TAR Milano, sez. II, sentenza 2020-02-13, n. 202000307
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Testo completo
Pubblicato il 13/02/2020
N. 00307/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02920/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2920 del 2016, proposto da
- Comboil S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Ricciardelli e Luigi Ricciardelli ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Guerrazzi n. 4, presso lo studio dell’Avv. Anna Rita Borri;
contro
- l’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico, ora Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
- della deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico del 22 settembre 2016, n. 508/2016/S/RHT, notificata via p.e.c. il 27 settembre 2016, recante “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione degli obblighi informativi in materia di vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES sui prezzi al consumo”, per un importo pari a € 32.000,00 (trentaduemila/00);
- nonché di ogni atto preordinato, presupposto o connesso, tra cui la deliberazione dell’Autorità del 19 aprile 2012, n. 147/2012/S/RHT, di avvio del procedimento sanzionatorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico;
Vista l’ordinanza n. 109/2017 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 27 novembre 2019, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso avviato alla notifica in data 25 novembre 2016 e depositato il 15 dicembre successivo, la società ricorrente ha impugnato la deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico del 22 settembre 2016, n. 508/2016/S/RHT, recante “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione degli obblighi informativi in materia di vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES sui prezzi al consumo”, per un importo pari a € 32.000,00 (trentaduemila/00).
Va premesso che l’art. 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, aveva imposto ai soggetti operanti nei settori (i) della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, (ii) della raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale e (iii) della produzione o commercializzazione di energia elettrica e che avessero conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi complessivamente superiore a € 25 milioni (ridotti infine a € 3 milioni), un’addizionale (la c.d. Robin Hood tax) che aumentava di 5,5 punti percentuali, poi portata a 6,5 punti, l’imposta sul reddito delle società (IRES) dovuta in base all’applicazione degli ordinari scaglioni di reddito prodotto. Il successivo comma 18 vietava di traslare sui consumatori finali l’onere derivante dalla maggiorazione d’imposta, dovendo lo stesso rimanere definitivamente a carico degli operatori economici incisi. All’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico è stato affidato il compito di vigilare sull’effettiva osservanza del predetto divieto da parte delle imprese. Con le deliberazioni dell’Autorità del 4 luglio 2008, ARG/com 91/08, dell’11 dicembre 2008, VIS 109/08 e del 1° dicembre 2009, VIS 133/09, è stato predisposto un sistema di vigilanza fondato su più livelli, in grado di concentrare progressivamente l’attenzione sui soggetti maggiormente a rischio di elusione o violazione del divieto di traslazione.
La ricorrente, quale operatore economico ricompreso, secondo l’Autorità, nello spettro di applicazione dell’art. 81, comma 18, del decreto legge n. 112 del 2008, ha ricevuto in data 24 aprile 2012 una nota con allegata deliberazione dell’Autorità del 19 aprile 2012, n. 147/2012/S/RHT, di avvio di un procedimento sanzionatorio per aver disatteso tutti gli adempimenti relativi agli esercizi 2007 e 2008, prescritti dalle deliberazioni dell’Autorità dell’11 dicembre 2008, VIS 109/08 e del 1° dicembre 2009, VIS 133/09, ovvero la mancata trasmissione (i) del bilancio d’esercizio, unitamente all’eventuale bilancio consolidato, (ii) delle tabelle dei ricavi e rimanenze di prodotti finiti e dei relativi acquisti e rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e (iii) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale che attestasse la veridicità e la conformità ai dati ufficiali aziendali. In data 2 maggio 2012, la società ricorrente ha