2007, prot. n. 27029;
- l’autorizzazione ex artt. 146 e 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, rilasciata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico delle Province di Caserta e Benevento in data 13 dicembre 2007, prot. n. 27032.

Tali ulteriori motivi aggiunti, oltre a reiterare quelle in precedenza avanzate, si sostanziavano nelle seguenti doglianze.

1. Violazione dell’art. 7, lett. c, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.

Le controverse opere di delocalizzazione della Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica militare e di riqualificazione dell’area urbana connessa alla sua nuova sede sarebbero state avviate senza la validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, così come prescritta dall’art. 7, lett. c, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 nel caso – come quello in esame – di assenza di apposito titolo abilitativo edilizio per l’esecuzione di opere pubbliche.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 ss. del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e superficialità dell’agire amministrativo. Perplessità.

Poiché il progetto esecutivo elaborato dalla Intercantieri Vittadello (aggiudicataria dell’appalto concorso concernente il lavori di “delocalizzazione dell’Aeronautica militare e riqualificazione di un’area urbana con realizzazione di un’area attrezzata e di un plesso polifunzionale”) presenterebbe significativi scostamenti rispetto al progetto preliminare approvato dall’amministrazione comunale, sia l’autorizzazione della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, prot. n. 11847, del 3 dicembre 2007 sia l’autorizzazione della Soprintendenza di Caserta e Benevento, prot. n. 27029, del 13 dicembre 2007 sarebbero viziate da eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto riferite al progetto preliminare, ormai superato nei contenuti da quello esecutivo.

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 ss. e 146 ss. del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Illegittimamente l’amministrazione statale avrebbe rilasciato ex post e in sanatoria i necessari pareri ex artt. 21 s. del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ossia dopo che, con l’inizio dei lavori, sarebbe stato ormai alterato l’assetto dei beni assoggettati a vincolo. Lo stesso sarebbe avvenuto in sede di emissione dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (decreto del dirigente del Settore 7 – Pianificazione urbanistica del Comune di Caserta, prot. n. 100429, del 19 ottobre 2007).

4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 146 ss. del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneo presupposto di fatto.

Le ragioni di urgenza addotte nel parere della Soprintendenza di Caserta e Benevento, prot. n. 27032, del 13 dicembre 2007, in luogo delle debite valutazioni di ordine paesaggistico, non varrebbero, di per sé, a giustificare il mancato annullamento del nulla osta paesaggistico di cui al decreto del dirigente del Settore 7 – Pianificazione urbanistica del Comune di Caserta, prot. n. 100429, del 19 ottobre 2007.

Per di più, il citato decreto dirigenziale del 19 ottobre 2007, prot. n. 100429, nel prescrivere una distanza minima di m 10 tra i corpi di fabbrica A3, B1 e B2, avrebbe finito per implicare una variazione rilevante del progetto esecutivo, che avrebbe richiesto il riesame da parte della competente Soprintendenza.

5. Violazione di tutti i principi in tema di appalto concorso ed esplicazione di gare pubbliche. Violazione della par condicio.

In questo modo, la prescrizione imposta in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica avrebbe anche comportato, in violazione del principio della par condicio concorsuale, una inammissibile modificazione ex post del progetto presentato in gara dalla Intercantieri Vittadello, aggiudicataria dell’appalto concorso concernente i lavori di “delocalizzazione dell’Aeronautica militare e di riqualificazione di un’area urbana con realizzazione di un’area attrezzata e di un plesso polifunzionale”.

6. Violazione del piano territoriale paesistico. Violazione del piano regolatore generale.

I vizi di legittimità già denunciati col terzo motivo di ricorso originario sarebbero accentuati dalla circostanza che il progetto esecutivo redatto dall’aggiudicataria Intercantieri Vittadello avrebbe aumentato l’altezza del corpo di fabbrica A dai m 10 iniziali ai previsti m 14,45.

7. Alla camera di consiglio del 21 aprile 2008, l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente veniva respinta con ordinanza n. 1236/2008, in base al rilievo che “il progetto oggetto di gravame, relativo alla delocalizzazione della Scuola Aeronautica Militare e riqualificazione del sito, risulta comunque corredato dal parere favorevole della Soprintendenza, ed in ogni caso, l’interesse dedotto dal ricorrente al mantenimento della visuale panoramica sulla Reggia vanvitelliana non appare … compatibile con la vocazione edificatoria dell’area interessata dal progetto medesimo”.

8. Successivamente, ai fini dell’avanzata domanda risarcitoria per equivalente, la C notificava, in data 7 novembre 2008, e depositava, in data 10 novembre 2008, “atto di quantificazione danni” asseritamente subiti in conseguenza dell’illegittimo operato delle amministrazioni resistenti e determinati, sulla scorta di allegata perizia giurata (“relazione per la stima del deprezzamento dell’unità immobiliare di proprietà della sig.ra C G, sito in Caserta alla via Carlo Santagata 41, conseguente alla perdita della vista panoramica sul Parco ed il Palazzo reale”), nella misura di € 30.453,48 o nella diversa somma stabilita dall’adito Tribunale amministrativo regionale.

9. Con ordinanza collegiale n. 534 del 20 luglio 2009, la Sezione disponeva l’esibizione dei seguenti documenti, avendone ravvisato la necessità di acquisizione ai fini del decidere:

a) a cura del Comune di Caserta:

aa) ai sensi dell’art. 21, comma 6, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034: - determina dirigenziale del Comune di Caserta n. 104 del 29 luglio 2005;
- determina dirigenziale del Comune di Caserta n. 69 del 29 dicembre 2006;
- deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 333 del 27 giugno 2007, di approvazione del progetto esecutivo di delocalizzazione e riqualificazione, con indicazione del relativo periodo di pubblicazione sull’albo pretorio comunale;

ab) norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale vigenti al momento dell’adozione degli atti impugnati, tra cui, in particolare, quelle inerenti alle zone F9 e B3 (ed ai relativi indici di fabbricabilità, rapporti di copertura, altezze massime tra gli edifici e distacchi minimi dai confini);

ac) norme tecniche di attuazione del piano territoriale paesistico vigenti al momento dell’adozione degli atti impugnati, tra cui, in particolare, gli artt. 7, 8, 9 e 14;

ad) relazione dettagliata, suffragata da idonea documentazione a corredo, circa: - le superfici ricadenti, rispettivamente, in zona sottoposta a vincolo di ristrutturazione urbanistica ambientale dal piano territoriale paesistico e in zona militare F9, nell’ambito delle aree (Sirtori e Velivoli) interessate dall’intervento di delocalizzazione e riqualificazione;
- le volumetrie da realizzare mediante tale intervento su ciascuna delle superfici in parola;
- il distacco dai confini degli edifici da costruire;

ae) elaborati componenti il progetto preliminare, tra cui, segnatamente: - relazione illustrativa;
- relazione tecnica;
- stralcio planimetrico dello strumento urbanistico con l’individuazione delle aree interessate dall’intervento programmato;
- planimetria delle aree de quibus, ritraente le opere progettate;
- schemi grafici e sezioni descrittive delle caratteristiche spaziali e tipologiche delle predette opere;

af) elaborati componenti il progetto esecutivo (e i connessi atti di validazione), tra cui, segnatamente: - relazione generale;
- stralcio planimetrico dello strumento urbanistico con l’individuazione delle aree interessate dall’intervento programmato;
- planimetria delle aree de quibus, ritraente le opere progettate;
- piante, sezioni e prospetti degli edifici progettati;

ag) bando di gara per appalto concorso avente per oggetto la progettazione ed esecuzione delle opere di delocalizzazione dell’Areonautica militare e di riqualificazione di un’area urbana con realizzazione di verde attrezzato e di un plesso polifunzionale;

b) a cura del Ministero per i beni e le attività culturali:

decreti del 16 maggio 1982 e del 17 aprile 2003, n. 138, dichiarativi del vincolo a tutela dell’interesse storico-artistico delle aree dagli stessi contemplate.

10. All’impartito ordine istruttorio il Ministero per i beni e le attività culturali e il Comune di Caserta ottemperavano, rispettivamente, in data 22 settembre 2009 e 5 ottobre 2009, mediante deposito della richiesta documentazione.

11. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2009, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In rito, va disattesa l’eccezione di irricevibilità dell’esperito gravame, sollevata sia dal Comune di Caserta sia dalla Regione Campania sia dalla Intercantieri Vittadello.

1.1. Le menzionate amministrazioni resistenti e la controinteressata deducono che la C avrebbe impugnato provvedimenti risalenti anche a due anni prima alla notifica del ricorso (avvenuta il 2 novembre 2007) e regolarmente affissi all’albo pretorio.

In particolare:

- la deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 365 dell’11 maggio 2004, recante l’approvazione del progetto preliminare di delocalizzazione della Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica militare e di riqualificazione dell’area urbana connessa alla sua nuova sede, risulta comunicata per la pubblicazione sull’albo pretorio in data 13 maggio 2004;

- la deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 409 del 1° giugno 2005, recante l’approvazione del progetto preliminare aggiornato di delocalizzazione della Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica militare e di riqualificazione dell’area urbana connessa alla sua nuova sede, è stata affissa all’albo pretorio dal 9 al 24 giugno 2005;

- la determina dirigenziale del Comune di Caserta n. 69 del 29 dicembre 2006, recante l’indizione della gara di appalto concorso, concernente i lavori di delocalizzazione e riqualificazione de quibus è stata pubblicata sull’albo pretorio il 26 settembre 2005;

- la deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 333 del 27 giugno 2007, recante l’approvazione del progetto esecutivo di delocalizzazione della Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica militare e di riqualificazione dell’area urbana connessa alla sua nuova sede, è stata affissa all’albo pretorio dal 28 giugno 2007 al 13 luglio 2007.

In effetti, soltanto dopo la proposizione del ricorso originario, il Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania e la Soprintendenza di Caserta e Benevento hanno definitivamente autorizzato l’esecuzione delle opere contemplate nel progetto esecutivo approvato dal Comune di Caserta con atti del 3 dicembre 2007, prot. n. 11847, e del 13 dicembre 2007, prot. n. 27029 e n. 27032, così perfezionando il non ancora concluso iter procedimentale col proprio imprescindibile apporto costitutivo della determinazione provvedimentale pluristrutturata.

In ogni caso, a prescindere dalla superiore considerazione, occorre rimarcare che gli atti gravati dalla C sono, in sostanza, propedeutici ed abilitativi all’esecuzione di un’attività edificatoria, consistente nella realizzazione dell’opera pubblica di “delocalizzazione dell’Aeronautica militare e di riqualificazione di un’area urbana con realizzazione di un’area attrezzata e di un plesso polifunzionale”.

In quanto tali, essi si appalesano, dunque, oggettivamente – e sia pure lato sensu – equiparabili alla categoria provvedimentale del permesso di costruire;
con la conseguenza che i principi invalsi nelle ipotesi di impugnazione di quest’ultimo sono da ritenersi estensibili – ove compatibili – al rimedio giurisdizionale esperito avverso i medesimi.

In particolare, come per il permesso di costruire, anche per i provvedimenti in parola la mera affissione all'albo pretorio comunale non risulta costituire formalità idonea a cristallizzare il dies a quo per l’impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 1998, n. 779;
TAR Umbria, Perugia, 12 maggio 2003, n. 332;
TAR Lombardia, Milano, sez. II, 10 giugno 2002, n. 2445;
15 ottobre 2002, n. 3941;
27 maggio 2005, n. 1111;
TAR Trentino Alto Adige, Trento, 10 aprile 2008, n. 91;
TAR Liguria, Genova, sez. I, 25 luglio 2008, n. 1543);
cosicché, non essendo, in tal caso, richiesta la notifica ai terzi, il termine in parola decorre, nei confronti di questi ultimi, dalla piena cognizione del provvedimento autorizzativo, la quale deve essere provata dal soggetto eccipiente la tardività del ricorso e si perfeziona da quando è percepibile la lesività dell'opera realizzata, ossia da quando venga conosciuto il contenuto specifico del progetto assentito ovvero da quando detta opera si trovi in fase di avanzata esecuzione o di completamento (almeno nell’involucro esterno) e riveli, così, in modo certo e inequivoco le sue caratteristiche essenziali e la sua eventuale non conformità alla disciplina urbanistica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2000, n. 2983, sez. VI, 17 maggio 2002, n. 2668;
sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3805;
sez. V, 23 settembre 2005, n. 5033;
sez. IV, 19 giugno 2006, n. 3615;
15 settembre 2006, n. 5394;
sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6465;
12 febbraio 2007, n. 599;
sez. V, 24 agosto 2007, n. 4485;
sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6342;
sez. V, 4 marzo 2008, n. 885;
sez. IV, 31 luglio 2008, n. 3849;
sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717;
sez. IV, 29 maggio 2009, n. 3358;
18 giugno 2009, n. 4015;
TAR Campania, Napoli, sez. IV, 18 marzo 2003, n. 2637;
sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 1004;
sez. II, 12 aprile 2005, n. 3784;
sez. VII, 6 maggio 2005, n. 5552;
sez. III, 27 gennaio 2006, n. 1131, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 8673;
Salerno, sez. II, 19 luglio 2007, n. 860;
Napoli, sez. IV, 3 settembre 2008, n. 10036;
sez. III, 18 settembre 2008, n. 10354;
Salerno, sez. II, 3 ottobre 2008, n. 2823;
Napoli, sez. III, 1° dicembre 2008, n. 20723;
TAR Sardegna, Cagliari, 16 dicembre 2003, n. 1737;
sez. II, 6 aprile 2009, n. 432;
TAR Marche, Ancona, 24 aprile 2004, n. 179;
TAR Veneto, Venezia, sez. II, 4 novembre 2004, n. 3840;
25 maggio 2005, n. 2154;
TAR Sicilia, Catania, sez. I, 30 dicembre 2004, n. 4101;
TAR Puglia, Lecce, sez. I, 22 dicembre 2005, n. 6040;
TAR Piemonte, Torino, sez. I, 10 maggio 2006, n. 2022;
26 marzo 2009, n. 795;
5 giugno 2009, n. 1601;
TAR Liguria, Genova, sez. I, 19 dicembre 2006, n. 1711;
TAR Marche, Ancona, sez. I, 31 gennaio 2007, n. 10;
TAR Basilicata, Potenza, 21 febbraio 2007, n. 59;
TAR Sicilia, Catania, sez. I, 8 febbraio 2008, n. 225;
23 gennaio 2009, n. 168;
TAR Toscana, Firenze, sez. II, 30 dicembre 2008, n. 4451).

1.2. Ciò posto, il momento di piena ed effettiva conoscenza da cui far decorrere il termine decadenziale per impugnare gli atti progettuali concernenti le opere contestate non può identificarsi in quello (maggio 2007) individuato dalla controinteressata Intercantieri Vittadello come data di inizio dei lavori, dovendosi, piuttosto, far riferimento, se non alla data di ultimazione degli stessi, almeno al perspicuo manifestarsi delle caratteristiche essenziali della costruzione e della sua eventuale non conformità alla disciplina urbanistica.

Non senza soggiungere, peraltro, che, alla stregua di quanto dedotto dal Ministero per i beni e le attività culturali nelle note difensive depositate il 29 ottobre 2008, le operazioni svolte dall’impresa esecutrice dalla consegna dei lavori (in data 29 giugno 2007: cfr. nota del Comune di Caserta, prot. n. 108441, del 13 novembre 2007) fino al rilascio delle autorizzazioni della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, prot. n. 11847, del 3 dicembre 2007 e della Soprintendenza di Caserta e Benevento, prot. n. 27029 e n. 27032, del 13 dicembre 2007 si sarebbero limitate all’approntamento del cantiere ed alla realizzazione dei saggi preliminari, ossia ad interventi insuscettibili di appalesare la potenzialità lesiva dell’opera.


2. Ancora in limine, deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità, fondata sia dal Comune di Caserta sia dalla Intercantieri Vittadello sul rilievo che la titolarità del diritto di proprietà su un immobile limitrofo all’area attinta dall’opera pubblica controversa sarebbe inidonea a radicare la legittimazione attiva in capo alla ricorrente.

In questa prospettiva, non sarebbe sufficiente allegare il mero godimento fattuale di una veduta non assistita dalla titolarità di una servitus altius non tollendi o ne prospectui officiatur.

Anche tale eccezione è priva di pregio.

Al riguardo, stante l’oggettiva ed evidente contiguità tra l’unità immobiliare in proprietà della C e l’area di intervento (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2), il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale che, in ipotesi simili (stabile collegamento o vicinitas), predica la legittimazione attiva in capo ai soggetti titolari di immobili frontisti, confinanti o limitrofi, nonché versanti in situazioni differenziate tutelabili, in quanto almeno potenzialmente suscettibili di essere incise dall’adozione di un provvedimento autorizzativo (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2003, n. 339;
15 settembre 2003, n. 5172;
sez. IV, 5 novembre 2004, n. 7245;
15 novembre 2004, n. 7373, n. 7450;
sez. V, 7 luglio 2005, n. 3757;
31 gennaio 2006, n. 354;
sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2849;
sez. V, 7 maggio 2008, n. 2086;
19 settembre 2008, n. 4528;
sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2908;
29 luglio 2009, n. 4756;
TAR Campania, Napoli, sez. IV, 18 marzo 2003, n. 2637;
sez. VII, 6 maggio 2005, n. 5552;
sez. II, 6 maggio 2005, n. 5557;
Salerno, sez. II, 21 novembre 2006, n. 2060;
Napoli, sez. II, 23 aprile 2007, n. 4217;
sez. IV, 22 maggio 2007, n. 5529;
Salerno, sez. II, 20 giugno 2007, n. 775;
Napoli, sez. IV, 31 dicembre 2007, n. 16690;
21 agosto 2008, n. 9955;
sez. VIII, 9 settembre 2008, n. 10066;
Salerno, sez. II, 3 ottobre 2008, n. 2823;
Salerno, sez. II, 13 luglio 2009, n. 3987;
TAR Piemonte, Torino, sez. I, 7 luglio 2003, n. 1042;
TAR Marche, Ancona, 12 maggio 2004, n. 297;
TAR Veneto, Venezia, sez. II, 4 novembre 2004, n. 3840;
TAR Lazio, Roma, sez. II, 17 novembre 2004, n. 13255;
17 novembre 2004, n. 13255;
4 ottobre 2005, n. 7749;
sez. II bis, 21 ottobre 2005, n. 9333;
sez. II, 2 novembre 2005, n. 10255;
sez. I, 28 dicembre 2007, n. 14141;
TAR Sicilia, Catania, sez. III, 2 agosto 2004, n. 1981;
sez. I, 30 dicembre 2004, n. 4101;
9 ottobre 2007, n. 1629;
4 novembre 2008, n. 1913;
TAR Puglia, Lecce, sez. I, 14 agosto 2003, n. 5492;
12 settembre 2005, n. 4238;
Bari, sez. III, 7 maggio 2007, n. 1254;
Lecce, sez. III, 18 agosto 2008, n. 2394;
Bari, sez. III, 12 settembre 2008, n. 2090;
TAR Liguria, Genova, sez. I, 1° giugno 2005, n. 790;
28 gennaio 2004, n. 104;
15 novembre 2005, n. 1460;
23 febbraio 2009, n. 261;
TAR Trentino Alto Adige, Trento, 19 dicembre 2005, n. 391;
TAR Molise, Campobasso, 5 settembre 2006, n. 723;
TAR Lombardia, Milano, sez. II, 8 marzo 2007, n. 371;
TAR Toscana, Firenze, sez. I, 3 luglio 2007, n. 1043;
3 luglio 2007, n. 1043;
28 febbraio 2008, n. 208;
TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 8 novembre 2007, n. 1674;
TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 18 dicembre 2007, n. 627).

Non vale ad elidere un simile approdo la circostanza che la ricorrente non risulti titolare di una servitus altius non tollendi o ne prospectui officiatur in funzione della veduta sul Palazzo e sul Parco reale di Caserta.

L’innegabile vicinitas o stabile collegamento tra l’immobile in proprietà della C e la zona incisa dalla contestata iniziativa edilizia integra, infatti, già di per sé, una situazione soggettiva di interesse giurisdizionalmente tutelabile di natura urbanistica, diretto all’osservanza delle prescrizioni regolatrici dell’edificazione;
situazione soggettiva rispetto alla quale non si impone alcuna specifica indagine probatoria sull’effettivo pregiudizio arrecato dagli interventi deliberati ed autorizzati dalle amministrazioni resistenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 2003, n. 5172;
5 febbraio 2007, n. 452;
19 settembre 2008, n. 4528;
sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2908;
29 luglio 2009, n. 4756;
TAR Liguria, Genova, sez. I, 19 dicembre 2006, n. 1711;
TAR Campania, Napoli, sez. II, 23 aprile 2007, n. 4217;
Salerno, sez. II, 3 ottobre 2008, n. 2823;
13 luglio 2009, n. 3987;
TAR Puglia, Lecce, sez. III, 18 agosto 2008, n. 2394).

Conseguentemente, ai fini della legittimazione a ricorrere, non è necessario che detta situazione corrisponda alla titolarità di un diritto soggettivo (servitus altius non tollendi o ne prospectui officiatur), ma è sufficiente che la pretesa alla legittimità e correttezza dell’esercizio del potere amministrativo sia ancorata ad un concreto bene della vita riveniente da quest’ultimo (nella specie, salvaguardia della veduta sulla Reggia vanvitelliana e sull’annesso Parco reale), così da configurare una posizione azionabile di interesse legittimo.

Neppure vale addurre che i cennati interventi consistono in un’opera pubblica all’interno di zona F9 destinata ad edilizia militare, onde assumere il carattere recessivo dell’interesse vantato dalla ricorrente, il quale, per essere giurisdizionalmente tutelabile, dovrebbe sostanziarsi in una posizione soggettiva qualificata, ossia differenziata rispetto alla mera appartenenza alla comunità dei residenti.

Ed invero, a dispetto di quanto argomentato dal Comune di Caserta e dalla Intercantieri Vittadello, quella attinta dall’impugnato progetto di delocalizzazione della Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica militare e di riqualificazione dell’area urbana connessa alla sua nuova sede non è soltanto la zona F9 (per una superficie pari a mq. 8.500, ricadente nell’area Velivoli), ma anche la zona r.u.a. del p.t.p. (per una superficie pari a mq. 57.000) (cfr. tav. 2 delle modifiche, apportate con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 409 del 1° giugno 2005, al progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 365 dell’11 maggio 2004;
relazione del dirigente dell’Area generale di coordinamento e pianificazione territoriale e grandi opere del Comune di Caserta, prot. n. 83361, del 10 settembre 2009), e cioè anche una zona dove sulla vocazione edificatoria prevalgono le esigenze di recupero urbanistico-edilizio e di restauro paesistico-ambientale (cfr. art. 14 nelle norme tecniche di attuazione del p.t.p.).

La C, soprattutto con l’“atto di quantificazione dei danni”, notificato il 7 novembre 2008 e depositato il 10 novembre 2008, ma già attraverso la documentazione grafica e fotografica allegata al ricorso originario, ha, peraltro, adeguatamente dimostrato la sussistenza dello specifico pregiudizio che le sarebbe derivato dalla realizzazione dell’opera pubblica, sul piano della fruibilità e del valore economico del bene in sua proprietà (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2007, n. 5453;
TAR Toscana, Firenze, sez. II, 9 luglio 2003, n. 2735;
21 dicembre 2005, n. 8856;
TAR Puglia, Bari, sez. I, 6 maggio 2009, n. 1040).

3. Quanto osservato retro, sub n. 2, consente anche di respingere l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Caserta.

Sostiene, in particolare, l’ente locale intimato che il presunto “diritto di veduta panoramica” vantato dalla ricorrente sarebbe, comunque, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, e non già dinanzi all’adito giudice amministrativo.

In contrario, occorre rimarcare che – come già evidenziato – la situazione dedotta in giudizio dalla C non si sostanzia in un diritto soggettivo reale alla non edificazione sull’area demaniale prospiciente l’immobile in sua proprietà, ma in un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, coincidente con la pretesa individuale alla concreta utilità costituita dalla salvaguardia della predetta area da interventi edilizi autoritativamente disposti in termini confliggenti con la disciplina del territorio e, nel contempo, lesivi della sfera patrimoniale privata;
si sostanzia, cioè, almeno in astratto, in un interesse legittimo tutelabile dinanzi all’adito giudice amministrativo.

4. Sempre in rito, va disattesa l’eccezione di inammissibilità incentrata dall’Agenzia del demanio sul rilievo che il ricorso originario le è stato notificato “in persona del dirigente p.t., domiciliato per la carica presso gli uffici del’Avvocatura distrettuale di Napoli”.

In proposito, il Collegio non ignora che la notifica in parola avrebbe dovuto effettuarsi in persona del legale rappresentante presso la sede dell’Agenzia del demanio, e non già presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, posto che il patrocinio da parte della difesa erariale è solo facoltativo nel caso delle agenzie fiscali (cfr. Cass., sez. un., 14 febbraio 2006, n. 3116).

Nella specie, non potendosi, peraltro, escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica (Avvocatura distrettuale dello Stato in funzione di patrocinante facoltativa) e il destinatario della stessa (agenzia fiscale) (cfr. Cass. civ., sez. un., 29 ottobre 2007, n. 22641), deve, tuttavia, evidenziarsi che l’avvenuta costituzione in giudizio (in data 4 dicembre 2007) dell’Agenzia del demanio, proprio per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, ha consentito la piena instaurazione del contraddittorio e, così, sanato, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., l’eccepito vizio di nullità della notifica (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., 29 ottobre 2007, n. 22642;
sez. I, 17 maggio 2006, n. 11512;
30 giugno 2006, n. 15062;
sez. I, 27 febbraio 2008, n. 5212;
Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3085;
5 ottobre 2005, n. 5344;
sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 312;
sez. IV, 26 maggio 2006, n. 3199;
sez. VI, 6 maggio 2008, n. 1990;
28 agosto 2008, n. 4094;
sez. IV, 23 ottobre 2008, n. 5244;
15 maggio 2009, n. 3019;
sez. VI, 12 agosto 2009, n. 4936;
TAR Sicilia, Catania, sez. III, 24 maggio 2004, n. 1426;
sez. II, 27 ottobre 2004, n. 2990;
TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 28 aprile 2007, n. 427;
TAR Lazio, Roma, sez. III, 7 novembre 2007, n. 10959).

5. A ciò si aggiunga, in ogni caso, che l’accordo stipulato il 28 giugno 2007 tra il Ministero della difesa, il Comune di Caserta e l’Agenzia del demanio si limitava a prevedere che il Ministero della difesa avrebbe dismesso in favore dell’Agenzia del demanio le aree Velivoli e Sirtori, onde fossero poi acquisite dal Comune di Caserta, in vista della programmata realizzazione del centro polifunzionale (riservato alle esigenze formative ed alloggiative dell’Aeronautica militare), nonché dell’annessa area attrezzata, destinata a parco pubblico (cfr. artt. 2, 3 e 4).

Come dedotto dalla resistente agenzia fiscale, le contestazioni articolate dalla C con l’esperito gravame sono incentrate “esclusivamente su aspetti urbanistici e di vincolo relativi al costruendo centro polifunzionale oggetto dell’intesa sottoscritta” il 28 giugno 2007 e concernono, quindi, “aspetti che sono di competenza del Comune, della Regione e della Soprintendenza. Nell’intesa firmata dal Ministero della difesa, Comune di Caserta e Agenzia del demanio … esclusivamente il Comune, quale ente competente e preposto alla vigilanza in materia urbanistica in base alla normativa vigente, è l’amministrazione a cui spettava garantire il rispetto della compatibilità urbanistica dell’intervento tanto più che il progetto stesso e l’esecuzione dell’opera avviene su commissione del Comune di Caserta. L’Agenzia del demanio è estranea alla procedura urbanistica ed edilizia attivata dal Comune essendosi impegnata esclusivamente nel permettere l’acquisizione, da parte del Comune di Caserta, della disponibilità delle due aree Sirtori e Velivoli al fine di favorire il soddisfacimento delle esigenze logistiche del Ministero della difesa”.

Sia dalle superiori argomentazioni rassegnate dall’Agenzia del demanio, sia dal tenore dell’accordo del 28 giugno 2007, che è l’unico degli atti impugnati promanante dall’Agenzia del demanio e dal Ministero della difesa e che concerne soltanto le modalità di trasferimento delle aree Velivoli e Sirtori, emerge che al predetto accordo non è ricollegabile alcuna portata lesiva, avverso la quale si renda concreto ed attuale l’interesse della ricorrente alla tutela giurisdizionale dei valori urbanistici normativamente posti a presidio della propria vantata posizione soggettiva.

Deve, pertanto, escludersi l’interesse della C ad impugnare – nei confronti dell’Agenzia del demanio e del Ministero della difesa – l’accordo del 28 giugno 2007. Così come deve escludersene la legittimazione attiva, considerato che nessuna specifica censura viene dalla stessa riferita al menzionato accordo.

6. Venendo ora all’esame del merito delle doglianze proposte da parte ricorrente, possono vagliarsi congiuntamente il primo motivo di ricorso originario, il primo, il secondo e il terzo dei motivi aggiunti notificati il 12 marzo 2008 e depositati il 19 marzo 2008, nonché il secondo e il terzo degli ulteriori motivi aggiunti notificati il 1° aprile 2008 e depositati il 3 aprile 2008, con i quali viene, nel complesso, lamentata l’inosservanza del regime vincolistico cui è assoggettata l’area di intervento, la violazione delle norme disciplinanti l’iter autorizzativo connesso al predetto regime vincolistico e l’eccesso di potere nello svolgimento dell’iter in parola.

6.1. In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità delle censure in parola per omessa impugnazione dei pareri della Soprintendenza di Caserta e Benevento, prot. n. 21638, del 19 ottobre 2005 e prot. n. 6580, del 21 marzo 2007, e dell’autorizzazione della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, prot. n. 11847, del 3 dicembre 2007.

Il primo dei menzionati atti risulta, infatti, gravato col ricorso originario, mentre gli altri due lo sono stati con i motivi aggiunti notificati il 12 marzo 2008 e depositati il 19 marzo 2008.

6.2. Ciò premesso, giova, a questo punto, ricostruire il contenuto e la portata dei vincoli storico-artistici eventualmente gravanti sulle aree Velivoli e Sirtori e il cennato iter autorizzativo, osservato dall’autorità preposta alla relativa tutela in vista dell’esecuzione dei lavori rientranti nel progetto di delocalizzazione della Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica militare e di riqualificazione dell’area urbana connessa alla sua nuova sede.

a) Con decreto del 16 maggio 1982 il Ministro per i beni culturali e ambientali aveva dichiarato il “rilevante interesse storico-artistico del complesso monumentale” costituito dagli “emicicli vanvitelliani antistanti la Reggia di Caserta – attualmente adibiti a caserma Pollio e sede del Distretto militare”, quale “parte integrante del complesso vanvitelliano della Reggia medesima”.

b) Con decreto n. 138 del 17 aprile 2003 il Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali della Campania aveva dichiarato “di interesse particolarmente importante” l’immobile denominato Ospedale militare San Francesco di Paola, sito in Caserta, alla via San Francesco di Paola e identificato in catasto al foglio 44, particelle 1, 3, 5, 7, 12, 53, 54, 2, 4, 6, 13, 41, 41, 42, 43, confinante con le particelle 10, 11, 15 16.

c) Nel parere del 4 agosto 2005, prot. n. 16626, concernente il progetto preliminare di delocalizzazione della Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica militare e di riqualificazione dell’area urbana connessa alla sua nuova sede, la Soprintendenza di Caserta e Benevento segnalava al richiedente Comune di Caserta che, siccome “l’area denominata ‘Velivoli’ è stata inclusa nel perimetro del vincolo monumentale istituito con d.m. n. 138 del 17 aprile 2003 sul complesso dell’ex Convento San Francesco di Paola, poi divenuto Ospedale militare, in quanto risultava accorpata a quest’ultimo nell’elenco trasmesso dalla Direzione generale del Demanio”, avrebbe dovuto avviarsi “la procedura di rettifica del decreto citato e di assoggettamento delle aree ‘Velivoli’ e ‘Sirtori’ al regime di tutela indiretta prevista dall’art. 49 del d.lgs. n. 42/2004, in quanto ubicate nelle immediate vicinanze del Palazzo reale”.

In altri termini, l’interpellata Soprintendenza di Caserta e Benevento rilevava che l’attuazione del progetto preliminare de quo avrebbe dovuto essere autorizzata dall’autorità statale competente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 42/2004, previa rimozione del vincolo diretto imposto sulle aree Velivoli e Sirtori.

d) Viceversa, ad avviso del Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, il regime vincolistico imposto con decreto del Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali della Campania n. 138 del 17 aprile 2003 sull’ex Convento di San Francesco di Paola, divenuto Ospedale militare, consentiva alla Soprintendenza territorialmente competente di pronunciarsi sul progetto in itinere, mentre l’area Sirtori era da reputarsi “non vincolata” (nota del 7 settembre 2005, prot. n. 6427).

e) Con nota del 21 marzo 2007, prot. n. 6580, la Soprintendenza di Caserta e Benevento, nel trasmettere alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania il progetto esecutivo di delocalizzazione della Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica militare e di riqualificazione dell’area urbana connessa alla sua nuova sede, evidenziava che gli interventi programmati includevano “la demolizione di immobili esistenti nell’area ex caserma Sirtori, sottoposta a vincolo monumentale quale pertinenza dell’emiciclo vanvitelliano sede del Distretto militare con d.m. di dichiarazione di interesse culturale del 16 maggio 1982, e la costruzione di nuovi edifici destinati alla Scuola Sottufficiali … nell’area ex Velivoli, sottoposta a vincolo monumentale quale pertinenza dell’ex Convento San Francesco di Paola, divenuto Ospedale militare, con d.m. n. 138 del 17 aprile 2003”. Precisava, quindi, che “l’intervento proposto consente di liberare dalle superfetazioni e sistemare a verde l’area Sirtori, ubicata nelle immediate adiacenze della Reggia, riqualificando il contesto ambientale del monumento … la costruzione di nuovi volumi nell’area Velivoli non comporta demolizione di manufatti di interesse storico né cancellazione di sistemazioni a verde di pregio e non crea alterazione del contesto ambientale dell’edificio monumentale dell’ex Convento San Francesco di Paola, né dell’assetto percettivo dell’asse della via Appia, né della cornice paesaggistica in cui è inserito il Palazzo reale”.

f) Successivamente, con nota del 13 novembre 2007, prot. n. 108441, il Comune di Caserta comunicava alla Soprintendenza territorialmente competente che, “pur non avendo ottenuto … il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 42/2004”, aveva “dovuto procedere alla consegna dei lavori in data 29 giugno 2007 … in forma cautelativa, al fine di rispettare la tempistica del cronoprogramma e della rendicontazione” e, per tal via, “di dar seguito alle prescrizioni imposte dalla Regione Campania con la deliberazione di G.R. n. 784 dell’11 maggio 2007 che, per evitare di incorrere nella procedura di revoca del finanziamento assegnato dal p.o.r. Campania 2000-2006, impone l’inizio dei lavori tassativamente entro il 30 giugno 2007”.

g) In riscontro, la Soprintendenza di Caserta e Benevento segnalava all’ente locale che l’intervento avviato risultava “al momento sprovvisto dell’autorizzazione prescritta dall’art. 21 del d.lgs. n. 42/2004, di competenza della Direzione regionale … per quanto attiene al regime di tutela monumentale” e che era necessario “sospendere i lavori … per quanto attiene alla demolizione dei volumi esistenti e la costruzione di nuovi volumi e qualsiasi altra opera che comporti l’alterazione dello stato dei luoghi, al fine di evitare sanzioni penali ed ordinanze di rimessa in pristino” (nota del 26 novembre 2007, prot. n. 25493).

h) Sulla questione il Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania si pronunciava con atto del 3 dicembre 2007, prot. n. 11847.

Rilevava, innanzitutto, la Direzione regionale che la Soprintendenza di Caserta e Benevento aveva “erroneamente individuato quali ricadenti nel d.m. 16 maggio 1982 le particelle n. 626, 627, 628, 630, 631, 632, 633”, mentre il citato decreto faceva “riferimento solo agli ‘emicicli vanvitelliani antistanti la Reggia di Caserta – attualmente adibiti a caserma Pollio e sede del Distretto militare’”.

Aggiungeva, poi, che, “trattandosi tuttavia di manufatti di proprietà demaniale”, avrebbe dovuto seguirsi la procedura prevista dall’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004 secondo quanto disposto dal d.m. 6 febbraio 2004”, ma che, “considerata la necessità di eseguire i lavori … nell’immediato al fine di non perdere il finanziamento per essi previsto dal p.o.r. Campania 2000-2006”, era da ritenersi valido il parere espresso dalla Soprintendenza territorialmente competente con nota del 21 marzo 2007, prot. n. 6580, in quanto quest’ultima individuava come “superfetazioni”, “e pertanto privi di interesse culturale gli immobili oggetto di demolizione nell’area Sirtori”, fermo restando che la stessa Soprintendenza avrebbe dovuto “nell’immediato attivare comunque la verifica d’ufficio dell’intera area Sirtori”.

Con riguardo all’area Velivoli, sottoposta al regime di tutela sancito col decreto del Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali della Campania n. 138 del 17 aprile 2003, la Direzione regionale autorizzava il Comune di Caserta, “ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 42/2004, ad eseguire la demolizione dei manufatti in essa prevista essendo gli stessi privi di alcun interesse storico-artistico”.

Invitava, infine, la Soprintendenza di Caserta e Benevento di assicurarsi, in sede di “approvazione del progetto definitivo e nell’alta sorveglianza sull’esecuzione delle opere assentite”, che queste ultime non menomassero “il decoro architettonico del complesso monumentale di San Francesco di Paola e della Reggia vanvitelliana”.

i) Nel recepire le determinazioni assunte dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, la Soprintendenza di Caserta e Benevento autorizzava il progetto esecutivo dell’opera pubblica, impartendo particolari prescrizioni tecnico-architettoniche al Comune di Caserta (nota, prot. n. 27029, del 13 dicembre 2007).

6.3. Alla luce dei ragguagli fattuali sopra riportati, va, in primis, declinata la tesi secondo cui il progetto di delocalizzazione e riqualificazione de quo sarebbe stato illegittimamente approvato e posto in esecuzione, senza la preventiva rimozione del vincolo storico-artistico diretto ex artt. 12 ss. del d.lgs. n. 42/2004, gravante sulle aree Sirtori e Velivoli, e senza la preventiva definizione della procedura di rettifica dei provvedimenti dichiarativi del predetto vincolo, volta ad assoggettare le aree in parola al regime di tutela indiretta previsto dagli artt. 45 ss. del d.lgs. n. 42/2004 cit. (primo dei motivi di ricorso originario e dei motivi aggiunti notificati il 12 marzo 2008 e depositati il 19 marzo 2008).

6.4. In questo senso, riveste portata dirimente l’atto della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, prot. n. 11847, del 3 dicembre 2007, illustrato retro, sub n. 6.2, lett. h.

Tale atto, confermando l’indirizzo già prefigurato nella nota del 7 settembre 2005, prot. n. 6427, chiarisce che l’area Sirtori non è assoggettata a vincolo diretto ex artt. 12 ss. del d.lgs. n. 42/2004, dichiarato con d.m. 16 maggio 1982 limitatamente agli “emicicli vanvitelliani antistanti la Reggia di Caserta – attualmente adibiti a caserma Pollio e sede del Distretto militare”, ossia a complessi monumentali adiacenti, ma non comprensivi della predetta area (cfr. tav. 7 delle modifiche, apportate con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 409 del 1° giugno 2005, al progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 365 dell’11 maggio 2004).

A dispetto di quanto ipotizzato da parte ricorrente, stante l’insussistenza di un vincolo diretto ex artt. 12 ss. del d.lgs. n. 42/2004, non era, dunque, necessario il rilascio di una preventiva autorizzazione di cui al successivo art. 21, ai fini dell’esecuzione dell’opera pubblica programmata all’interno dell’area Sirtori, né, tanto meno, era necessario procedere alla rettifica di un vincolo, da diretto a indiretto, in realtà mai imposto.

6.5. Una simile conclusione non è, peraltro, incrinata dal profilo di censura secondo cui illegittimamente la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania avrebbe autorizzato i lavori programmati sull’area Sirtori, senza preventivamente rimuovere il vincolo diretto sulle stesse gravante mediante la procedura di verifica ex art. 12 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e secondo la scansione sancita dal d.m. 6 febbraio 2004 (terzo dei motivi aggiunti notificati il 12 marzo 2008 e depositati il 19 marzo 2008).

“Trattandosi … di manufatti di proprietà demaniale” – recita, in proposito, l’atto della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, prot. n. 11847 del 3 dicembre 2007 – avrebbe dovuto seguirsi la procedura prevista dall’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004 secondo quanto disposto dal d.m. 6 febbraio 2004”, ma, “considerata la necessità di eseguire i lavori … nell’immediato al fine di non perdere il finanziamento per essi previsto dal p.o.r. Campania 2000-2006”, era da ritenersi valido il parere espresso dalla Soprintendenza territorialmente competente con nota del 21 marzo 2007, prot. n. 6580, in quanto quest’ultima individuava come “superfetazioni”, “e pertanto privi di interesse culturale gli immobili oggetto di demolizione nell’area Sirtori” (cfr. retro, sub n. 6.2, lett. h).

Siffatta puntualizzazione, enfatizzata da parte ricorrente, non postula come necessario, ai fini del perfezionarsi dell’iter autorizzativo dell’opera pubblica programmata, l’espletamento del procedimento di verifica negativa ex art. 12, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004, in quanto – come rilevato – nessun vincolo diretto era ravvisabile sull’area Sirtori (stante l’estraneità di quest’ultima rispetto all’oggetto del d.m. 16 maggio 1982) e in quanto, per di più, i manufatti destinati alla demolizione costituivano mere “superfetazioni” (nota della Soprintendenza di Caserta e Benevento, prot. n. 6580 del 21 marzo 2007), che non erano suscettibili, come tali, di rivestire alcun rilevante interesse storico-artistico.

La prefigurata verifica negativa era evidentemente ricollegata soltanto all’esigenza, esulante dall’economia del procedimento autorizzatorio in corso, di fugare, attraverso la redazione di apposita scheda descrittiva, le incertezze emerse circa l’assoggettamento o meno a vincolo diretto dell’area Sirtori e di consentire, altresì, la sdemanializzazione di quest’ultima in vista della futura acquisizione da parte del Comune di Caserta (cfr. art. 12, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 42/2004).

6.6. Neppure con riferimento all’area Velivoli risulta fondatamente predicabile – come, invece, dedotto nel primo dei motivi di ricorso originario e dei motivi aggiunti notificati il 12 marzo 2008 e depositati il 19 marzo 2008 – la necessità della preventiva rimozione del vincolo storico-artistico diretto ex artt. 12 ss. del d.lgs. n. 42/2004 tramite rettifica del correlato provvedimento dichiarativo, ai fini dell’assoggettamento al mero regime di tutela indiretta di cui agli artt. 45 ss. del d.lgs. n. 42/2004 cit.

Gli interventi edilizi previsti sull’area Velivoli dal progetto controverso non richiedevano, infatti, l’adozione di simili misure, genericamente prospettate dalla Soprintendenza di Caserta e Benevento nel parere del 4 agosto 2005, prot. n. 16626.

In disparte la considerazione che dal tenore del decreto del Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali della Campania n. 138 del 17 aprile 2003 non è perspicuamente desumibile se effettivamente anche l’area Velivoli fosse assoggettata al dichiarato vincolo monumentale, “quale pertinenza dell’ex Convento San Francesco di Paola, divenuto Ospedale militare” (nota della Soprintendenza di Caserta e Benevento, prot. n. 6580, del 21 marzo 2007), deve osservarsi, sul punto, che la disciplina dettata dall’art. 21 del d.lgs. n. 42/2004 non imponeva, in ogni caso, la rimozione del cennato vincolo diretto.

Ai sensi del comma 1, lett. a, della disposizione citata, sono, tra l’altro, subordinate ad autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, per il tramite delle relative Direzioni regionali, “la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali”. Al di fuori di tale ipotesi (oltre che di quelle contemplate dalle lett. b, c, d ed e, del richiamato comma 1), l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere (e cioè di interventi di edilizia pubblica e privata: cfr. art. 22, comma 1) su beni culturali è subordinata, ai sensi del successivo comma 4, ad autorizzazione del soprintendente e comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di vigilanza di cui all'art. 18.

In base a tale disciplina, per l’esecuzione di attività edilizie concernenti beni culturali è, dunque, in via di principio, sufficiente il rilascio della prescritta autorizzazione da parte dell’organo competente, e non già la rimozione del vincolo diretto (o la sua conversione in vincolo indiretto), la quale è da reputarsi inevitabile solo nel caso di distruzione o alterazione radicale dei predetti beni culturali.

Ebbene, nella fattispecie in esame, l’autorizzazione de qua risulta regolarmente emessa sia dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania (atto del 3 dicembre 2007, prot. n. 11847) sia dalla Soprintendenza di Caserta e Benevento (nota, prot. n. 27029, del 13 dicembre 2007).

Né varrebbe addurre, in contrario, che la programmata demolizione dei manufatti insistenti sull’area Velivoli avrebbe richiesto l’eliminazione del vincolo diretto gravante su quest’ultima (con eventuale conversione in vincolo indiretto). Ciò, in quanto – come rilevato dalla Soprintendenza di Caserta e Benevento nella nota del 21 marzo 2007, prot. n. 6580, e ribadito dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania nell’atto del 3 dicembre 2007, prot. n. 11847 – i manufatti in parola, in sé riguardati, e per le loro caratteristiche architettoniche, non rivestivano alcun interesse storico-artistico e non erano, quindi, da considerarsi sottoposti, unitamente all’area da essi occupata, al regime di tutela ex artt. 12 ss. del d.lgs. n. 42/2004 (cfr. retro, sub n. 6.2, lett. e).

6.7. Non coglie, poi, nel segno la doglianza secondo cui illegittimamente le amministrazioni competenti avrebbero rilasciato ex post e in sanatoria le necessarie autorizzazioni in materia di tutela culturale (artt. 21 s. del d.lgs. n. 42/2004) e ambientale (art. 146 del d.lgs. n. 42/2004), ossia dopo che, con l’inizio dei lavori, si sarebbe ormai alterato lo stato dei beni vincolati (terzo degli ulteriori motivi aggiunti notificati il 1° aprile 2008 e depositati il 3 aprile 2008).

In punto di fatto, occorre obiettare che, al momento dell’emissione delle cennate autorizzazioni, i lavori contemplati nel controverso progetto non risultano aver raggiunto uno stato di avanzamento tale da comportare l’irreversibile trasformazione dei luoghi e dei fabbricati preesistenti e da elidere la funzione di salvaguardia preventiva assolta dai provvedimenti ex artt. 21 s. e 146 del d.lgs. n. 42/2004.

Più in dettaglio, alla luce dei ragguagli forniti retro, sub n. 6.2, lett. f e g, nonché della relazione della Soprintendenza di Caserta e Benevento depositata in giudizio il 29 ottobre 2008:

- la consegna dei lavori è avvenuta il 29 giugno 2007 (nota del Comune di Caserta, prot. n. 108441, del 13 novembre 2007);

- della relativa esecuzione è stata intimata la sospensione dalla Soprintendenza di Caserta e Benevento con nota del 26 novembre 2007, prot. n. 25493;

- all’avvenuta consegna dei lavori non è, di per sé, ricollegabile l’inizio immediato di attività di demolizione e costruzione, implicanti una incisiva alterazione dell’assetto del territorio, ben potendo, piuttosto, essere ad essa susseguita una fase propedeutica di saggi preliminari ed apprestamenti di cantiere;

- ciò, oltre a non essere documentalmente smentito dalla C, trova, anzi, conferma nelle sue stesse deduzioni, ove si fa risalire a non prima dell’agosto 2007 il dies a quo di compiuta percezione dei connotati essenziali della divisata opera pubblica e di decorrenza dei 60 giorni per impugnare i correlati provvedimenti deliberativi (memoria depositata il 18 novembre 2008);

- ed invero, se non prima dell’agosto 2007 risultano essere state percepibili attività di cantiere, e se le stesse hanno subito un arresto a breve distanza dal loro inizio, è evidente che l’intervento autorizzatorio degli organi competenti in materia di tutela dei beni culturali e paesaggisti non possa dirsi tardivo rispetto ad uno stato dei luoghi non ancora sostanzialmente alterato.

6.8. Privo di pregio è anche il secondo dei motivi aggiunti notificati il 12 marzo 2008 e depositati il 19 marzo 2008.

Con esso la ricorrente denuncia il difetto di istruttoria (per superficialità e perplessità) dell’atto della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, prot. n. 11847, del 3 dicembre 2007, nella parte in cui, autorizzando il progetto esecutivo, avrebbe erroneamente fatto rinvio alla futura approvazione del progetto definitivo, ossia ad un atto non già consequenziale, bensì propedeutico all’autorizzato progetto esecutivo.

In effetti, la menzionata Direzione regionale aveva invitato la Soprintendenza di Caserta e Benevento di assicurarsi, in sede di “approvazione del progetto definitivo e nell’alta sorveglianza sull’esecuzione delle opere assentite”, che queste ultime non menomassero “il decoro architettonico del complesso monumentale di San Francesco di Paola e della Reggia vanvitelliana”.

Trattasi, tuttavia, di un mero lapsus calami, insuscettibile, come tale, di infirmare la validità della rilasciata autorizzazione, essendo evidente la pura finalità – peraltro, irrilevante ai fini strettamente provvedimentali – di assicurare la salvaguardia dei beni culturali tutelati (complesso monumentale dell’ex Convento di San Francesco di Paola, del Palazzo e del Parco reale) attraverso un rigoroso ed assiduo monitoraggio della fase operativa posteriore a quella progettuale-ideativa, ed essendo, altresì, incontroversa ed univoca l’identificabilità dell’oggetto dell’autorizzazione medesima nel progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 333 del 27 giugno 2007: il citato atto della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, prot. n. 11847, del 3 dicembre 2007 richiama, infatti, il parere della Soprintendenza di Caserta e Benevento, prot. n. 6580, del 21 marzo 2007, il quale è testualmente riferito al “progetto esecutivo vincitore dell’appalto concorso”.

6.9. Proprio quest’ultima considerazione induce a respingere il secondo degli ulteriori motivi aggiunti notificati il 1° aprile 2008 e depositati il 3 aprile 2008.

Sostiene, in particolare, la C che, a causa degli scostamenti asseritamente significativi tra il progetto preliminare approvato dall’amministrazione comunale e il progetto esecutivo elaborato dalla Intercantieri Vittadello, sia l’autorizzazione della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, prot. n. 11847, del 3 dicembre 2007 sia l’autorizzazione della Soprintendenza di Caserta e Benevento, prot. n. 27029, del 13 dicembre 2007 sarebbero viziate da eccesso di potere per difetto di istruttoria, essendo riferite al progetto preliminare, ormai superato nei contenuti da quello esecutivo.

A smentire un simile assunto depone – come accennato – il contenuto del citato atto della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, prot. n. 11847, del 3 dicembre 2007, nonché, soprattutto, dell’autorizzazione della Soprintendenza di Caserta e Benevento, prot. n. 27029, del 13 dicembre 2007, che ha per oggetto espresso non già il progetto preliminare, bensì il “progetto esecutivo vincitore dell’appalto concorso”.

A ciò si aggiunga, in ogni caso, e in via dirimente, che non vengono illustrati né, tanto meno, dimostrati da parte ricorrente gli aspetti qualitativi e quantitativi di presunta diversificazione rispetto al progetto preliminare, i quali giustificherebbero l’invocato riesame ex novo di quello esecutivo ai fini della sua compatibilità con le esigenze di tutela dei beni culturali da esso attinti.

6.10. Alla stregua di quanto sopra, sono, in definitiva, da reputarsi infondate tutte le censure richiamate retro, sub n. 6, incentrate sull’inosservanza del regime vincolistico cui è assoggettata l’area di intervento, sulla violazione delle norme disciplinanti l’iter autorizzativo connesso al predetto regime vincolistico e sull’eccesso di potere nello svolgimento dell’iter in parola.

7. Del pari infondati sono i tre profili di doglianza concernenti il procedimento e i contenuti dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 (quarto e quinto degli ulteriori motivi aggiunti notificati il 1° aprile 2008 e depositati il 3 aprile 2008).

a) Stando alla prospettazione fornita dalla C, le ragioni di urgenza addotte nel parere della Soprintendenza di Caserta e Benevento, prot. n. 27032, del 13 dicembre 2007, in luogo delle debite valutazioni di ordine paesaggistico, non varrebbero, di per sé, a giustificare il mancato annullamento del nulla osta paesaggistico di cui al decreto del dirigente del Settore 7 – Pianificazione urbanistica del Comune di Caserta, prot. n. 100429, del 19 ottobre 2007.

b) Per di più, il citato decreto dirigenziale del 19 ottobre 2007, prot. n. 100429, nel prescrivere una distanza minima di m 10 tra i corpi di fabbrica A3, B1 e B2, avrebbe finito per implicare una variazione rilevante del progetto esecutivo, che avrebbe richiesto il riesame da parte della competente Soprintendenza.

c) In questo modo, la prescrizione imposta in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica avrebbe anche comportato, in violazione del principio della par condicio concorsuale, una inammissibile modificazione ex post del progetto presentato in gara dalla Intercantieri Vittadello, aggiudicataria dell’appalto concorso concernente il lavori di delocalizzazione della Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica militare e di riqualificazione dell’area urbana connessa alla sua nuova sede.

7.1. A confutazione del primo dei tre descritti profili di impugnazione, è sufficiente sottolineare che, non essendo comprovata alcuna concreta violazione delle regole procedimentali di cui agli artt. 146 ss. del d.lgs. n. 42/2004, il richiamo alle ragioni di urgenza, da parte della Soprintendenza territorialmente competente, non è, di per sé, idoneo ad inficiare la validità dell’emesso nulla osta paesaggistico e sta a indicare semplicemente l’esigenza acceleratoria di abbreviare i tempi di definizione dell’iter autorizzatorio mediante l’adozione di un parere favorevole espresso prima dello spirare del termine di 60 giorni previsto per l’esercizio del potere di annullamento.

7.2. In ordine al secondo profilo di censura, il Collegio osserva che la prescrizione impartita col decreto del dirigente del Settore 7 – Pianificazione urbanistica del Comune di Caserta, prot. n. 100429, del 19 ottobre 2007, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla commissione edilizia integrata nel parere del 24 aprile 2007, non si presenta a tal punto rilevante, nell’economia del complesso ed esteso progetto esecutivo autorizzato, da richiederne l’integrale riesame da parte della Soprintendenza di Caserta e Benevento. Non senza considerare, poi, che detta prescrizione è stata, comunque, vagliata dalla menzionata Soprintendenza in sede di rilascio del parere ex art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 (nota del 13 dicembre 2007, prot. n. 27032).

7.3. L’incidenza sostanzialmente marginale della modifica progettuale imposta dal Comune di Caserta in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica induce a respingere anche l’ultimo profilo di doglianza (al quale non appare, peraltro, ricollegabile un interesse concreto e attuale all’impugnazione, stante la sua estraneità alla pretesa di natura urbanistica vantata da parte ricorrente), non potendosi inferire da una prescrizione avente una simile portata circoscritta la denunciata alterazione delle regole di evidenza pubblica e di par condicio.

Ed è, quindi, appena il caso di soggiungere, al riguardo, che quella delle varianti in corso d’opera – quali, segnatamente, le varianti nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, finalizzate al miglioramento e alla funzionalità dell’opera – costituisce, comunque, una fenomenologia in via di principio ammessa dall’ordinamento dei lavori pubblici, sia pure in presenza di determinate condizioni e con determinati limiti (cfr. art. 132 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

8. Passando ora a scrutinare il secondo motivo di ricorso originario, con esso la C lamenta che il progetto controverso prevedrebbe interventi edilizi – implicanti, tra l’altro, un incremento volumetrico rispetto alle strutture preesistenti (da mc. 45.056 a mc. 54.690) –, i quali non sarebbero consentiti in zona r.u.a. del p.t.p., non essendo riconducibili alle categorie dell’adeguamento igienico-sanitario ovvero della delocalizzazione di immobili costruiti dopo il 1930.

8.1. In proposito, giova preliminarmente tracciare il quadro della disciplina dettata in materia dalle n.t.a. del p.t.p.

a) Tra gli “interventi consentiti per tutte le zone”, “nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 7 e 8”, l’art. 9 delle n.t.a. annovera: - gli “interventi di adeguamento igienico-funzionale, impiantistico, alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche”;
- gli “interventi di delocalizzazione di immobili, parti di immobili o di pertinenza degli stessi, purché costruiti successivamente al 1930 e purché migliorativi sotto il profilo paesaggistico-ambientale e prevedenti tutte le misure necessarie ad un’idonea sistemazione delle aree di risulta”.

b) Tra le categorie di interventi di recupero contemplate dall’art. 8, richiamato dal citato art. 9 delle n.t.a., figura la ristrutturazione urbanistica, costituita da “quegli interventi pubblici o privati finalizzati al miglioramento del tessuto edilizio esistente, nel comparto oggetto di intervento”, e consistenti in opere di “sostituzione, adeguamento, ricostruzione dell’esistente tessuto urbanistico-edilizio”.

c) L’art. 14 delle n.t.a., relativo alla zona r.u.a., vieta “qualsiasi intervento edificatorio di incremento dei volumi esistenti”.

8.2. In punto di fatto, occorre rimarcare quanto segue.

a) Come illustrato retro, in narrativa, sub n. 2, il progetto contestato da parte ricorrente si sostanzia nella delocalizzazione della Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica militare dalla Reggia di Caserta all’area adiacente all’emiciclo vanvitelliano ove ha sede il Distretto militare (area dell’ex Caserma Sirtori) ed all’area adiacente all’ex Convento di San Francesco di Paola, ove ha sede l’Ospedale militare (ex area Velivoli).

In un’ottica di riqualificazione del relativo contesto urbano, esso prevede che la nuova Scuola Sottufficiali debba ubicarsi entro un plesso polifunzionale costituito da alloggi e locali connessi (autorimessa, emeroteca, mensa, servizi), auditorium, bar, laboratori, biblioteca, bookshoop, centro uffici, segreteria, spazi per la didattica (aule e sale docenti), centro benessere, palestra, infermeria, centrale impianti, mentre l’area circostante al plesso polifunzionale debba essere costituita da spazi aperti a verde, destinati alla circolazione, a parcheggi, ad attività sportive ed a filtro rispetto al confinante tessuto urbano.

I criteri di raccordo della divisata opera pubblica col relativo contesto ambientale sono delineati sia nella relazione generale rassegnata dalla Intercantieri Vittadello al Comune di Caserta l’8 marzo 2007 (prot. n. 24055) sia nella relazione paesaggistica depositata in giudizio il 3 dicembre 2007 dalla stessa Intercantieri Vittadello.

In particolare:

- “il progetto per il nuovo plesso funzionale dell’area Velivoli e quello per la sistemazione dell’area attrezzata nella zona Sirtori si svolge secondo un impianto definito da alcune essenziali regole: - il rispetto ed il rafforzamento delle giaciture dettate dalla Reggia vanvitelliana;
- il rispetto e l’esaltazione delle visuali prospettiche lungo il viale Douhet;
- la mitigazione dell’impatto generato dal nuovo plesso funzionale sul contesto;
- la preservazione e la valorizzazione dei caratteri ambientali delle aree Velivoli e Sirtori;
- la relazione con l’orientamento dei tessuti urbani limitrofi”;

- “il progetto ha previsto: - di disporre i corpi di fabbrica che costituiscono il nuovo plesso funzionale secondo un andamento ortogonale alla via Appia, liberando visivamente il fronte lungo viale Douhet, in maniera da rafforzare la volontà … di mantenere libera la cortina;
- di concentrare l’edificato sul versante meridionale dell’area Velivoli, in maniera da consentire un possibile legame con future ipotesi viabilistiche e con l’area dell’ex edificio postale in considerazione della sua futura destinazione universitaria … tale disposizione ha consentito di prevedere un’integrazione dei nuovi corpi di fabbrica con la struttura urbana più prossima, costituita da insediamenti in linea su strade penetranti ortogonali all’asse storico;
- di razionalizzare l’accessibilità e la circolazione all’interno dell’area Velivoli, disponendo gli accessi veicolari lungo viale Ellittico e rendendo permeabili dal punto di vista pedonale i fronti posti lungo viale Douhet;
- di organizzare la distribuzione degli edifici con funzioni complementari in maniera da consentire un movimento fluido degli utenti e garantire loro un’adeguata protezione”.

b) Dalla relazione del dirigente dell’Area generale di Coordinamento, pianificazione e grandi opere, prot. n. 83361, del 10 settembre 2009, depositata in giudizio il 5 ottobre 2009 dal Comune di Caserta in esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 534 del 20 luglio 2009 emerge che:

- la superficie complessiva interessata dalla programmata delocalizzazione e riqualificazione si ragguaglia a mq. 65.500, di cui mq. 40.000 impegnati dall’area Velivoli e mq. 25.500 impegnati dall’area Sirtori;

- della indicata superficie complessiva quella ricadente in zona r.u.a. del p.t.p. si ragguaglia a mq. 57.000, di cui mq. 31.500 impegnati dall’area Velivoli e mq. 25.500 impegnati dall’area Sirtori;

- per la superficie ricompresa in zona r.u.a. del p.t.p. la volumetria prevista dal progetto preliminare è pari a mc. 34.000 (cfr. relazione paesaggistica depositata in giudizio il 3 dicembre 2007 dalla Intercantieri Vittadello), mentre quella prevista dal progetto esecutivo è pari a mc. 32.981.

c) Dalle tav. 2 (relazione tecnica) e 10 (rilievo: calcolo consistenza fabbricati esistenti) delle modifiche, apportate con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 409 del 1° giugno 2005, al progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 365 dell’11 maggio 2004, nonché dalla relazione paesaggistica depositata in giudizio il 3 dicembre 2007 dalla Intercantieri Vittadello si evince, inoltre, che i fabbricati preesistenti in zona r.u.a. del p.t.p. raggiungevano una volumetria complessivamente pari a mc. (10.412 impegnati in area Velivoli + 35.224 impegnati in area Sirtori =) 45.636.

d) Tale ultimo dato trova conferma nella nota del Comune di Caserta, prot. n. 80371, del 31 agosto 2005, la quale precisa che “le volumetrie esistenti nelle aree Sirtori ed ex Velivoli interessate dal progetto e sottoposte al vincolo del p.t.p. vigente (zona r.u.a.) ammontano a mc. 45.636, di cui soltanto mc. 580 sono relativi a tettoie e volumi similari”, e – diversamente dalla relazione depositata in giudizio il 5 ottobre 2009 – che “il progetto … prevede volumi ricadenti nella zona r.u.a. che ammontano a mc. 25.500”.

e) Nella nota del Comune di Caserta, prot. n. 106399, del 10 novembre 2005 si evidenzia che “la cubatura dei volumi da abbattere in zona Sirtori e nella parte della zona Velivoli ricadente in zona r.u.a. è pari a mc. 45.056, decurtata della cubatura di mc. 580, relativa ai volumi delle tettoie”, mentre che “il progetto … prevede volumi da ricostruire nella zona Velivoli per la parte ricadente sotto il vincolo r.u.a. pari a mc. 27.100”.

8.3. In base al raffronto dei parametri normativi illustrati retro, sub n. 8.1, con gli elementi fattuali ricostruiti retro, sub n. 8.2, è possibile escludere la denunciata violazione della disciplina dettata dal p.t.p. con riferimento alla zona r.u.a.

a) In questo senso, rileva, in primis, la circostanza che l’opera pubblica de qua si presenta riconducibile ad una delle ipotesi di interventi consentiti anche in zona r.u.a. dall’art. 9 delle n.t.a. del p.t.p., e precisamente agli “interventi di delocalizzazione di immobili, parti di immobili o di pertinenza degli stessi, purché costruiti successivamente al 1930 e purché migliorativi sotto il profilo paesaggistico-ambientale e prevedenti tutte le misure necessarie ad un’idonea sistemazione delle aree di risulta”.

Ed invero, risultano sussistere, nella specie, le condizioni all’uopo previste:

- innanzitutto, la delocalizzazione dei fabbricati preesistenti (padiglioni, tettoie, centrali termiche, corpi di guardia, garage, container, ex aule, ex cinema, hangar, altri edifici e locali), situati sia nell’area Velivoli sia nell’area Sirtori, da sostituire col nuovo complesso polifunzionale riservato alla Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica, in precedenza ubicata all’interno della Reggia vanvitelliana;

- poi, la risalenza dei predetti fabbricati ad epoca successiva al 1930, come attestato dal parere della Soprintendenza di Caserta e Benevento, prot. n. 6580, del 21 marzo 2007;

- infine, la riqualificazione paesaggistico-ambientale del contesto urbano interessato dagli interventi programmati, attraverso la costruzione di un complesso polifunzionale architettonicamente raccordato all’adiacente zona monumentale ed attraverso l’allestimento di spazi aperti destinati a verde attrezzato.

b) Con precipuo riguardo a tale ultimo profilo, sono, dunque, ravvisabili, alla stregua della rappresentazione descrittiva dell’opera pubblica riveniente dalla documentazione depositata in giudizio dalle parti, gli estremi della ristrutturazione urbanistica, quale tipologia di intervento di recupero ex art. 8 delle n.t.a. del p.t.p., cui ascrivere l’ipotesi di delocalizzazione contemplata dal successivo art. 9.

Ora, gli obiettivi di miglioramento mediante opere di sostituzione, adeguamento, ricostruzione del tessuto edilizio esistente – sottesi alla ristrutturazione urbanistica ed enucleati dall’art. 8 cit. – risiedono innegabilmente nella eliminazione di pregresse “superfetazioni” o, comunque, di manufatti non aventi interesse storico-artistico, nonché nell’ampia sistemazione a verde attrezzato dell’area circostante al cennato complesso polifunzionale (cfr. parere della Soprintendenza di Caserta e Benevento, prot. n. 6850, del 21 marzo 2007): il progetto approvato con i provvedimenti impugnati prevede, appunto, “la liberazione da manufatti recenti dell’area Sirtori, ubicata immediatamente a ridosso dell’emiciclo monumentale di piazza Carlo III, il recupero delle volumetrie esistenti nell’area Velivoli, con edifici di altezza contenuta e la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza con prevalenza di elemento verde” (parere della Soprintendenza di Caserta e Benevento, prot. n. 14350, del 7 luglio 2003).

Un simile inquadramento in termini di ristrutturazione urbanistica della deliberata opera pubblica di delocalizzazione e riqualificazione trova, del resto, appiglio normativo primario nell’art. 3, comma 1, lett. f, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, secondo cui sono interventi di ristrutturazione urbanistica “quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”.

Ricorrono, infatti, nella specie, i connotati della pluralità e dell’organicità degli interventi programmati (sostituzione dei fabbricati preesistenti con altri di nuova costruzione entro un’area ampiamente dotata di verde attrezzato: cfr. tav. 10 e 11 delle modifiche, apportate con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 409 del 1° giugno 2005, al progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 365 dell’11 maggio 2004), integranti un “insieme sistematico” e suscettibili di conferire una nuova conformazione al corrispondente comparto territoriale (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 5 agosto 2005, n. 10658;
sez. IV, 18 ottobre 2005, n. 16667).

c) Dal punto di vista volumetrico, occorre, infine, considerare che non risulta violato il divieto di incremento sancito dall’art. 14 delle n.t.a. per la zona r.u.a. del p.t.p.

Ed invero, come rilevato retro, sub n. 8.2, la cubatura prevista per la predetta zona r.u.a., pari a mc. 34.000 (ovvero mc. 25.500 o mc. 27.100) in progetto preliminare ed a mc. 32.981 in progetto esecutivo, non supera quella ivi impegnata dai fabbricati preesistenti, pari a mc. 45.636.

In proposito, la C erroneamente individua il lamentato incremento volumetrico nel rapporto non già tra la cubatura impegnata dai fabbricati preesistenti nella zona r.u.a. (mc. 45.636 o mc. 45.056, se decurtati delle tettoie) e quella prevista in progetto sempre e soltanto per la stessa zona r.u.a. (mc. 32.981), bensì tra la prima (mc. 45.636 o mc. 45.056) e quella prevista in progetto per tutta l’area di intervento (nella misura di mc. 59.550 del progetto preliminare e mc. 57.231 del progetto esecutivo, secondo la relazione depositata in giudizio il 5 ottobre 2009 dal Comune di Caserta, ovvero di mc. 54.690, secondo la ricorrente e la tav. 2 delle modifiche, apportate con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 409 del 1° giugno 2005, al progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 365 dell’11 maggio 2004), ivi compresa, cioè, la porzione dell’area Velivoli (mq. 8.500) ricadente nella distinta zona F9, alla quale è riservata la realizzazione di una cubatura pari a mc. 25.500 in base al progetto preliminare e pari a mc. 24.250 in base al progetto esecutivo (cfr. relazione depositata in giudizio il 5 ottobre 2009 dal Comune di Caserta).

9. Col terzo dei motivi di gravame introduttivo e col sesto degli ulteriori motivi aggiunti notificati il 1° aprile 2008 e depositati il 3 aprile 2008 la ricorrente si duole che: - illegittimamente sarebbe stata assimilata, ai fini dell’applicazione dei parametri urbanistici, la zona F9 (in cui ricade parte dell’edificanda area Velivoli) alla zona B3;
- la volumetria (mc. 29.190) prevista per i fabbricati da realizzare in zona F9 supererebbe, comunque, quella massima assentibile (mc. 18.860) in base all’indice di fabbricabilità (2,30 mc./mq.) fissato per la zona B3;
- sarebbero, altresì violati il rapporto di copertura (0,25) e il distacco minimo dai confini, pari al 50% dell’altezza degli edifici, fissati per la medesima zona B3.

9.1. Privo di pregio appare il primo dei rassegnati profili di doglianza.

L’art. 32 n.t.a. del p.r.g. del Comune di Caserta si limita a definire la zona F9 come “territorio destinato ad insediamenti militari” ed a consentire in essa “soltanto costruzioni con destinazione d’uso militare”, senza indicare specifici parametri urbanistici.

Ora, a fronte di un simile vuoto normativo, l’interpretazione analogica predicata dall’amministrazione comunale (cfr. nota del 31 agosto 2005, prot. n. 80371) non risulta inficiata dal vizio di arbitrarietà denunciato, peraltro genericamente, dalla C.

La vocazione inequivocabilmente edificatoria della zona F9 (desumibile dal riferimento ad “insediamenti militari” ed a “costruzioni con destinazioni d’uso militare”) non può, di certo, essere vanificata dall’assenza di specifici parametri urbanistici, ma incontra, semmai, il limite esplicito della destinazione militare delle opere su di essa realizzabili e il limite implicito della necessità di enucleare ragionevoli parametri urbanistici a salvaguardia dell’ordinato ed equilibrato assetto del territorio.

In corrispondenza di margini applicativi così sufficientemente ampi, si rivela, dunque, logicamente plausibile la censurata assimilazione della zona F9 alla zona B3 (residenziale di completamento, semiestensiva).

Quest’ultima designa il “territorio di recente urbanizzazione privo di particolari pregi architettonici o ambientali e ad edificazione estensiva”.

Ebbene, l’area Velivoli, parzialmente ricompresa, appunto, in zona F9, pur essendo adiacente al centro urbano ed ai complessi monumentali del Palazzo e del Parco reale, nonché dell’ex Convento di San Francesco di Paola (cfr. documentazione fotografica allegata al ricorso originario), non si presenta connotata da elevata densità edilizia (cfr. tav. 7 delle modifiche, apportate con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 409 del 1° giugno 2005, al progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 365 dell’11 maggio 2004) né dalla presenza di “manufatti di interesse storico” e di “sistemazioni a verde di pregio” (parere della Soprintendenza di Caserta e Benevento, prot. n. 6850, del 21 marzo 2007: cfr. retro, sub n. 6.2, lett. e). Il che consente di prefigurare correttamente su di essa forme di edificazione estensiva, che caratterizzano la zona B3 e in cui si sostanziano, in genere, anche gli insediamenti militari in zona F9, quali, segnatamente, quelli contemplati dal progetto controverso e quelli preesistenti alla sua esecuzione.

9.2. In parte fondati sono, invece, gli ulteriori profili di doglianza incentrati sulla dedotta violazione di taluni parametri urbanistici fissati dall’art. 11 delle n.t.a. del p.r.g. per la zona B3.

a) Detti parametri sono i seguenti:

- indice di fabbricabilità fondiaria: 2,30 mc./mq.;

- rapporto di copertura: 0,25;

- distacco minimo dai confini: 50%.

b) In punto di fatto, il Collegio rileva che:

- della superficie complessiva ricoperta dall’area Velivoli (mq. 40.000), la porzione ricadente in zona F9 si ragguaglia a mq. 8.500 (cfr. relazione depositata in giudizio il 5 ottobre 2009 dal Comune di Caserta;
tav. 2 delle modifiche, apportate con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 409 del 1° giugno 2005, al progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 365 dell’11 maggio 2004;
relazione paesaggistica depositata in giudizio il 3 dicembre 2007 dalla Intercantieri Vittadello);

- in base al deliberato progetto esecutivo, i volumi da realizzare su detta porzione dell’area Velivoli sono complessivamente pari a mc. 24.250 (a fronte dei mc. 25.550 previsti dal progetto preliminare: cfr. relazione depositata in giudizio il 5 ottobre 2009 dal Comune di Caserta;
relazione paesaggistica depositata in giudizio il 3 dicembre 2007 dalla Intercantieri Vittadello;
annotazione in calce alla nota del Comune di Caserta, prot. n. 80371, del 31 agosto 2005);

- sebbene non espressamente indicata nella documentazione versata in atti, la superficie ricoperta dai fabbricati contemplati nel progetto esecutivo entro la porzione dell’area Velivoli ricadente in zona F9 è ricavabile dalla tav. 11 (pianta stato di progetto scala 1/500) delle modifiche, apportate con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 409 del 1° giugno 2005, al progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta comunale di Caserta n. 365 dell’11 maggio 2004, ed è quantificabile in circa mq. 3.100;

- in ordine al distacco dai confini in proporzione all’altezza degli edifici contemplati in progetto, non sono rinvenibili nella medesima documentazione versata in atti elementi probatori certi e perspicui per stabilirne l’esatta misura.

c) Alla stregua di quanto sopra, può trovare accoglimento la censura in esame, limitatamente alla denunciata violazione dell’indice di edificabilità e del rapporto di copertura fissati dall’art. 11 delle n.t.a. del p.r.g. per la zona B3.

In particolare:

- applicando il menzionato indice di edificabilità (2,30 mc./mq.) alla porzione dell’area Velivoli ricadente in zona F9 (mq. 8.500), si avrebbe una volumetria massima realizzabile pari a mc. (8.500 x 2,30 =) 19,550, laddove quella prevista nel controverso progetto esecutivo risulta inammissibilmente ragguagliarsi alla superiore misura di mc. 24.250 (a fronte dei mc. 25.550 previsti dal progetto preliminare: cfr. retro, sub lett. b), per la quale sarebbe stato necessario un indice di edificabilità pari a circa 3 mc./mq., come espressamente riconosciuto nella relazione paesaggistica depositata in giudizio il 3 dicembre 2007 dalla Intercantieri Vittadello;

- applicando il menzionato rapporto di copertura (0,25) alla medesima porzione dell’area Velivoli ricadente in zona F9 (mq. 8.500), si avrebbe una superficie massima utilizzabile pari a mq. (8.500 x 0,25 =) 2.125, laddove quella prevista nel controverso progetto esecutivo risulta inammissibilmente ragguagliarsi alla superiore misura di circa mq. 3.100, per la quale sarebbe stato necessario un rapporto di copertura pari a circa 0,40.

d) Indimostrata – come accennato retro, sub lett. b – e, quindi, non accreditabile è, invece, l’assunta violazione del distacco minimo dai confini richiesto dall’art. 11 delle n.t.a. del p.r.g.

10. Destituito di fondamento fattuale è, poi, il primo degli ulteriori motivi aggiunti notificati il 1° aprile 2008 e depositati il 3 aprile 2008.

La validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 554/1999, prescritta dall’art. 7, lett. c, del d.p.r. n. 380/2001, di cui la C lamenta l’insussistenza, figura, infatti, – nell’ambito della documentazione depositata in giudizio il 5 ottobre 2009 dal Comune di Caserta in esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 534 del 20 luglio 2009 – regolarmente rilasciata dal responsabile unico del procedimento in data 26 giugno 2007.

11. Rimane, a questo punto, da scrutinare il quarto dei motivi di ricorso introduttivo, il quale, al pari del quinto degli ulteriori motivi aggiunti notificati il 1° aprile 2008 e depositati il 3 aprile 2008, investe la procedura di appalto concorso per l’affidamento dei lavori di delocalizzazione della Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica militare e di riqualificazione dell’area urbana connessa alla sua nuova sede.

Secondo la C, su tale affidamento non sarebbe stato reso il parere preventivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all’art. 20, comma 4, della l. n. 109/1994, né sarebbe stata motivata la scelta della eccezionale tipologia procedurale rappresentata dall’appalto concorso.

11.1. In via preliminare, non è riscontrabile, ad avviso del collegio, un interesse concreto e attuale a muovere simili censure, le quali – così come quella riportata nel quinto degli ulteriori motivi aggiunti notificati il 1° aprile 2008 e depositati il 3 aprile 2008 (cfr. retro, sub n. 7.3) – ineriscono agli aspetti procedurali dell’aggiudicazione dei lavori de quibus e restano, quindi, avulse dalla pretesa di natura urbanistica fatta valere nel presente giudizio.

11.2. Fermo restando il superiore rilievo di inammissibilità, entrambi i profili di doglianza in cui risulta articolato il motivo in esame sono, comunque, infondati per le seguenti ragioni.

a) Nella specie, il parere preventivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all’art. 20, comma 4, della l. n. 109/1994 non era dovuto, in quanto l’importo dei lavori di delocalizzazione della Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica militare e di riqualificazione dell’area urbana connessa alla sua nuova sede (€ 22.776.600: cfr. bando di gara di appalto concorso pubblicato il 26 settembre 2005) era inferiore a quello per cui detto parere si rende obbligatorio (€ 25.000.000).

b) Quanto, poi, alla contestata scelta della procedura di appalto concorso, essa appartiene al merito dell’azione amministrativa ed è insindacabile in sede giurisdizionale, se non nei limiti della logicità e ragionevolezza in rapporto al contenuto del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2002, n. 5714;
23 settembre 2008, n. 4613;
TAR Puglia, Lecce, sez. II, 24 luglio 2003, n. 5244;
TAR Lazio, Roma, sez. III, 30 gennaio 2006, n. 620;
sez. II quater, 5 novembre 2007, n. 10853;
19 dicembre 2007, n. 13774;
sez. III ter, 5 febbraio 2008, n. 951;
TAR Umbria, Perugia, 6 aprile 2006, n. 212);
parametri – questi ultimi – da ritenersi appieno osservati dal Comune di Caserta, stante la chiara rispondenza del criterio selettivo adottato alla complessità delle prestazioni richieste, in termini di consistenza dell’opera, di compatibilità ambientale e architettonica.

12. In conclusione, stante la fondatezza del terzo dei motivi di gravame introduttivo e del sesto degli ulteriori motivi aggiunti notificati il 1° aprile 2008 e depositati il 3 aprile 2008, il ricorso in epigrafe va accolto in parte qua e, pertanto, entro tali limiti, gli atti con esso impugnati devono essere annullati.

13. Residua, a questo punto, l’esame delle domande di reintegrazione in forma specifica e di risarcimento del danno per equivalente monetario avanzate dalla C.

13.1. Con riferimento all’invocata tutela in forma specifica, quale effetto conformativo-ripristinatorio della decisione giurisdizionale di annullamento, rileva, in punto di fatto, la circostanza che, nella specie, – segnatamente alla luce della documentazione fotografica (fig. 6 e 7) riportata nella perizia giurata allegata all’atto di quantificazione dei danni notificato il 7 novembre 2008 e depositato il 10 novembre 2008, nonché alla luce del certificato di pagamento del 1° aprile 2008, versato in atti dal Comune di Caserta – i lavori di delocalizzazione e di riqualificazione affidati alla Intercantieri Vittadello hanno raggiunto un livello di avanzamento tale da aver comportato una irreversibile trasformazione dei luoghi da essi attinti e da aver reso, se non impossibile, certamente sconsigliabile la riduzione in pristino di questi ultimi, stante il limite dell’eccessiva onerosità ex art. 2058, comma 2, cod. civ. e 2933, comma 2, cod. civ.

13.2. Restando, pertanto, escluso ogni margine di reintegrazione in forma specifica, la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente principale va scrutinata sotto il profilo dell’equivalente monetario.

a) Al riguardo, va, in limine, disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Caserta.

Il Collegio non ignora che la domanda risarcitoria può essere proposta anche nel corso del giudizio per l’annullamento del provvedimento causativo del danno, purché, però, ciò avvenga mediante atto notificato alla controparte, e non con semplice memoria depositata, nel rispetto dei principi di difesa e del contraddittorio (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1876;
sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2556;
sez. IV, 8 agosto 2008, n. 3922;
Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 15 maggio 2006, n. 234;
TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 8 maggio 2002, n. 1150;
sez. I, 6 giugno 2003, n. 909;
TAR Campania, Napoli, sez. V, 10 ottobre 2002, n. 6251;
TAR Piemonte, Torino, sez. II, 24 marzo 2003, n. 452;
TAR Liguria, Genova, sez. I, 21 aprile 2006, n. 391;
TAR Lombardia, Milano, sez. II, 9 gennaio 2007, n. 6;
TAR Basilicata, Potenza, 21 febbraio 2007, n. 62;
TAR Lazio, Roma, sez. III, 3 dicembre 2008, n. 10948). Così come non ignora che essa deve essere sufficientemente determinata in tutti i suoi elementi identificativi (danno, nesso di causalità, colpa).

Ora, nel caso dedotto nel presente giudizio, la domanda risarcitoria risulta anticipata fin dalla proposizione del ricorso introduttivo, ritualmente notificato alle controparti, e ribadita nei successivi motivi aggiunti, pure ritualmente notificati alle controparti.

Con tali atti risultano compiutamente individuati: - il danno, ossia la lesione del bene della vita, costituita dallo svilimento urbanistico della zona di ubicazione dell’immobile in proprietà della C, nonché, più in concreto, dalla perdita della veduta goduta da tale immobile sul Palazzo e sul Parco reale di Caserta;
- il nesso di causalità, ossia la derivazione del danno lamentato dal non corretto operato delle amministrazioni resistenti, sostanziatosi nell’illegittima approvazione di un progetto di opera pubblica menomante il predetto bene della vita;
- la colpa, ossia l’elemento soggettivo della contestata responsabilità, indiziato dai contenuti dei vizi denunciati e dalle relative modalità esplicative.

Con l’atto di quantificazione dei danni, del pari ritualmente notificato alle controparti, la ricorrente ha, poi, determinato la misura dell’invocato risarcimento per equivalente monetario in € 30.453,48, così integrando la corrispondente domanda in tutti i suoi elementi identificativi.

b) Ciò posto, è, dunque, da ritenersi provata ed accertata la sussistenza del danno risarcibile in tutti i suoi elementi costitutivi.

In concreto:

- è ravvisabile la lesione del bene della vita, rappresentato dall’interesse di natura urbanistica vantato dalla C, in quanto proprietaria di una unità immobiliare prossima e latistante all’area di intervento;

- siffatta lesione è dipesa dalla realizzazione di una volumetria e dall’occupazione di una superficie superiori a quelle consentite in zona F9, ai sensi, rispettivamente, dell’indice di fabbricabilità e del rapporto di copertura previsti dall’art. 11 delle n.t.a. del p.r.g. per la zona B3;

- in mancanza di contraria dimostrazione di errore scusabile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2005, n. 32;
15 febbraio 2005, n. 478;
2 settembre 2005, n. 4461;
6 marzo 2006, n. 1068;
sez. VI, 9 novembre 2006, n. 6607;
3 aprile 2007, n. 1513 e n. 1514;
9 giugno 2008, n. 2751;
17 luglio 2008, n. 3602;
7 ottobre 2008, n. 4812), la colpa del Comune di Caserta, identificabile come unica amministrazione cui competeva la corretta applicazione dei richiamati parametri urbanistici, risiede nel non aver evitato una così evidente violazione (resa chiaramente riconoscibile dalla precisazione contenuta nella relazione paesaggistica depositata in giudizio il 3 dicembre 2007 dalla Intercantieri Vittadello, secondo cui la volumetria prevista in progetto nella porzione dell’aera Velivoli ricadente in zona F9 sarebbe stata calcolata applicando “l’indice di fabbricabilità di 3 mc./mq.).

c) Con riguardo alla consistenza del dedotto danno risarcibile, il Collegio non ritiene di dover accreditare la quantificazione proposta dalla ricorrente (€ 30.453,48).

Non è, infatti, condivisibile il criterio all’uopo seguito nella perizia giurata (“relazione per la stima del deprezzamento dell’unità immobiliare di proprietà della sig.ra C G, sito in Caserta alla via Carlo Santagata 41, conseguente alla perdita della vista panoramica sul Parco ed il Palazzo reale”) depositata in giudizio il 10 novembre 2008.

Tale criterio si fonda, in sintesi, sull’astratta riduzione da 1 a 0,85 del “coefficiente di esposizione” applicabile al valore di stima dell’immobile;
riduzione alla quale corrisponderebbe il deprezzamento dell’immobile in conseguenza della perdita della veduta panoramica sul Palazzo e sul Parco reale di Caserta.

A confutazione di un simile metodo di calcolo, valga osservare che:

- esso non tiene conto del miglioramento architettonico-ambientale indotto dai previsti lavori di delocalizzazione e di riqualificazione dell’area adiacente all’immobile in proprietà della C (sul punto, cfr. retro, sub n. 8.2, lett. a, e 8.3, lett. a);

- il medesimo fa riferimento ad una veduta panoramica su un complesso monumentale situato in relativa lontananza rispetto al predetto immobile (cfr. figure 1 e 2 riportate nella perizia giurata depositata in giudizio il 10 novembre 2008);

- la violazione urbanistica accertata da questo Tribunale amministrativo regionale non è consistita nella totale illegittimità dell’opera pubblica controversa, bensì in un incremento della volumetria e della superficie edificabile, cosicché solo in parte il danno arrecato alla veduta panoramica de qua è da considerarsi ingiusto e, come tale, risarcibile.

d) Per le ragioni esposte, il danno risarcibile per equivalente in favore della C deve essere determinato in via equitativa in complessivi € 5.000,00.

14. In conclusione, non potendosi ricollegare alla presente decisione alcun effetto conformativo nel senso dell’invocata reintegrazione in forma specifica, l’avanzata domanda di risarcimento per equivalente monetario deve essere accolta nella misura del complessivo importo di € 5.000,00, con condanna del solo Comune di Caserta (in quanto unico soggetto riconosciuto responsabile) al relativo pagamento in favore della ricorrente.

15. Con riguardo, infine alle spese, ai diritti e agli onorari di giudizio, considerata l’infondatezza di tutte le doglianze rassegnate, fatti salvi il terzo dei motivi di gravame introduttivo e il sesto degli ulteriori motivi aggiunti notificati il 1° aprile 2008 e depositati il 3 aprile 2008, nonché considerata la particolare complessità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra tutte le parti in causa.

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