TAR Genova, sez. II, sentenza 2018-11-19, n. 201800894
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Testo completo
Pubblicato il 19/11/2018
N. 00894/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00146/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 146 del 2018, proposto da:
Talea Societa' di Gestione Immobiliare S.p.A., Coop Liguria S.C.C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avvocati A G, S G, F P, con domicilio eletto presso lo studio S G in Genova, via Ceccardi 1/15;
contro
Comune di Arenzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R D, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 10/4;
Regione Liguria non costituito in giudizio;
nei confronti
Tigullio Carni S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 11/1;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare,
1) della autorizzazione amministrativa al commercio al dettaglio per generi alimentari n. 781 in data 19.12.2017;
2) dell'Accordo di Programma in data 18.12.2017 e, per quanto di ragione, dei suoi atti approvativi;
3) della Relazione in data 24.11.2017 del Responsabile dell'area X Ufficio Edilizia attestante la regolarità edilizia;
4) dei pareri del Comando di Polizia Locale e del Servizio Viabilità resi sul piano trasportistico;
5) dell'Ordinanza Sindacale n. 88 in data 18.12.2017 di revoca di due precedenti ordinanze n. 112 e n. 113 del 27.11.2015 relative alla esecuzione di lavori di messa in sicurezza del versante in adiacenza del civico 15 di via di Francia interessato da un movimento franoso;
6) di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente o connesso;
nonché per l'accertamento
della illegittimità della DIA in data 28.8.2015 relativa a lavori di “ristrutturazione edilizia leggera sia interna che esterna, cambio d'uso parziale, non ecce-dente il 50% del volume totale da sup. produttiva a sup. commerciale e frazionamento in due unità immobiliari” e della variante finale ex art. 25, comma 2, L.R. 16/2008, in data 19.5.2017, relativa a “ristrutturazione interna ed ester-na, cambio d'uso parziale da superficie produttiva a superficie commerciale e fraziona-mento in due superfici produttiva e commerciale”, per contrasto sia con il PRG al tempo vigente, comparto “BPB (ex rimessaggio)”, avente destinazione produttiva, sia con il PUC, adottato il 31.12.2015, applicabile in regime di salvaguardia, ambito “versante Pineta verso Arenzano 01R, unità di intervento ui1.1B” ove non era ammesso l'insediamento di strutture commerciali di generi alimentari (cfr. Norme di Conformità, ambito versante Pineta verso Arenzano, che, per l'UI 1.1.B, prevedevano la “Riqualificazione dell'attuale as-setto del polo commerciale tramite rifunzionalizzazione e consolidamenti insediativi tra-mite cambi di D.U. delle superfici artigianali ed i magazzini esistenti verso il terziario e il commercio non alimentare, integrati con adeguamenti infrastrutturali per la viabilità e la sosta”); ovvero, in via subordinata, per l'accertamento ex artt. 31 e 117 c.p.a. dell'illegittimità del silenzio rifiuto del Comune di Arenzano ad esito della diffida del 27.7.2017 avendo omesso di verificare l'illegittimità della DIA in data 28.8.2015 e della variante finale in data 19.5.2017 per contrasto con il PRG vigente e il PUC adottato; con condanna
del Comune di Arenzano e della controinteressata Tigullio Carni S.r.l. al risarcimento dei danni subìti dalle ricorrenti a causa dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e/o del mancato esercizio di quella obbligatoria, nella misura che risulterà dovuta in corso di causa ovvero in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Arenzano e di Tigullio Carni S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2018 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 12 febbraio 2018 al Comune di Arenzano e alla controinteressata e depositato il successivo 28 febbraio Talea Societa' di Gestione Immobiliare S.p.A., Coop Liguria S.C.C. hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, i provvedimenti in epigrafe.
Avverso i provvedimenti impugnati le ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 19 TUCR e della DCR 31/2012 così come modificata dalla DCR n. 31/2014 e dalla successiva DCR n. 6/2016. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, perplessità, carenza di motivazione, difetto di presupposti e sviamento, violazione e falsa applicazione dell’art. 26 TUCR, comma 3 bis, come modificato dall’art. 8 comma 1, L.R. n. 18/2016, dell’art. 34 TUEL, dell’art. 15 L. n. 241/90. Violazione dell’art. 97 Cost.. violazione dei principi di buona amministrazione, di correttezza e buona fede, eccesso di potere per difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione, incompetenza, in quanto l’accordo di programma presupposto al rilascio dell’autorizzazione all’apertura della media struttura di vendita sarebbe affetto dalle seguenti illegittimità: a) non sarebbe è stato stipulato per il rilascio di tutti gli assensi e i titoli abilitativi necessari per l’attuazione dell’intervento ma solo per il rilascio dell’autorizzazione al commercio; b) non è stato preceduto da alcuna conferenza tra i rappresentanti delle amministrazione interessate nella quale valutare compiutamente gli effetti che la nuova struttura commerciale avrebbe determinato; c) non sarebbe è stato approvato con atto formale o del presidente della regione o del sindaco, essendo stato approvato dalle giunte regionale e comunale, incompetenti; d) non prevederebbe alcun collegio di vigilanza, e) non perseguirebbe alcun interesse pubblico; e) non sarebbe stato nominato alcun responsabile del procedimento; f) non sarebbe è stato predisposto alcun calendario di incontri cui invitare le odierne ricorrenti;
2) violazione artt. 7, 9 e 10 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per viola-zione del principio del giusto procedimento. Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buona fede e correttezza, in quanto le ricorrenti non sarebbero state destinatarie dell’avviso di avvio del procedimento e non avrebbero potuto partecipare allo stesso;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 19 TUCR e della DCR 31/2012 così come modificata dalla DCR n. 31/2014 e dalla successiva DCR n. 6/2016, violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, perplessità, carenza di motivazione, difetto di presupposti e sviamento, in quanto l’ordinanza sindacale 18 dicembre 2017 n. 88 di revoca delle precedenti ordinanze contingibili ed urgenti sarebbe affetta da difetto di istruttoria e di motivazione avendo espresso soltanto un giudizio di sufficienza, e non già di piena idoneità, in ordine alla adeguatezza delle misure adottate per far fronte ai pericoli che avevano giustificato la adozione delle precedenti ordinanze;
4) violazione dell’art. 19 TUCR e della DCR 31/2012 così come modificata dalla DCR n. 31/2014 e dalla successiva DCR n. 6/2016, violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, perplessità, carenza di motivazione, difetto di presupposti e sviamento, in quanto i pareri dei responsabili dell’area II, dell’area IV e del comando della polizia municipale non sarebbero favorevoli e rimanderebbero ad accertamenti istruttori che non sarebbero stati compiuti; inoltre il piano trasportistico sarebbe insufficiente;
5) violazione dell’art. 19 TUCR e della DCR 31/2012 così come modificata dalla DCR n. 31/2014 e dalla successiva DCR n. 6/2016, violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90, violazione del PRG e del PUC rispettivamente vigenti al tempo della DIA e della Variante finale e della presentazione della domanda. Falsa applicazione dei principi in tema di liberalizzazione della concorrenza, del d.lgs n. 59/2010 e della DCR n. 31 in data 17.12.2012, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, perplessità, carenza di motivazione, difetto di presupposti e sviamento, in quanto non residuava, al tempo della DIA in data 28.8.2015 e della variante finale in data 19.5.2017, alcuna volumetria residua trasformabile da produttivo a commerciale;
6) violazione dell’art 19 del TUCR e della DCR n. 31/2012 così come modificata dalla DCR n. 31/2014 e dalla successiva DCR n. 6/2016, paragrafo 4, eccesso di potere per difetto di istruttoria,