TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-03-06, n. 202300675

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-03-06, n. 202300675
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300675
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2023

N. 00675/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01267/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G A e C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G A in Palermo, via Terrasanta, 7;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Palermo, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;

per l'annullamento

del decreto -OMISSIS-, del Prefetto della Provincia di Palermo, con il quale veniva fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2023 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS- agisce per l’annullamento del decreto, prot. -OMISSIS-, notificato il 28 febbraio 2017, con il quale il Prefetto della Provincia di Palermo, gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.

2. Il gravato provvedimento è stato adottato giusta proposta in data 12.10.2016 del Comando provinciale Carabinieri di -OMISSIS- successiva all’avvenuta segnalazione del ricorrente all’Autorità giudiziaria per omessa denunzia di un furto di armi, ai sensi dell’art. 20 comma 3 della legge n. 110/1975.

3. Espone il ricorrente che nell’agosto del 2016 ignoti malfattori penetravano in un casale di sua proprietà sito ad -OMISSIS-, manomettevano la cassaforte e rubavano alcune armi lì custodite. Il furto veniva scoperto il 21 agosto 2016 da un collaboratore del ricorrente, che immediatamente informava i Carabinieri, che il giorno successivo si recavano presso l’abitazione del ricorrente per svolgere i necessari accertamenti. Successivamente, il 24 settembre 2016 il ricorrente al rientro ad -OMISSIS- si recava presso il locale Comando dei Carabinieri per formalizzare la denuncia, ma dopo alcuni mesi dall’accaduto riceveva il decreto oggi impugnato.

3.1. Tanto premesso in fatto, il mezzo è affidato a due censure con cui il ricorrente lamenta eccesso di potere per travisamento e violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del R.D. n. 773/1931.

Lamenta, in sintesi, che, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, la documentazione in atti dimostrerebbe che del ridetto furto venne immediatamente informato il Comando Carabinieri di -OMISSIS-, e che con la successiva denunzia del 24 settembre 2016 vennero precisamente indicate le armi sottratte. Con il secondo ordine di censure si contesta, invece, che il comportamento tenuto dal ricorrente nella descritta vicenda possa legittimare il giudizio di inaffidabilità nell’utilizzo delle armi, che sarebbe stato espresso dal Prefetto di Palermo in assenza di elementi oggettivi idonei a supportarlo.

4. Per chiedere il rigetto del ricorso il 19.05.2017 si è costituita l’amministrazione intimata che in data 12.06.2017 ha depositato documentazione.

Il 28.09.2022 parte ricorrente, a seguito di comunicazione ex art. 82 c.p.a., ha dichiarato di avere ancora interesse alla decisione e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza di smaltimento del 17 gennaio 2023, svolta ai sensi del comma 4 bis dell’art. 87 del codice del processo amministrativo.

5. Tanto premesso, il ricorso non è fondato e va perciò respinto.

È noto che in materia di detenzione e porto di armi, l'Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità. L'ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza nel nostro ordinamento di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di circolare armati di cui all’art. 699 del codice penale ed all'art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975;
sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito dell'Autorità di pubblica sicurezza, da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza.

Il legislatore ha quindi affidato alla ridetta Autorità il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al citato divieto di circolare armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto o di detenzione dell’arma, onde prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza.

In sintesi, come ripetutamente è stato affermato dalla giurisprudenza, per un verso, il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non implica un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell’Autorità amministrativa competente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 10 ottobre 2014, n. 5039;
Sez. III, 31 marzo 2014, n. 1521;
Sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576), per altro verso, la verifica positiva del requisito di affidabilità ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1 agosto 2014, n. 4121;
TAR Palermo, Sez. II, 04.04.2022, n. 1166).

6. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che il provvedimento impugnato è stato adottato perché il ricorrente omise di denunziare immediatamente il furto di tutte le armi che erano custodite nel suo casolare di -OMISSIS-.

In effetti risulta dalla lettura della nota prot. -OMISSIS-, con cui il Comando provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- propose all’autorità prefettizia l’adozione del gravato divieto (allegato-OMISSIS- del deposito documentale del Ministero dell’Interno del 12.06.2017), che nell’immediatezza del furto il ricorrente aveva riferito ai Carabinieri del furto di un fucile automatico e di una balestra in ferro, mentre solamente il 24 settembre 2016 aveva evidenziato anche il furto di una pistola calibro 7,65 che in un primo momento aveva riferito essere detenuta a Palermo.

Osserva il Collegio che l’art. 20 comma 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110 dispone che " Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri ”.

Tanto premesso, indipendentemente dall'esito del procedimento penale conseguente alla denunzia all’Autorità giudiziaria del comportamento del ricorrente, appare evidente che il furto della ridetta pistola calibro 7,65 è stato denunziato ad oltre un mese dall’accaduto, in violazione del citato obbligo di immediata denunzia alle Autorità competenti al fine di un tempestivo recupero dell’arma e della conseguente immediata neutralizzazione della minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico da essa costituito.

Tale circostanza è da ritenere senz’altro sufficiente a giustificare il giudizio di complessiva inaffidabilità del ricorrente nell'uso delle armi in base al quale è stato adottato il provvedimento impugnato, che risulta dunque sorretto da un adeguato corredo motivazionale, atteso che, come noto, il detentore di licenze in materia di armi deve essere assolutamente esente da indizi negativi e dare garanzia della propria sicura e personale affidabilità.

In tal senso, non si rivela illogico l’impugnato provvedimento che, stante l’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione preposta alla cura ed alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, mostra, invece, un corretto apprezzamento di elementi aventi significativa rilevanza ai fini della sua adozione.

Osserva, dunque, il Collegio che il provvedimento impugnato risulta motivato in maniera sintetica ma adeguata, ed è espressivo di valutazioni ampiamente discrezionali, rispetto alle quali non sono ravvisabili profili di eccesso di potere, mentre non occorre uno specifico giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento, poiché ciò che conta è il pericolo in sé che vi siano occasioni per l'utilizzo indebito dell'arma (in termini, Consiglio di Stato, sez. III, 5/07/2016, n. 2999).

7. In conclusione il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.

8. In considerazione del complessivo andamento della controversia il Collegio reputa che sussistano giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

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