TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-03-21, n. 202304863
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Testo completo
Pubblicato il 21/03/2023
N. 04863/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09532/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9532 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
“ DE ” S.r.l. e “ Studio Tecnico Spinelli ” S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico Dinelli e Maria Eugenia Albé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Civitavecchia (RM), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Marino, Domenico Occagna e Silvio Sbragaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
“ DB ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Saolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il proprio studio in Roma, via della Conciliazione 10;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota del Comune di Civitavecchia prot. n. 48058 del 23 giugno 2022, con cui è stata comunicata l'improcedibilità della proposta di finanza di progetto ai sensi dell'art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 relativamente alla « realizzazione nuovo ampliamento cimitero di Civitavecchia », presentata dalla costituenda ATI ricorrente;
- della deliberazione di Giunta comunale del Comune di Civitavecchia n. 118 del 12 luglio 2022, pubblicata sull'albo pretorio online dell'ente in data 13 luglio 2022, avente ad oggetto « PROJECT FINANCING “REALIZZAZIONE NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERO DI VIA BRACCIANESE CLAUDIA” – APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA », comprensiva degli allegati alla stessa, con cui è stato approvato il progetto di fattibilità presentato dalla Società di Ingegneria Land Bau S.r.l.;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 12810 del 18 febbraio 2021, di prima comunicazione dell'improcedibilità, poi superata dalla nota prot. n. 39307 del 18 maggio 2021, e successivamente confermata dall'impugnata nota 48058 del 23 giugno 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di estremi sconosciuti, ove lesivo per la ricorrente
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “ DE ” S.r.l. il 13/9/2022:
per l'annullamento:
- della nota del Comune di Civitavecchia prot. n. 48058 del 23 giugno 2022, con cui è stata comunicata l'improcedibilità della proposta di finanza di pro-getto ai sensi dell'art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 relativamente alla « realizzazione nuovo ampliamento cimitero di Civitavecchia », presentata dalla costituenda ATI ricorrente;
- della deliberazione di Giunta comunale del Comune di Civitavecchia n. 118 del 12 luglio 2022, pubblicata sull'albo pretorio online dell'ente in data 13 luglio 2022, avente ad oggetto « PROJECT FINANCING “REALIZZAZIONE NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERO DI VIA BRACCIANESE CLAUDIA” – APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA », comprensiva degli allegati alla stessa, con cui è stato approvato il progetto di fattibilità presentato dalla Società di Ingegneria LAND BAU S.r.l.;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 12810 del 18 febbraio 2021, di prima comunicazione dell'improcedibilità, poi superata dalla nota prot. n. 39307 del 18 maggio 2021, e successivamente confermata dall'impugnata nota 48058 del 23 giugno 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di estremi sconosciuti, ove lesivo per la ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “ DE ” S.r.l. il 13/12/2022:
per l'annullamento:
- della nota del Comune di Civitavecchia prot. n. 48058 del 23 giugno 2022, con cui è stata comunicata l'improcedibilità della proposta di finanza di progetto ai sensi dell'art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 relativamente alla « realizzazione nuovo ampliamento cimitero di Civitavecchia », presentata dalla costituenda ATI ricorrente;
- della deliberazione di Giunta comunale del Comune di Civitavecchia n. 118 del 12 luglio 2022, pubblicata sull'albo pretorio online dell'ente in data 13 luglio 2022, avente ad oggetto « PROJECT FINANCING “REA-LIZZAZIONE NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERO DI VIA BRACCIANESE CLAUDIA” – APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA », comprensiva degli allegati alla stessa, con cui è stato approvato il progetto di fattibilità presentato dalla Società di Ingegneria LAND BAU S.r.l.;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 12810 del 18 febbraio 2021, di prima comunicazione dell'improcedibilità, poi superata dalla nota prot. n. 39307 del 18 maggio 2021, e successivamente confermata dall'impugnata nota 48058 del 23 giugno 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di estremi sconosciuti, ove lesivo per la ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Civitavecchia e di “ DB ” S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 25.7.2022 e depositato il successivo 8.8.2022, l ‘a.t.i. tra “ ADE ” s.r.l. e “ Studio tecnico Spinelli ” s.r.l. proponeva impugnazione avverso la nota del 23.6.2022 con cui il Responsabile del competente servizio del comune di Civitavecchia (RM) confermava l’improcedibilità – già comunicata con nota prot. 12810/2021 – della proposta di partenariato pubblico privato avanzata, ai sensi dell’art. 185, comma 15, d.lgs. n. 50/2016, per la realizzazione del nuovo ampliamento del cimitero cittadino, nonché avverso la deliberazione di G.C. n. 118 del 12.7.2022 con cui veniva approvato il progetto di project financing relativo all’ampliamento della struttura in questione presentato dalla società controinteressata.
Deducevano le ricorrenti di aver presentato al comune resistente, per la prima volta in data 1.12.2020, una proposta di partenariato ai sensi dell’art. 118, comma 15, d.lgs. n. 50/2016, per l’ampliamento del c.d. “ cimitero nuovo ” di Civitavecchia e la gestione dei servizi cimiteriali.
La proposta in questione veniva respinta, una prima volta, il 18.2.2021 con nota prot. n. 12810, la quale evidenziava, tra le altre, le seguenti criticità:
- il progetto non si limitava alla sola progettazione e realizzazione di opere di ampliamento cimiteriale, estendendosi anche alla gestione dei servizi ivi operanti, in contrasto con lo svolgimento del servizio in modalità “ in house ” da parte della Società Civitavecchia Servizi pubblici e stante l’assenza di manifestazioni di volontà da parte dell’Ente nel senso di affidare in concessione anche l’esecuzione dei servizi cimiteriali, decisione questa che, in ogni caso, non avrebbe potuto essere assunta dal RUP, rientrando tra le competenze del Consiglio Comunale;
- l’elaborato “ CDS 00 ” recava una durata della concessione in 30 anni (per i primi 15 anni da parte del concessionario), decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione medesima e con possibilità, alla scadenza, di rinnovare la concessione o retrocedere il loculo al comune.
Ad avviso dell’amministrazione, tale previsione si sarebbe posta in contrasto con il regolamento di polizia mortuaria dell’Ente che prevede la durata della concessione in 30 anni, sì da far apparire incomprensibile la precisazione, recata nella proposta delle ricorrenti, secondo cui la concessione sarebbe stata “ per i primi 15 anni da parte del concessionario ”. Inoltre, il medesimo regolamento prevede che la concessione decorra dal pagamento del prezzo e non dalla data di sottoscrizione dell’atto concessorio. Infine, l’effetto di retrocessione del loculo al comune alla scadenza è automatico salvo rinnovo, senza facoltà di scelta da parte del concessionario;
- nell’elaborato “ PEF 00 ”, la società fiduciaria asseverava la durata del progetto in 35 anni, mentre i documenti contabili presentati prevedevano un modello economico finanziario di durata inferiore (25 anni). Inoltre, non si comprendeva a cosa facesse riferimento il contributo in c/gestione comune;
- nell’elaborato “ CGC 00 ”, il concessionario si riservava il diritto di richiedere il versamento di Euro 100 per lo stazionamento delle salme dei non residenti in attesa della cremazione, mentre il regolamento comunale subordinava l’applicazione di tale diritto all’esercizio di una facoltà in tal senso da parte della Giunta Comunale;
- infine, i loculi di cui alla tavola “ EA 08 ”, formavano oggetto di un intervento ad opera dell’amministrazione comunale inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023.
La nota si concludeva con la dichiarazione di improcedibilità della proposta e di conclusione del procedimento ed archiviazione della medesima.
Ad essa, replicavano le ricorrenti con un’istanza di riesame fatta pervenire all’Ente il 25.2.2021 con cui, oltre ad addebitare alcuni rilievi a meri refusi, le medesime manifestavano la volontà di modificare la proposta accogliendo le indicazioni provenienti dall’amministrazione comunale mentre, per quanto riguarda la gestione del servizio, ribadivano la propria volontà di candidarsi allo svolgimento del medesimo attesa la ritenuta antieconomicità che, a loro dire, avrebbe presentato l’attuale modalità “ in house ” di erogazione dello stesso fonte, sempre a loro avviso, di disservizi negativamente percepiti dalla cittadinanza.
A tale nota rispondeva, il 18.5.2021, il comune resistente, ribadendo la volontà di mantenere ferma la